Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27558 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27558 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 24186-2015 proposto da:
DINOLFO MARIO, CASTAGNA ANGELA, CASTAGNA ALDO,
considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato GANDOLFO BLANDO giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

LEONE SALVATORE in qualità di titolare dell’omonima
DITTA INDIVIDUALE, considerato domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

CASSAZIONE,
GIUSEPPE

la

CANCELLERIA

DELLA CORTE

DI

rappresentato e difeso dall’avvocato
CHICHI

giusta

procura

in

calce

al

Data pubblicazione: 21/11/2017

controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 545/2015 del TRIBUNALE di
TERMINI IMERESE, depositata il 29/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

ROSSETTI;

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R.G.N. 24186/15
Udienza del 10 ottobre 2017

FATTI DI CAUSA
1. Nel 2009 Mario Dinolfo, Angela Castagna e Aldo Castagna
convennero dinanzi al Giudice di pace di Gangi Salvatore Leone,
esponendo che questi, facendo brillare degli artifici pirotecnici, provocò
un incendio che aveva danneggiato un fondo di probità degli attori.

pirotecnici che provocarono l’incendio; sostenne che lo spettacolo
pirotecnico era stato organizzato da una società cooperativa, la Fire
Sud, della quale egli era solo il legale rappresentante.

2. Con sentenza n. 12 del 2012 il Giudice di pace di Gangi accolse
la domanda.

3. Il Tribunale di Termini Imerese, adito in grado d’appello dalla
parte soccombente, con sentenza 29 maggio 2015 n. 545 accolse il
gravame e rigettò la domanda.
Ritenne il Tribunale che:
(-) Salvatore Leone, pur essendo stato la persona che chiese al
sindaco del Comune di Gangi l’autorizzazione all’esecuzione dello
spettacolo pirotecnico, compì tale atto non in proprio, ma quale legale
rappresentante della società cooperativa Fire Sud;
(-) nulla rilevava che l’autorizzazione amministrativa fosse stata
rilasciata a lui personalmente senza indicazione della suddetta qualità,
dal momento che l’atto amministrativo doveva essere correlato alla
istanza che l’aveva sollecitato, e questa era stata proposta dalla società
Fire Sud;
(-) di conseguenza, gli attori avrebbero dovuto proporre la propria
domanda nei confronti della società cooperativa, e non nei confronti
del suo legale rappresentante.

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Il convenuto si costituì negando di aver innescato gli artifici

R.G.N. 24186/15
Udienza del 10 ottobre 2017

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Mario
Dinolfo, Angela Castagna e Aldo Castagna, con ricorso fondato su
quattro motivi ed illustrato da memoria; ha resistito con controricorso
Salvatore Leone.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere
esaminati congiuntamente, perché pongono questioni analoghe.
Con ambedue tali motivi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c., che il Tribunale avrebbe violato sia le regole legali
sull’interpretazione degli atti giuridici, di cui agli articoli 1362 e ss. c.c.;
sia – per quanto qui rileva – l’art. 8 del r.d. 18.6.1931 n. 773 (testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza).
L’errore sarebbe consistito nel ritenere che il provvedimento
amministrativo di autorizzazione allo sparo di fuochi d’artificio fosse
totv ilascidto a Salvnteire Lenne quale rappresentante della EQgetà
cooperativa Fire Sud, piuttosto che a lui personalmente.
Il Tribunale, secondo i ricorrenti, avrebbe commesso quest’errore
in due modi: sia discostandosi dal tenore letterale delle parole, sia non
considerando che, ai sensi dell’articolo 8 del T.U.L.P.S. (ovvero il r.d.
18 giugno 1931, n. 773) “le autorizzazioni di polizia sono personali;
non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo rapporti di
rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge”, sicché
sarebbe stata illegittima una autorizzazione di polizia rilasciata ad una
società.

1.2. I motivi sono fondati, nella parte in cui lamentano che il
Tribunale abbia trascurato di tenere conto dell’art. 8 TULPS e male
interpretato l’atto amministrativo, ritenendo di conseguenza Salvatore
Leone non responsabile.

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1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.

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R.G.N. 24186/15
Udienza del 10 ottobre 2017

Le Sezioni Penali di questa Corte, in varie occasioni, hanno
ripetutamente affermato che quando per lo svolgimento di una
qualsivoglia attività sia richiesta una autorizzazione di pubblica
sicurezza, la persona “autorizzata” anche quando si avvalga di
incaricati o dipendenti non è esonerata dall’obbligo di “sorvegliare su

inosservanze alle prescrizioni commesse materialmente dai dipendenti”
(Sez. 1, n. 1460 del 21/06/1974 – dep. 13/02/1975, imp. Manfredini,
Rv. 12924601)
Da ciò si è tratta la conclusione che il titolare dell’autorizzazione di
pubblica sicurezza “è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni

imposte dall’autorità di polizia o dalle leggi ed a farle osservare dai suoi
dipendenti e, quindi, anche da colui al quale egli abbia affidato di fatto
l’esercizio dell’azienda” (Sez. 6, n. 8336 del 03/07/1972 – dep.
14/12/1972, imp. Sapone, Rv. 12264101).
Il Tribunale, pertanto, ha errato nel ritenere che il rilascio
dell’autorizzazione a Leone “quale rappresentante” della Fire Sud lo
esonerasse dal dovere di vigilanza sull’esecuzione dell’attività
autorizzata.
Salvatore Leone fu il destinatario dell’autorizzazione ex art. 57
TULPS, e poiché – per quanto appena detto – l’autorizzazione di P.S. è
personale e intrasmissibile, era lui che doveva assicurare il rispetto
delle norme di sicurezza da parte della Fire Sud, a nulla rilevando che
quella autorizzazione gli fosse stata concessa in proprio, ovvero nella
veste di legale rappresentante della cooperativa.

2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso.
2.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso restano assorbiti
dall’accoglimento dei primi due.

quanto avviene nell’ufficio, e se a ciò non provvede egli risponde delle

R.G.N. 24186/15
Udienza del 10 ottobre 2017

3. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Termini
Imerese, il quale nel riesaminare il gravame applicherà il seguente
principio di diritto:

“la persona fisica cui sia rilasciata un’autorizzazione di polizia
risponde civilmente dei danni derivati dall’esercizio dell’attività

prescrizioni imposte con la suddetta autorizzazione, a nulla rilevando
che questa le sia stata rilasciata personalmente o nella veste di
rappresentante di un terzo”.

autorizzata, ove abbia con colpa omesso di vigilare sul rispetto delle

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4. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo.

Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al
Tribunale di Termini Imerese, in persona di diverso magistrato, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

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