Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27556 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26657/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO SIACCI 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

SINESIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ERMINIO ARALDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/07/2010 R.G.N. 546/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito l’Avvocato CAVALCANTI ROSARIO MARIA per delega Avvocati ARALDI

ERMINIO e SINESIO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. V.G. chiese al Tribunale di Mantova la condanna dell’Inps a riconoscergli la contribuzione figurativa per il periodo di servizio militare da lui prestato nel periodo in cui era stato detenuto presso un carcere militare per il rifiuto di assolvere l’obbligo del servizio di leva.

2. Il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza è stata impugnata dal V. dinanzi alla Corte d’appello di Brescia la quale, in accoglimento dell’appello, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’accreditamento dei contributi figurativi per il periodo di servizio militare obbligatorio nella misura di legge. Ha quindi compensato la metà delle spese processuali di entrambi gradi del giudizi, condannando l’Inps al pagamento della restante metà.

3. A fondamento della decisum la Corte territoriale ha ritenuto che l’esatta interpretazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56, conduce ad affermare che per “servizio militare effettivo” debba intendersi il periodo trascorso in strutture militari a disposizione dell’autorità militare, ivi compresi i periodi di carcerazione. Ha dato atto che per due volte (nel 1972 e nel 1973) il ricorrente era stato avviato al servizio di leva e in entrambi i casi, dopo essersi presentato in caserma, si era rifiutato di indossare la divisa per motivi religiosi, così commettendo il reato di disobbedienza con immediata carcerazione preventiva e poi condanna ed espiazione di pena. La presentazione in caserma aveva tuttavia comportato la sua messa a disposizione dell’autorità militare e ciò era sufficiente per la costituzione del rapporto di servizio, non rilevando a tal fine la disobbedienza e le ragioni per le quali era stato sottoposto alla misura detentiva. Essa piuttosto confermava l’esistenza di un rapporto di soggezione giuridica, resa manifesta anche dall’applicazione del codice militare di pace.

4. Contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, art. 56; della L.30 aprile 1969, n. 153, art. 49, L. 15 dicembre 1972, n. 772, art. 12. Denuncia altresì il vizio di motivazione. Assume in sintesi che lo stato di detenzione conseguente al rifiuto del soggetto di adempiere il servizio militare, in mancanza di domanda per lo svolgimento del servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile, non può essere considerato utile al fine del calcolo dei contributi figurativi connessi al servizio. Formula il seguente quesito di diritto: se sia riconoscibile o meno il diritto all’accredito della contribuzione figurativa, nella misura corrispondente al periodo trascorso in carcere, in capo al cittadino che si sia rifiutato di adempiere il proprio dovere costituzionale di difesa della patria, attraverso lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio, del servizio militare di leva obbligatorio non armato, del servizio sostitutivo civile e che in conseguenza di tale sua scelta sia stato condannato a pena detentiva.

2. La censura dell’INPS è fondata.

3. Come emerge dalla sentenza impugnata ed è incontestato tra le parti, il V. è stato per due volte avviato al servizio obbligatorio di leva (nel 1972 e nel 1973); in entrambe le volte si è presentato in caserma ma si è rifiutato per motivi religiosi di indossare la divisa; è stato arrestato il giorno successivo a quello in cui è stato ammesso in caserma; è stato condannato per il reato di disobbedienza; all’atto della scarcerazione è stato per tutte e due le volte riavviato al distretto militare di provenienza. E’ altrettanto incontestato che il ricorrente non abbia mai presentato domanda ai sensi della L. n. 772 del 1972, per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

4. La norma invocata dal ricorrente è la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 49, il quale così dispone: “1. I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, n. 1; L. 20 febbraio 1958, n. 55, artt. 7, 8 e 9, nonchè i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla L. 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all’inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione anzidetta. 2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria. 3. Dall’entrata in vigore della presente legge le norme della L. 28 marzo 1968, n. 341, art. 6, cessano di applicarsi all’assicurazione predetta. 4. Sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della L. 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 11, comma 2, è così modificato: “Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della L. 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell’interessato”.

5. Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, convertito in L. 6 aprile 1936, n. 1155, così dispone, ai fini che qui interessano: “Dopo l’inizio dell’assicurazione sono computati utili a richiesta dell’assicurato:

6. A) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:

1a i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purchè complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell’art. 136”.

7. Questa Corte ha più volte sottolineato che le norme richiamate fanno riferimento al servizio militare effettivo (del R.D.L.n. 1827 del 1935, artt. 56 e 136), mentre le eccezioni a tale principio risultano specificamente emanate per alcune situazioni particolari, quali la prigionia da data anteriore all’8 maggio 1945 (della L. n. 55 del 1958, art. 7), i periodi prestati in qualità di partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti Pubblici, quelli prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, quelli prestati nella Croce Rossa Italiana, quelli prestati come agenti del soppresso corpo di polizia dell’Africa italiana, nonchè i periodi di lavoro coatto o di cattività degli internati civili in Germania (L. n. 55 del 1958, art. 9) (in tal senso, Cass., 15 giugno 2007, n. 13998).

