Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27558 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26525-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avv. DE ROSA Andrea,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n: 1593/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/11/2009 R.G.N. 4709/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI per delega Avvocato DE ROSA

ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi al Tribunale di Velletri dell’anno 2004 F.G. e F.M., già dipendenti dell’ATAC, premesso di essersi avvalsi della facoltà di pensionamento anticipato di cui al D.L. n. 501 del 1995, art. 4, agivano per l’accertamento del proprio diritto alla commisurazione della pensione ad una anzianità di 35 anni di contribuzione; il Tribunale riuniti i giudizi, disponeva la cancellazione per litispendenza del procedimento proposto da F.M. ed accoglieva la domanda di F.G. (sentenza del 14.11.2006 nr. 863). Avverso la sentenza proponevano appello, con separati ricorsi:

– F.M., per la parte che disponeva la cancellazione dal ruolo del proprio giudizio

– l’INPS, quanto alla statuizione di accoglimento della domanda nei riguardi di F.G..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24.2-6.11.2009 (nr. 1593/2009):

Accoglieva l’appello di F.M., dichiarando il suo diritto alla riliquidazione della trattamento pensionistico nella misura corrispondente a 35 anni di contribuzione;

Rigettava l’appello dell’INPS nonchè l’appello incidentale di F.G. in punto di spese.

Per quanto in questa sede rileva osservava sulla posizione di F.G. che il diritto all’aumento figurativo della anzianità contributiva – di cui al D.L. n. 501 del 1995, art. 4, comma 1 – riguardava sia l’accesso che la misura della pensione.

Le prospettazioni difensive dell’INPS in ordine alla mancanza per il pensionato del requisito contributivo di cui alla L. n. 11 del 1996, art. 4, comma 1 erano inammissibili, in quanto formulate per la prima volta in appello.

Per la Cassazione della sentenza ricorre l’INPS articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso F.G..

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’INPS ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2, anche in relazione all’art. 2697 c.c. ed al D.L. n. 501 del 1995, art. 4.

Ha censurato la sentenza impugnata per avere considerato “nuove” – e dunque introdotte tardivamente in appello – le questioni sollevate riguardo alla carenza del requisito contributivo. Ha esposto che la posizione assicurativa di F.G. non era stata mai posta in discussione ed era stata già indicata nel ricorso introduttivo del giudizio (nel quale si esponeva che la anzianità contributiva effettiva – pari a 32 anni, 2 mesi e 25 giorni – teneva conto dei periodi di contribuzione riferiti al servizio militare ed alla gestione artigiani) oltre che documentata dall’estratto conto assicurativo prodotto (documento 2).

L’Istituto nel ricorso in appello aveva rappresentato che la disciplina applicabile non era quella del comma 1 bensì quella dell’art. 4, comma 3, relativa ai lavoratori che raggiungevano i requisiti di anzianità contributiva utilizzando oltre alla contribuzione versata nel fondo autoferrotranvieri quella afferente ad altre gestioni previdenziali. In tale ipotesi le anzianità maturate presso forme previdenziali diverse rilevavano soltanto per la maturazione del diritto al pensionamento anticipato ma non anche per la sua quantificazione, come previsto testualmente dal suddetto comma tre.

Nella fattispecie di causa pertanto la pensione non poteva essere quantificata su una anzianità contributiva di 35 anni – come statuito dal Tribunale – ma sulla base della anzianità di iscrizione al fondo (nella specie anni 21 e mesi 7) maggiorata della anzianità riconosciuta per il raggiungimento dei 35 anni (nella specie 33 mesi); non dovevano considerarsi ai fini della misura della pensione, invece, le anzianità relative alle altre forme previdenziali.

Trattandosi di mere difese non venivano in rilievo le preclusioni degli artt. 416 e 437 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, giacchè la esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali doveva essere provata dalla parte assicurata e verificata dal giudice anche d’ufficio.

Preliminarmente deve essere disattesa la questione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente; a prescindere dal preliminare rilievo della non decisività ai fini della ritualità del ricorso in cassazione di un eventuale errore di qualificazione del motivo di censura, v’è da evidenziare che l’INPS ha correttamente qualificato il ricorso, in quanto il motivo investe la applicazione delle norme processuali da parte del giudice di secondo grado e non la motivazione della sentenza, rilevante soltanto ove si discuta dell’accertamento del fatto materiale compiuto dal giudice del merito.

Il ricorso è fondato.

L’art. 4, comma 1 prevede il pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia nel settore del pubblico trasporto attraverso una maggiorazione ai fini del conseguimento delle suddette prestazioni non superiore a 7 anni sulla base della anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1994 nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Il che equivale a dire che per fruire della pensione di anzianità detto personale doveva avere al 31.12.1994 una anzianità contributiva di almeno 28 anni maturata nel fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Trattandosi di fatto costituivo della pretesa l’onere di allegazione e di prova del requisito contributivo cadeva a carico dell’assicurato; il fatto era stato dunque introdotto in giudizio dalla parte ricorrente con la richiesta della riliquidazione mentre l’INPS poteva contestare il possesso del requisito contributivo di cui all’art. 4, comma 1 senza incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., trattandosi di mere difese.

In tal senso deve essere data continuità al principio di diritto già affermato nei precedenti di questa Corte (Cass. sez. 6, 18/03/2014, n. 6264, Cass. 9005/2003, Cass. 2/2002) secondo cui: “L’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata anche d’ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell’istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una “mera difesa” e non una “eccezione in senso proprio”, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere – dovere del giudice di rilevare di ufficio l’eventuale carenza del suddetto requisito”.

Le deduzioni sul punto dell’INPS sono state dunque tempestivamente svolte in appello.

Il giudice del merito, affermando che l’INPS avrebbe dovuto contestare il possesso del requisito contributivo già con la memoria difensiva del primo grado, ha falsamente applicato le norme degli artt. 416 e 437 c.p.c. ed ha pertanto erroneamente omesso di verificare, a seguito della contestazione sollevata dall’INPS in appello, la ricorrenza o meno nella fattispecie di causa del presupposto di applicazione del D.L. n. 501 del 1995, art. 4, comma 1.

Nè coglie nel segno la difesa del controricorrente là dove insiste, anche in memoria, sulla non applicabilità alla fattispecie di causa dell’art. 4, comma 3 e sulla esistenza, invece dei presupposti di applicazione del comma 1; ciò che rileva è piuttosto che il giudice del merito abbia del tutto omesso di esaminare la questione di fatto dedotta dall’INPS sull’assunto della tardività della allegazione.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella corte di appello di Roma in diversa composizione, affinchè provveda, in ottemperanza al principio di diritto sopra esposto, agli accertamento di fatto omessi.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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