Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27558 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. I, 11/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 11/10/2021), n.27558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9126/2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregoriana n.

54, presso lo studio dell’avvocato Calcerano Giovanna, (Studio

Confortini), rappresentato e difeso dall’avvocato Colarusso Romano,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe

Gioacchino Belli n. 96, presso lo studio dell’avvocato Abbate

Alessandra, rappresentata e difesa dall’avvocato Grippa Nicola,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 85/2017 pubblicata il 9-3-2017 e notificata il 10/3/2017 la Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – ha accolto l’appello proposto da R.R. nei confronti di P.G. e per l’effetto ha rigettato la domanda ex art. 2033 c.c. proposta da P.G. avente ad oggetto la restituzione delle somme versate in adempimento dell’obbligazione di mantenimento del minore A., risultato figlio non suo all’esito dell’esperimento di azione di disconoscimento della paternità, confermando per il resto la sentenza impugnata, ossia in relazione alla condanna dell’appellante al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in Euro 10.000,00, subito dall’appellato. La Corte di merito ha rilevato che l’obbligo di mantenimento del figlio era stabilito nelle pronunce, passate in giudicato, di omologazione della separazione personale, pronunciata il (OMISSIS), e di divorzio congiunto del (OMISSIS), mentre la sentenza di disconoscimento della paternità di P.G. nei confronti del figlio era passata in giudicato il 15 ottobre 2007. La Corte d’appello ha ritenuto, richiamando le pronunce di questa Corte n. 6011/2003 e n. 23973/2015, che l’obbligo di mantenimento del minore trovasse fonte in decisioni, passate in giudicato, di separazione o di divorzio, non modificate con procedimento di revisione, ed ha perciò rigettato la domanda di restituzione delle somme versate dall’appellato sin dalla nascita del minore, a titolo di mantenimento dello stesso, e fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata sul disconoscimento, essendo pacifico tra le parti che, successivamente a tale ultima data, nulla era stato più pagato, per quel titolo, dal P..

2. Avverso questa sentenza P.G. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito con controricorso da R.R..

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione, sul piano processuale, all’art. 112 c.p.c. e, sul piano sostanziale, all’art. 147 c.c.. Il ricorrente rimarca di aver proposto azione di ripetizione di indebito e il titolo è l’inesistenza, ab origine, del rapporto di filiazione, accertata con sentenza passata in giudicato, e quindi l’inesistenza dell’obbligo ex art. 147 c.c.. Deduce che la Corte d’appello ha ignorato la totale diversità tra l’azione di restituzione d’indebito, promossa nella specie, e l’azione per l’eliminazione dell’assegno, mentre il Tribunale aveva esattamente applicato i principi affermati nella pronuncia di questa Corte n. 21675/2012, disattesi, invece, dal giudice d’appello, in base ad un’erronea qualificazione della domanda proposta.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La questione controversa riguarda gli effetti della sentenza di disconoscimento nel caso in cui vi sia un precedente giudicato, seppure rebus sic stantibus, derivante da pronunce di separazione e divorzio, sull’obbligo di mantenimento del minore, una volta che, come nella specie, venga accertata l’inesistenza del rapporto biologico di filiazione.

2.2. Ritiene il Collegio di dover condividere, pur con le precisazioni che seguono, il principio affermato con la pronuncia di questa Corte n. 6011/2003, secondo il quale “la sentenza di disconoscimento non può avere riflessi automaticamente espansivi, nel senso che essa non è idonea ad elidere per sua propria naturale forza e natura – siccome pronuncia attinente allo “stato” delle persone – tutte le già eventualmente intervenute pronunce giurisdizionali, munite dell’efficacia di giudicato rebus sic stantibus, che presuppongono quella condizione di “stato”, acclarata poi come inesistente”, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento. Secondo la citata pronuncia, da tale momento, previa la necessaria instaurazione della procedura prevista dall’art. 155 c.c. e dall’art. 710 c.p.c., l’ostacolo dei precedenti giudicati, contenenti le statuizioni adottate nei processi relativi alla definizione della crisi familiare, non ha più ragion d’essere, poiché – sulla base del richiamato principio – restano privi di giustificazione anche gli effetti riflessi discendenti dallo status di figlio, definitivamente accertato come inesistente.

2.3. La peculiarità della tematica in esame sta nella discrasia, solo apparente (come appena di seguito si andrà ad illustrare), tra la portata erga omnes e retroattiva dell’accertamento dello status (così Cass. n. 16045/2015; Cass. n. 2782/1978, Cass. 10838/1997; Cass. n. 17392/2018, sull’efficacia ultra partes e retroattiva del giudicato sul disconoscimento), che ha, per l’appunto, il contenuto fondamentale di un accertamento del reale stato di famiglia a far data dalla nascita del figlio (cfr. Cass. n. 23973/2015), e gli effetti che si riverberano sul diritto al mantenimento, statuito da titoli giudiziali anteriori, in favore del soggetto, la cui qualità di figlio è stata in seguito accertata come inesistente.

