Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27556 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19021-2018 proposto da:

TRAVERTINO CONVERSI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11,

presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA CARLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRIMALDI DANIELE;

– ricorrente –

contro

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95,

presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CICERCHIA RENATO;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7351/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio con sentenza n. 7351/4/2017, depositata il 12.12.2017 non notificata, accoglieva l’appello proposto da Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione Ici del Comune di Guidonia Montecelio, avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso di Travertino Conversi s.r.l. avverso un avviso di accertamento ICI 2008, sul presupposto che l’area adibita ad attività estrattiva fosse da considerare edificabile e che la base imponibile dovesse essere determinata sulla base del valore venale.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Tre Esse Italia s.r.l. resiste con controricorso.

Il Comune di Guidonia Montecelio non ha spiegato difese.

1.Con il motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 2, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente affermato che i terreni soggetti ad attività estrattiva siano assoggettabili ad ici.

La censura non è fondata

Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica, riprodotto dalla stessa ricorrente il terreno in questione è inserito nel PRG del Comune di Guidonia Montecelio in zona D, sottozona D3 con destinazione estrattiva; e quest’ultima destinazione urbanistica trova riscontro anche sul piano fattuale, vertendosi di terreno adibito a cava di travertino debitamente autorizzata. Sulla base di questa destinazione urbanistica, il terreno è dunque suscettivo di potenzialità edificatoria, ancorchè limitata perchè strumentalmente finalizzata all’attività estrattiva. Ricorre pertanto, esattamente in termini, quanto stabilito da Cass. n. 14409 del 09/06/2017, secondo cui: “In tema di ICI, ove l’area sia adibita ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale”. Si è in particolare osservato, in motivazione, che: “l’area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale”. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, volto ad escludere che terreni urbanisticamente destinati allo svolgimento di attività industriale quale quella in esame possano considerarsi – ai fini del tributo in oggetto – agricoli.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

Le spese eseguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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