8. E’ stato così escluso che possano valere ai fini della contribuzione figurativa i periodi di servizio militare svolti a domanda dell’interessato, e ciò sulla base della ratio della norma, come evidenziato da questa Corte con la sentenza 11 agosto 1999 n. 8606, secondo cui l’accredito di contributi figurativi tende ad evitare, in attuazione del principio di solidarietà, che i soggetti protetti, cui la norma si riferisce, in relazione ad eventi che ne impediscono l’attività lavorativa, subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali, esigenza che evidentemente non si verifica di fronte ad una precisa scelta volontaria di chi richieda la rafferma. La suddetta interpretazione è pure in linea con il principio elaborato da questa Corte con riferimento ad analoga fattispecie (v. Cass. 18 gennaio 1984 n. 433), secondo cui esula la natura di prestazione lavorativa dal servizio militare obbligatorio (e da quello sostitutivo reso quale ufficiale di complemento) e da quelli resi coattivamente a fini di difesa della patria, anche in eccedenza rispetto ai limiti ordinari di legge, mentre il servizio svolto a domanda dell’interessato, oltre i medesimi limiti ed anche temporaneamente quale ufficiale di complemento, è funzionalmente equiparabile a quello svolto dagli ufficiali in servizio permanente e costituisce esecuzione di un rapporto di pubblico impiego (v. pure Cass. 10/01/2008, n. 262; Cass. 15 giugno 2007, n. 13998; 21/06/1978, n. 3065).

9. Questa Corte ha pure specificato che la disposizione dell’art. 49 ha carattere eccezionale, così escludendosi la possibilità di una sua interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti (Cass. 24 agosto 2016, n. 17312).

10. Ora nel caso in esame, – pur non essendo in discussione che tra le parti, attraverso la presentazione del V. in caserma e l’avvio al distretto di appartenenza, si sia costituito un rapporto giuridico coattivo, previsto dall’art. 52 Cost., il cui complesso costituisce lo status di militare, – ritiene la Corte che il rifiuto del V. di indossare la divisa e di sottoporsi alla disciplina militare, abbia impedito la costituzione di un rapporto di servizio “effettivo”, che sola consente di operare la parificazione fittizia del servizio militare allo svolgimento di un’attività lavorativa e l’accreditamento dei contributi figurativi per il servizio prestato.

11. L’aggettivo “effettivo” suppone, infatti, una relazione funzionale – tra soggetto obbligato e Amministrazione – che implica la partecipazione del medesimo al conseguimento dei fini pubblici, previo il suo inserimento nell’apparato organico dell’ente (v. Cass. sez. un. 8 febbraio 2013, n. 3040, Cass. sez. un. 27 novembre 2002 n. 16829, e 4 luglio 2002 n. 9693).

12. Rafforza questo convincimento la disciplina dell’obiezione di coscienza, vigente all’epoca dei fatti, la quale consentiva il riconoscimento dei motivi di coscienza contraria all’uso personale delle armi come discriminante della prestazione del servizio militare nei modi normali.

13. La L. 1 dicembre 1972, n. 772, successivamente modificata dalla L. 24 dicembre 1974, n. 695 (e quindi abrogata con il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) prevedeva una serie di garanzie (decisione del ministro per la difesa, parere di una commissione di giuristi, sociologi e psicologi) volte ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente e consentiva all’interessato di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva.

14. La legge suddetta inoltre disponeva all’art. 12, che “Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente art. 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente art. 5. Omissis… In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso ín stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile. In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato”.

15. Questa specifica previsione induce a ritenere che, solo nel caso in cui il soggetto avesse presentato regolare domanda per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, e la stessa fosse stata accolta, il periodo di detenzione avrebbe potuto essere considerato come equivalente al servizio militare effettivo: con una scelta discrezionale, invero, il legislatore ha voluto equiparare, sotto il profilo della prestazione del servizio, la posizione del militare di leva con quella del militare che, per ragioni di coscienza, fosse stato condannato per il suo rifiuto di prestare il servizio ma che avesse, successivamente all’entrata in vigore della legge, presentato domanda per l’obiezione e la stessa fosse stata accolta.

16. Diversa e non comparabile è invece la posizione di chi, pur adducendo gli stessi motivi di coscienza, totalmente rifiuti in tempo di pace il servizio militare di leva ed insieme ogni tipo di servizio militare, anche non armato, ed ogni servizio alternativo civile, cosi dimostrando avversione ai doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.) (cfr. Corte Cost. n. 409/1989). Coerentemente, pertanto, non può ritenersi costituito un rapporto di servizio effettivo, il quale nelle varie forme di servizio militare (armato, il servizio militare non armato e il servizio civile sostitutivo), comporta per l’interessato la totale destinazione delle proprie energie ai compiti rispettivamente attribuitigli.

17. Poichè è pacifico che il V. non ha mai presentato domanda di obiezione di coscienza – con la conseguenza che lo Stato non ha potuto effettuare alcun controllo sulla fondatezza e sincerità dei motivi addotti per il suo rifiuto al servizio armato – deve escludersi che il periodo di detenzione valga come rapporto di servizio effettivo, necessario e sufficiente perchè vengano riconosciuti i contributi figurativi previsti dalla norma citata.

18. Le su esposte considerazioni conducono all’accoglimento del ricorso e alla conseguente cassazione della sentenza di merito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa con il rigetto della originaria domanda. La peculiarità della questione e la sua opinabilità come attestata dal diverso esito dei giudizi di merito, induce a compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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