Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27557 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27557 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 10095-2015 proposto da:
CENTRO

HOTEL

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore sig.ra PAOLA COSTANTINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN
COSIMATO 15, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
SARACENO, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente t

2017
1916

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , in persona del
direttore LUIGI LOSURDO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANTONIO BOSIO

2,

presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 21/11/2017

difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6312/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto;

2

consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

R.G.N. 10095/15
Udienza del 10 ottobre 2017

FATTI DI CAUSA
i. Nel 2006 la società Centro Hotel s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità,
“la Centro Hotel”) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la MPS”),
esponendo che:

la MPS;
(-) a seguito della manifestazione alla MPS della propria volontà di
recesso, nel 2005 apprese che la banca aveva illegittimamente inviato
alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia una segnalazione
pregiudizievole circa la propria solvibilità;
(-) il Tribunale di Roma, adìto in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
affinché ordinasse alla banca di provvedere alla rettifica di tale
segnalazione, accolse il ricorso;
(-) essa intendeva ora introdurre il conseguenziale giudizio di
merito.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della MPS:
(a) alla rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi, perché
compiute in difetto dei presupposti di legge;
(b) al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della suddetta
segnalazione.

2. Con sentenza 11 agosto 2010 n. 17213 il Tribunale di Roma
rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 14 ottobre 2014 n. 6312,
provvedendo sull’appello proposto dalla Centro Hotel accolse la
domanda di condanna della banca alla rettifica della segnalazione alla
Centrale Rischi; accolse la domanda di condanna della banca alla
rifusione delle spese processuali del giudizio cautelare che aveva

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(-) aveva intrattenuto un pluriennale rapporto di conto corrente con

ri

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Udienza del 10 ottobre 2017

preceduto quello di merito; rigettò la domanda di risarcimento del
danno.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne
che:
(-) la Centro Hotel non avesse provato l’esistenza di danni risarcibili;

(-) le deduzioni con cui la Centro Hotel lamentava che, a causa della
indebita segnalazione alla Centrale Rischi si era vista revocare un
sostanzioso finanziamento da parte della Cassa di Risparmio di Foligno,
non meritavano accoglimento per plurime ragioni, ovvero:
(–) il finanziamento in questione risultava accordato non alla
Centro Hotel, ‘ma alla società Hotel La Torre S.r.l., e nulla rilevava che
si trattasse d’una società appartenente al medesimo gruppo societario;
(–) la revoca del finanziamento non era provata;
(–) in ogni caso, fu la stessa centro Hotel ad ammettere che la
revoca avvenne addirittura prima della illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi.

2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla
Centro Hotel, con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito con
controricorso la MPS.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un
fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo
modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 134).

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né tali danni potevano ritenersi in re ipsa;

(i

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Udienza del 10 ottobre 2017

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe adottato una
motivazione “erronea e contraddittoria” nel rigettare la domanda di
risarcimento del danno. Ciò in quanto:
(-) il danno patito da chi viene ingiustamente segnalato alla
Centrale Rischi è in re ipsa;

(–) dalla circostanza che la società Hotel La Torre aveva chiesto
un finanziamento, che non le venne concesso;
(–) dalla circostanza che la società Centro Hotel aveva stipulato
un contratto di leasing per 4 milioni di euro;
(–) dalla circostanza che la società Centro Hotel operava in una
piccola comunità (Foligno), nella quale la risonanza della
segnalazione poteva ritenersi “indubbia”.

1.2. Il motivo è Manifestamente inammissibile.

1.2.1. In primo luogo infatti è da osservare che viene censurato un
vizio di “erroneità e contraddittorietà della motivazione”, censura non
più consentita dal nuovo testo dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.
L’illogicità o la contraddittorietà della motivazione, per effetto della
riforma dell’articolo 360, in. 5, c.p.c., è sindacabile in sede di legittimità
solo in due casi: quando una motivazione manchi del tutto, ovvero
quando sia assolutamente incomprensibile: e né l’una, né l’altra di tali
ipotesi ricorrono nel caso di specie.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel chiarire il senso del
novellato art. 360, n. 5, c.p.c., hanno stabilito che per effetto della
riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che
si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le

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(-) nel caso di specie l’esistenza del danno era stata dimostrata:

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Udienza del 10 ottobre 2017

risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

07/04/2014).
Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si
precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non

integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma,
quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.
Non sussiste, dunque, alcun vizio censurabile in sede di legittimità
né quando la motivazione, pur esistente, non sia logicamente
impeccabile; né quando il giudice abbia trascurato di dare conto di
alcuni elementi di prova, se abbia comunque ricostruito il fatto
costitutivo della domanda o dell’eccezione ritenendo esaustive le altre
e diverse prove offerte dalle parti.

1.2.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché la
ricorrente, in violazione del precetto di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non
indica nel ricorso i documenti dai quali, a suo avviso, sarebbe dovuta
risultare la prova documentale del danno.

1.2.3. In terzo luogo, il motivo non censura la sentenza impugnata
nella parte in cui ha affermato che il risarcimento dei danni patiti dalla
Hotel La Torre non potessero essere pretesi dalla Centro Hotel, che era
soggetto diverso.

“sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del

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Udienza del 10 ottobre 2017

1.2.4. In quarto luogo, non è dato comprendere in che modo
l’esistenza di un contratto di leasing dell’importo di 4 milioni di euro sia
stata pregiudicata dalla segnalazione alla centrale rischi (se, cioè, quel
contratto sia stato risolto, rescisso, non onorato, annullato, od altro).
Il motivo, dunque, in parte qua è inammissibile per totale mancanza di

1.2.5. Infine, quel che più rileva, non è predicabile l’esistenza nel
nostro ordinamento di danni in re ipsa:

né patrimoniali, né non

patrimoniali.
La lesione del diritto o dell’interesse legittimo, infatti, costituisce
non il danno, ma uno dei presupposti del danno risarcibile: il secondo
ed indefettibile presupposto dev’essere pur sempre costituito da una

perdita, patrimoniale o di altro tipo.
Tale perdita potrà in casi particolari ritenersi notoria ex art. 115
c.p.c., ovvero potrà provarsi per presunzioni ex art. 2727 c.c., ma che
debba esistere non è dubitabile: lo hanno stabilito, solo per citare gli
arresti più significativi, da un lato la Corte costituzionale (Corte cost.,
27-10-1994, n. 372, in motivazione); e dall’altro le Sezioni Unite di
questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Non basta, dunque, per pretendere il risarcimento del danno
causato da una segnalazione alla Centrale Rischi, la dimostrazione della
oggettiva illegittimità di essa: tale prova infatti attiene alla violazione
del diritto, non alle conseguenze che ne sono derivate. Sarà, invece,
pur sempre necessaria la dimostrazione dei pregiudizi patrimoniali o
non patrimoniali provocati da quella segnalazione: e nel nostro caso
tali pregiudizi sono stati ritenuti insussistenti, con accertamento di fatto
riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

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chiarezza e specificità.

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Udienza del 10 ottobre 2017

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la
violazione degli artt. 2050 c.c.; 11 e 15 d. Igs. 30.6.2003 n. 196.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, rigettando la domanda

segnalazione illegittima alla Centrale Rischi costituisce di per sé una
ipotesi di trattamento illegittimo di dati personali; soggiunge che colui
il quale effettua il trattamento di dati personali compie un’attività
pericolosa ai sensi dell’articolo 2050 c.c.; che di conseguenza
l’illegittimo trattamento dei dati obbliga il responsabile al risarcimento
del danno patrimoniale e non patrimoniale.

2.2. Il motivo è inammissibile perché prospetta una questione
nuova.
Nella sentenza impugnata infatti non si dà conto del fatto che tale
questione sia stata mai formulata in precedenza, né la ricorrente ancora, violando l’art. 366, n. 6, c.p.c. – indica quando ed in quale atto
propose, nei gradi di merito, una domanda di risarcimento del danno
da illegittimo trattamento dei dati personali.

2.3. In ogni caso il motivo è infondato nel merito, dal momento che
le norme invocate dalla ricorrente riguardano l’accertamento della
colpa, ma nel caso di specie la Corte d’appello ha rigettato la domanda
di risarcimento non già per mancanza di colpa della banca, ma per
mancanza di prova del danno: e non v’è dubbio che anche il danno
patrimoniale e non patrimoniale da illegittimo trattamento dei dati
personali debba essere allegato e provato, quantomeno in via
presuntiva.

di risarcimento, avrebbe violato le norme appena indicate poiché una

./

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Udienza del 10 ottobre 2017

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la
sentenza impugnata avrebbe violato “la legge in materia di gruppo di
imprese”, là dove ha negato che il danno subito da una società
appartenente ad un gruppo societario non si estenda a quest’ultimo,

direttamente subito.

3.2. Il motivo è manifestamente infondato: è vero che due società
commerciali appartenenti al medesimo gruppo possono certamente
costituire di fatto una realtà unitaria, quando il gruppo sia soltanto
apparente o simulato: tuttavia, per poter giungere a questa
conclusione, è necessario che sia dedotta in giudizio e dimostrata la
natura fittizia od apparente del gruppo, circostanza che nel caso di
specie non solo non risulta mai provata, ma nemmeno allegata (ex

multis, in tal senso, Sez. L – , Sentenza n. 26346 del 20/12/2016; Sez.
3, Sentenza n. 15879 del 17/07/2007).
Nel caso di specie, la Centro Hotel non ha mai dedotto né di avere
subito un danno in conseguenza del pregiudizio patrimoniale sofferto
dalla Hotel La Torre, né che tale danno l’abbia risentito il gruppo: ha
puramente e semplicemente preteso di essere risarcita per i danni
patiti da un soggetto diverso: richiesta, ovviamente, di per sé
manifestamente infondata.

4. Le spese.
4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico
del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate
nel dispositivo.

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ma resti circoscritto al patrimonio della singola società che l’ha

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Udienza del 10 ottobre 2017

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà
atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma

Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Centro Hotel s.r.l. alla rifusione in favore di Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità,
che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive,
oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.
10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma

1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Centro
Hotel s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 10 ottobre 2017.

Presidente

17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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