Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27555 del 30/12/2016

Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26647-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.E. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO,

CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/07/2010 R.G.N. 1895/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V., nata il 25/10/1941, in data 12/11/2004 propose all’Inps domanda di ricongiunzione dei contributi maturati in altre gestioni, poichè possedeva 467 contributi nel FPLD e 317 nel Fondo commercianti, per un totale di 784 contributi. All’esito di questa procedura, presentò domanda di ammissione alla pensione di vecchiaia, che le è stata riconosciuta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di ricongiunzione (datata 17/3/2005).

La M. ha agito in giudizio chiedendo che la pensione le fosse riconosciuta dal momento in cui aveva raggiunto il requisito anagrafico, che nella specie si era perfezionato ai compimento del 600 anno di età, ossia il 25/10/2001.

Il Tribunale ha accolto la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza pubblicata il 16/7/2010. La Corte ha ritenuto sussistente il diritto, condividendo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3667 del 1995, seguita da Cass. n. 9599 del 1997.

Contro la sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo.

La M. resiste con controricorso. Le parti depositano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2, nonchè del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18, e della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6. Specifica che la questione è quella di individuare la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia in caso di raggiungimento dell’età pensionabile senza il possesso della necessaria provvista contributiva, raggiunta solo dopo la richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi. L’Inps, inoltre, deduce che la ricorrente, al momento in cui aveva compiuto sessant’anni, non aveva presentato domanda di pensione, la quale è un requisito imprescindibile ex L. n. 488 del 1968, art. 18.

2. Il motivo è fondato.

La L. n. 488 del 1968, art. 5, dispone quanto segue: “Ove dopo la consegna del certificato di pensione allo interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell’assicurazione per l’invalidita, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata”.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che quest’ultima norma contenga una regola di carattere generale, in forza della quale gli effetti della ricongiunzione di più periodi assicurativi si producono nel momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale, alla quale la contribuzione complessiva afferisce: la portata generale della norma ha avuto un implicito avallo da Cass. sez. un. 28 marzo 1995, n. 3667, seguito da Cass. 1 ottobre 1997, n. 9599 e Cass. 8 maggio 2013 n. 10844. Si è altresì precisato che, nel meccanismo delineato dal richiamato art. 5, vengono presi in considerazione non solo contributi – i figurativi – che di fatto non sono stati versati e che, per una specifica previsione del legislatore, in relazione a particolari situazioni, vengano considerati come accreditati, ma anche quelli che vengano versati successivamente alla data di decorrenza della pensione: tutto questo depone per una interpretazione più ampia della regola contenuta in detta norma.

E’ stato tuttavia precisato che la norma, e la regola in essa sancita, riguarda pur sempre l’ipotesi della riliquidazione della pensione e non il raggiungimento stesso del requisito per il diritto alla pensione.

Ora, nel caso in esame, non è in discussione che la normativa vigente ratione temporis consentiva di fissare la decorrenza della pensione di vecchiaia dal 1^ giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ovvero al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, se perfezionati dopo il compimento dell’età.

In particolare, ai sensi del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 la pensione di vecchiaia decorre “dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti”.

La necessità della presentazione della domanda permane anche con l’entrata in vigore della L. n. 155 del 1981, art. 6 che stabilisce che “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.

Ai sensi, poi, della L. n. 153 del 1969, art. 22 “gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione a condizione che: a)… b)… c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”.

Anche tale requisito (su cui v. poi il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 7) costituisce, quindi, presupposto “indefettibile” per poter beneficiare della prestazione pensionistica (v. da ultimo Cass. 21 febbraio 2013, n. 4480).

In tal senso si è espressa di recente questa Corte con la sentenza 27 novembre 2013, n. 26526.

Ora, poichè è pacifico che all’epoca del raggiungimento dell’età pensionabile la ricorrente non aveva presentato domanda di pensione, non può esserle riconosciuta la retrodatazione richiesta.

La decisione, contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente, non si pone in contrasto con il principio enunciato dalle Sezioni Unite, nè con altre pronunce di questa Corte e, segnatamente con Cass. 10844/2013, riguardando quest’ultima decisione un’ipotesi in cui la retrodatazione era stata richiesta sul presupposto del perfezionamento, alla data indicata, sia del requisito anagrafico che di quello contributivo. Non si ravvisano pertanto i presupposti per rimettere la causa ad una nuova valutazione delle Sezioni unite.

Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva della M.. In considerazione della obiettiva controvertibilità della questione, come attestata dal diverso esito dei giudizi di merito, entrambi favorevoli alla pensionata, si ritiene di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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