Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27557 del 28/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27557
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Luc – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Frances – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonel – Consigliere –
Dott. GORI Pierpao – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19033-2018 proposto da:
TRAVERTINO CONVERSI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11,
presso lo studio dell’avvocato CARLA GAMBARDELLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato DANIELE GRIMALDI;
– ricorrente –
Contro
TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e
difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;
– controricorrente –
contro
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7409/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 13/12/2017; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
La CTR del Lazio con sentenza n. 7409/4/2017, depositata il 13.12.2017 non notificata, respingeva l’appello proposto da Travertino Conversi s.r.l. nei confronti di Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione Ici del Comune di Guidonia Montecelio, avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento ICI per l’anno di imposta 2009, sul presupposto che l’area adibita ad attività estrattiva fosse da considerare edificabile.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.
Tre Esse Italia s.r.l. resiste con controricorso.
Il Comune di Guidonia Montecelio non ha spiegato difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 2, comma 1, lett. B), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente affermato che i terreni soggetti ad attività estrattiva siano assoggettabili ad ici.
La censura non è fondata
Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica, riprodotto dalla stessa ricorrente il terreno in questione è inserito nel PRG del Comune di Guidonia Montecelio in zona D, sottozona D3 con destinazione estrattiva; e quest’ultima destinazione urbanistica trova riscontro anche sul piano fattuale, vertendosi di terreno adibito a cava di travertino debitamente autorizzata. Sulla base di questa destinazione urbanistica, il terreno è dunque suscettivo di potenzialità edificatoria, ancorchè limitata perchè strumentalmente finalizzata all’attività estrattiva. Ricorre pertanto, esattamente in termini, quanto stabilito da Cass. n. 14409 del 09/06/2017, secondo cui: “In tema di ICI, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale”. Si è in particolare osservato, in motivazione, che: “l’area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale”. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale quale quella in esame possano considerarsi – ai fini del tributo in oggetto – agricoli.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una domanda in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Lamenta in particolare che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa alla errata determinazione del valore dell’area come base imponibile ai fini del calcolo dell’ICI.
La censura è fondata per quanto di ragione.
In tema di Ici Cass. SSUU 25506/06 ha statuito che: “a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 16 gennaio 2019, luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone tuttavia di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.
La CTR non ha in alcun modo motivato sulla valutazione della base imponibile; a tanto provvederà il giudice di rinvio.
Il secondo motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019