Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27555 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 17468-2017 proposto da:

IGECO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato D’ERRICO CARLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati LAZZATI MARCELLO, MISURELLI ANTONIO;

– ricorrente –

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1,

presso lo studio dell’avvocato GRASSI MANUELA MARIA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1752/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il 6 luglio 2007 Igeco s.r.l. conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. domandando la ripetizione di somme illegittimamente addebitate, a suo avviso, su due distinti conti correnti da essa intrattenuti col predetto istituto di credito. La società lamentava, in particolare, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, l’illegittima pattuizione di essi a mezzo degli usi su piazza e l’indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto.

La banca si costituiva eccependo, tra l’altre, la prescrizione del diritto di ripetizione azionato.

Il Tribunale di Milano, accertata l’applicazione di interessi anatocistici e, con riferimento ad uno dei conti, la contabilizzazione di interessi ultralegali, condannava la banca a restituire all’attrice la complessiva somma di 302.748,42, oltre interessi.

2. – La sentenza era impugnata da entrambe le parti. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 aprile 2017, accoglieva i gravame della banca e rideterminava l’indebito in ragione di Euro 54.457,79; condannava pertanto la banca a corrispondere a Igeco tale minor somma, maggiorata degli interessi. Respingeva, invece, l’appello incidentale con cui la detta società aveva lamentato che l’eccezione di prescrizione sollevata da controparte sarebbe stata mal formulata, senza specificazione delle rimesse solutorie cui il mezzo d’i difesa si riferiva.

3. – La statuizione di rigetto dell’appello incidentale è oggetto del ricorso per cassazione di Igeco, che consta di un unico motivo. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo, la quale ha a sua volta impugnato la pronuncia sulla base di un solo motivo, e depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo del ricorso principale oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., nonchè dell’art. 167 c.p.c.. Secondo Igeco aveva errato la Corte di appello nel rigettare il proprio appello incidentale. Infatti, il giudice del gravame, in assenza della specifica indicazione delle rimesse solutorie, avrebbe dovuto ritenere che l’eccezione di prescrizione era stata irritualmente proposta.

Col motivo di ricorso incidentale Intesa lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c.. Viene dedotto che Igeco aveva rinunc.ato, nella seconda comparsa conclusione in primo grado, all’eccezione vertente sulla asserita genericità della deduzioni svolte da essa banca in tema di prescrizione; rileva, inoltre, che il giudice di prima istanza aveva provveduto a “ridurre l’importo relativo al conto ex Comiy.olon per questioni di prescrizione, ma perchè comprensivo di nuovi interessi attivi sui saldi ricalcolati che il Tribunale ritenne avulsi dalle domande svolte da Igeco con l’atto introduttivo del giudizio”: sicchè la soccombenza della controparte non era “in punto di ammissibilità o meno dell’eccezione di prescrizione”.

2. – Il ricorso incidentale, da esaminarsi prima per anteriorità logica, è inammissibile.

Le deduzioni su cui lo stesso si fonda sono del tutto carenti di specificità: infatti la ricorrente incidentale non riproduce il contenuto degli stralci della comparsa conclusionale da cui dovrebbe desumersi l’asserita rinuncia della controparte alla eccezione processuale svolta, nè trascrive i brani della sentenza di primo grado da cui dovrebbe ricavarsi che il Tribunale non ritenne prescritto, nemmeno parzialmente, il diritto alla ripetizione di Igeco (ciò che la Corte di appello ha di fatto escluso, giacchè, pronunciando sull’eccezione, ha evidentemente ritenuto che il tema della prescrizione inerisse alla decisione impugnata).

Quanto al ricorso principale, esso è infondato.

La Corte di merito ha affermato che l’eccezione di prescrizione richiedeva l’individuazione del diritto che ne era oggetto, “non anche l’elencazione analitica dei suoi singoli elementi che lo costituiscono” (e cioè – è da intendere -, delle singole rimesse solutorie). Tale affermazione è coerente col recente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittate, senza che cis anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass., Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895).

3. – In ragione della soccombenza reciproca dei contendenti le spese del giudizio di legittimità sono compensate per l’intero.

PQM

La Corte.

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa integralmente le spese di giudizio; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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