Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27558 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23272-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

61, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DRISALDI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5170/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2015 R.G.N. 3364/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza 24.6.15, la Corte d’Appello di Roma – in parziale riforma di sentenza del tribunale di Velletri 29.11.12 – ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe alla maggiorazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 per esposizione ad amianto.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 per non avere la sentenza impugnata considerato il decorso del termine triennale decadenziale per la richiesta dei benefici in questione: in particolare, il ricorrente avrebbe presentato domanda il 24.5.97, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato solo il 29.12.10, a termine dunque ampiamente scaduto (il termine iniziale decorre dal 20.3.98, ed è scaduto il 20 marzo 2001). Per altro verso la nuova domanda presentata il 2 luglio 2008 è irrilevante – osserva il ricorrente – in quanto la decadenza spiega efficacia sostanziale.

Il contro-ricorrente replica che la domanda del 1997 non riguardava la prestazione ma solo il rilascio di estratto contributivo relativo ai periodi di esposizione, mentre la domanda della prestazione sarebbe solo quella del 2008, rispetto al quale nessuna decadenza può ritenersi maturata.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Questa Corte ha già precisato (Cass. ez. L, Sentenza n. 17395 del 29/08/2016, Rv. 640677 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3947 del 20/03/2001, Rv. 544912 – 01) che la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il termine di legge computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, ancorchè rilevabile d’ufficio, stante la sua rilevanza pubblicistica, in ogni stato e grado del processo, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, qualora essa implichi indagini di fatto non indicate nel ricorso con la necessaria precisazione di date e non documentate nel precedente corso del processo, occorrendo coordinare il principio della rilevabilità in ogni stato e grado con quello della rituale e tempestiva allegazione dei fatti che determinano l’improponibilità della domanda. Più a monte, tuttavia, deve rilevarsi (con Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3990 del 29/02/2016, Rv. 638883 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12508 del 21/09/2000, Rv. 540338 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12141 del 01/12/1998, Rv. 521250 – 01) che la decadenza (sostanziale) dall’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale – pur essendo annoverabile fra quelle dettate a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento – è rilevabile col il limite del giudicato.

Si è anche specificato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 72 del 04/01/1995, Rv. 489516 – 01) che la regola della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo delle questioni sottratte alla disponibilità delle parti, deve coordinarsi con il principio della preclusione derivante dal giudicato interno. sicchè qualora il giudice del merito abbia ritenuto – sia pure implicitamente rituale l’eccezione di prescrizione, la mancata deduzione come motivo di impugnazione della non rilevata decadenza ex art. 416 c.p.c. impedisce il riesame della questione in sede di legittimità).

E’ quanto si è verificato nella specie.

Infatti, il primo grado di giudizio si è concluso con sentenza che ha dichiarato il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell’anzianità contributiva per il periodo 21.1.80-31.12.92. Avverso tale sentenza ha proposto appello il solo lavoratore al fine di ottenere il riconoscimento di un più ampio periodo di esposizione rilevante ai fini della rivalutazione dell’anzianità contributiva. L’Inps, invece, non ha appellato la sentenza di primo grado.

Ne deriva la formazione del giudicato in ordine alla pretesa azionata in giudizio, sicchè l’INPS non può, per la prima volta in cassazione, dedurre la decadenza sostanziale del lavoratore.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente, antistatario.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Luciano Drisaldi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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