Premesso che la pronuncia di questa Corte n. 21675/2012 non si attaglia alla fattispecie che si sta scrutinando perché, in quella pronuncia, non ricorreva l’ostacolo del precedente giudicato, ossia la decisione sul mantenimento del figlio pronunciata nel giudizio separativo o divorzile, la questione dei rapporti tra quest’ultimo e il successivo giudicato sullo status, formatosi all’esito della sentenza di disconoscimento di paternità, a giudizio del Collegio va risolta, nel solco dei principi affermati dalla citata sentenza n. 6011/2003, considerando i limiti oggettivi del giudicato precedente, derivanti dalla natura di pregiudiziale tecnica, ex art. 34 c.p.c., della questione sullo status di figlio, rispetto a quello successivo.

Occorre rilevare che l’eliminazione” dello stato di figlio legittimo, conseguita alla sentenza di disconoscimento, che è un accertamento decorrente dal momento della nascita, non può trovare ostacolo preclusivo nelle precedenti pronunce adottate sul presupposto giuridico di quello status poi rivelatosi non corrispondente alla realtà, poiché lo status non è suscettibile di accertamento in via incidentale (Cass. n. 3934/2012) e, in quelle pronunce, il diritto pregiudiziale (lo status) si è posto come elemento necessario ma non sufficiente del distinto rapporto giuridico (la regolazione della crisi coniugale con i provvedimenti conseguenti) che ne era, invece, l’oggetto, da ciò derivando l’inidoneità di quelle decisioni alla formazione del giudicato sul suddetto presupposto giuridico (cfr. Cass. n. 28620/2017; Cass. n. 7405/2012 in tema di questioni incidentali e giudicato).

Nella stessa prospettiva, per converso, le pronunce rese nei giudizi di separazione o divorzio, nella parte in cui hanno attribuito un diverso bene della vita in modo diretto (nella specie, il mantenimento del minore), non possono che restare intangibili, con riguardo a dette statuizioni, fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento.

Solo dopo tale momento, si determina in via irreversibile la caducazione del presupposto giuridico fondante, nei limiti precisati, le precedenti statuizioni, che diventano confliggenti con la realtà giuridica accertata con pronuncia sopravvenuta e restano, perciò, travolte, in modo automatico, in ciò dissentendo il Collegio dalla ricostruzione del precedente n. 6011/2003 già superato (e in conformità a quanto affermato) da Cass. n. 23973/2015, atteso che sono divenute prive di ogni reale giustificazione, anche sul piano della coscienza sociale (cfr. le pronunce appena citate), sicché la suddetta caducazione si pone come limite cronologico all’applicabilità dei precedenti giudicati sulla soluzione della crisi familiare, nella parte riguardante il rapporto di filiazione.

Come rimarcato da autorevole dottrina, il giudicato è un accertamento degli effetti giuridici della realtà cristallizzata nel momento della decisione e d’altronde la sua autorità sul piano sostanziale è circoscritta alla situazione giuridica in allora esistente, così che essa può essere influenzata da mutamenti che si verificano posteriormente alla decisione.

Ciò che è avvenuto nella fattispecie in esame, in ragione della sopravvenienza, dopo la conclusione del primo processo, di una nuova regola giuridica particolare e concreta, dettata dalla sentenza di disconoscimento della paternità, che incide sul modo di essere del diritto soggettivo accertato dalla pronuncia anteriore passata in giudicato, la cui stabilità e incontrovertibilità trova il suo limite temporale segnato dalla nuova regola giuridica, dalla quale discende una modificazione degli effetti prodotti dalla precedente pronuncia.

Resta da aggiungere che le considerazioni appena espresse conseguono all’interpretazione dei giudicati coinvolti nella res litigiosa, che è potere dato a questa Corte con cognizione piena esercitabile alla stregua dell’esegesi delle norme, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi (Cass. S.U. n. 24664/2007).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, è corretta la statuizione della Corte di merito circa l’irripetibilità delle somme versate dal P. a titolo di mantenimento del “figlio” prima del passaggio in giudicato della sentenza sul disconoscimento di paternità, restando solo integrata e parzialmente corretta la motivazione nei termini precisati ex art. 384 c.p.c., e ciò in quanto, in allora, il pagamento non era indebito, ma trovava la sua legittima fonte nei titoli giudiziari, passati in giudicato, che, per quanto si è detto, e particolarmente per il dovere del mantenimento alimentare dei minori sulla base dell’efficacia di quello status, ostano alla proiezione degli effetti riflessi, diversi dall’eliminazione” di quest’ultimo status, della sentenza di disconoscimento nel tempo anteriore al suo passaggio in giudicato.

3. In conclusione, non ricorrono i vizi denunciati; il ricorso va rigettato e le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate, considerate la controvertibilità delle questioni trattate e l’assenza di un indirizzo ermeneutico consolidato di questa Corte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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