Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27558 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5257/2009 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 144, presso lo studio dell’avvocato

GIUDICE ANTONELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZABEO Alfredo

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TRASPORTI MILANESI (A.T.M.) s.p.a. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, Dott. Ing. C.E.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato SPALLINA Bartolo, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ZUCCHETTI ALBERTO, RHO ALBERTO con

procura speciale del Dott. FEDERICO GUASTI Notaio in Milano, del 24

febbraio 2011, rep. n. 48334, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI (OMISSIS), in

persona del suo Presidente Dott. B.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio

dell’avvocato DE MATTEIS FERDINANDO MARIA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RADICE MARCO, CEREDA SERGIO CESARE

giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA TRASPORTI MILANESI (A.T.M.) s.p.a. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, Dott. Ing. C.E.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ZUCCHETTI ALBERTO, RHO ALBERTO con

procura speciale del dott. FEDERICO GUASTI Notaio in Milano, del 24

febbraio 2011, rep. n. 48334, giusta delega in atti;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

P.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 460/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/02/2008; R.G.N. 5213 + 5296/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MARIO PASSATO per delega;

udito l’Avvocato BARTOLO SPALLINA;

udito l’Avvocaato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per riunione dei ricorsi rigetto di

entrambi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il P. citò in giudizio l’Azienda Trasporti Milanese spa per essere risarcito dei danni subiti a seguito del furto della propria vettura, verificatosi mentre era parcheggiata nel parcheggio di interscambio gestito dalla convenuta.

Con separato atto di citazione la ITAS spa, assicuratrice del P. per il rischio del furto, indennizzato l’assicurato, agì in rivalsa nei confronti della ATM. Il Tribunale di Milano, riunite le cause, respinse le domande con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano, la quale ha ritenuto che quello stipulato tra le parti fosse un contratto di mera locazione di area, senza alcun obbligo di custodia a carico dell’Azienda.

Propongono ricorso per cassazione il P. attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso l’ATM. La ITAS propone ricorso incidentale a mezzo di quattro motivi. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Entrambi i ricorsi censurano la sentenza per avere respinto l’azione risarcitoria proposta dal P. contro l’ATM, nonchè quella di rivalsa proposta dalla compagnia assicuratrice contro la stessa ATM per la rivalsa di quanto pagato al P..

La questione se tra le parti sia stato stipulato un contratto di mera locazione di area, oppure di deposito con conseguente obbligo del depositario di custodire la cosa e restituirla nello stato nel quale gli è stata consegnata è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale fino alla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 14319 del 28 giugno 2011, la quale è intervenuta, appunto, a comporre quel contrasto.

Il principio affermato dal menzionato arresto è il seguente:

L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 7, comma 1, lett. f), (C.d.S.), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326 cod. civ., comma 1 e art. 1327 cod. civ.), perchè l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., comma 2, non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.

I ricorsi devono essere, pertanto respinti.

Il contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, composto soltanto con la menzionata sentenza delle sezioni unite, consiglia la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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