Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27555 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5936-2009 proposto da:

ALLIANZ S.P.A. (OMISSIS) in persona dei procuratori speciali

dr.ssa G.A. dr.ssa R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusto mandato in

atti;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), M.R.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato MAGNO GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SQUICQUERO MARCO giusto

mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

M.G.M. (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA

FINANZE, OTRANTO COSTRUZIONI S.R.L. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

OTRANTO COSTRUZIONI S.R.L. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico Sig.ra RA.AN., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato

BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

giusto mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

M.G. (OMISSIS), M.R.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato MAGNO GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SQUICQUERO MARCO giusto

mandato in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

ALLIANZ S.P.A. (OMISSIS), M.G.M.

(OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 9642-2009 proposto da:

OTRANTO COSTRUZIONI S.R.L. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico sig.ra RA.AN., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato

BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

M.R.M. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA N. 29, presso lo studio dell’avvocato MAGNO GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SQUICQUERO MARCO giusto

mandato in atti;

MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrenti –

e contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A., M.G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5095/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2008 R.G.N. 11218/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;

udito l’Avvocato MARCO SQUICQUERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’inammissibilità

dei ricorsi, in subordine l’infondatezza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel maggio del 1994 M.G., M.R.M. e M.G.M., quali comproprietari di alcune porzioni immobiliari nell’edificio sito in (OMISSIS), proponevano davanti al Pretore di Roma contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, proprietario di porzioni sovrastanti, un’azione ai sensi degli artt. 1171 e 1172 c.c. in relazione alle conseguenze dannose manifestatesi a far tempo dall’aprile 1994 sulle loro proprietà per effetto di lavori a loro dire eseguiti dal detto Ministero.

Il Ministero si costituiva e non negava nè l’esistenza delle lesioni lamentate dai ricorrenti alla loro proprietà, nè lo svolgimento di lavori di ristrutturazione in locali di sua proprietà posti al di sopra della proprietà dei ricorrenti, mentre contestava che le lesioni fossero state conseguenti ad essi. Nel relativo giudizio cautelare interveniva volontariamente la s.r.l. Otranto Costruzioni, appaltatrice dei lavori eseguiti dal Ministero, del quale faceva proprie le difese, sostenendo tuttavia di avere agito quale mera esecutrice materiale di dettagliate e cogenti prescrizioni tecniche del ministero committente.

1.1. Il Pretore, espletata una consulenza tecnica, riteneva l’imminenza del pericolo di crollo dell’edificio e, con ordinanza del novembre 1994, disponeva la sospensione dei lavori e l’esecuzione di alcune opere cautelative, ritenendo, peraltro, inammissibile in sede cautelare l’intervento della Otranto.

1.2. I M. introducevano tempestivamente il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Roma e, riproponendo le domande spiegate nella fase cautelare, chiedevano, in particolare, nel merito la condanna del Ministero alla eliminazione in via definitiva degli inconvenienti lamentati ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Nel giudizio interveniva la Otranto, che instava ed otteneva di chiamare in causa in garanzia la s.p.a. RAS, presso la quale era assicurata per la responsabilità civile.

La RAS si costituiva ed eccepiva l’inammissibilità della sua chiamata a motivo che contro la Otranto non era stata svolta alcuna domanda giudiziale da alcuna delle parti principali, contestava l’operatività della garanzia prevista dalla polizza in corso con la Otranto e sosteneva l’infondatezza delle pretese dei M..

La causa veniva istruita con l’espletamento di una c.t.u., mentre una terza c.t.u. (intesa a quantificare i danni), pur disposta dal Tribunale, non veniva completata, perchè il Tribunale revocava la relativa ordinanza.

All’esito, il Tribunale, con sentenza del luglio 2002, rigettava le domande degli attori contro il Ministero per due distinte ragioni e, in particolare – quanto alla seconda, che ancora in questa sede interessa – per non essere stata raggiunta la prova che i danni lamentati dagli attori fossero stati originati dai lavori fatti eseguire dal Ministero.

1.3. I M. appellavano la sentenza quanto alla prima non più rilevante ragione motivazionale, nonchè quanto alla seconda, riguardo alla quale deducevano che era stato erroneamente escluso il nesso causale fra le opere eseguite dal Ministero e le lesioni dannose esistenti nella loro proprietà.

Il Ministero, la Otranto e la RAS si costituivano e chiedevano il rigetto dell’appello ribadendo le loro difese. La Otranto riproponeva, inoltre, in via di appello incidentale la domanda di garanzia contro la RAS, mentre quest’ultima chiedeva la riforma della sentenza che l’aveva gravata delle spese di lite.

2. Con sentenza del 9 dicembre 2008 la Corte d’Appello di Roma: a) ha accolto l’appello principale “per quanto di ragione” e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Ministero a ridurre in pristino stato la parte di solaio individuata da una delle espletate relazioni di c.t.u., di separazione tra il terzo ed il quarto piano dell’edificio “nella parte interessata ai lavori eseguiti nel 1994, con particolare attenzione all’esatto ripristino della precedente distribuzione dei carichi sulle diverse strutture esistenti del predetto stabile e, quindi, anche con ripristino delle funzioni strutturali delle volte poste al piano terzo, così come desumibili dalle pagine 24 e 28 della relazione”;

b) ha condannato il Ministero al pagamento a titolo risarcitorio in favore degli attori della somma di Euro 1.000.400,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonchè alle spese di lite dell’intero giudizio; c) ha condannato la Otranto a rimborsare al Ministero le somme da corrispondersi da Esso agli attori a titolo risarcitorio e per le spese di lite; d) ha condannato la RAS a rimborsare alla Otranto le somme da pagarsi al Ministero, al netto della franchigia di polizza del 10%; e) ha condannato la Otranto alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero; j) ha condannato la Ras al rimborso alla Otranto delle spese dei due gradi;

g) ha posto a carico del Ministero le spese delle tre consulenze tecniche d’ufficio, con obbligo di manleva della Otranto verso il medesimo e di manleva della Ras verso la Otranto.

3. Contro questa sentenza, assumendone la notificazione nei propri confronti in data 2 marzo 2009 ad istanza della Otranto, è stato proposto ricorso in via principale iscritto al n.r.g. 5936 del 2009 dalla Allianz s.p.a. (qualificatasi come già Riunione Adriatica di Sicurtà, cioè RAS) contro la Otranto, i M. ed il Ministero.

A tale ricorso, notificato alla Otranto l’il marzo ed agli altri intimati il 10 marzo hanno resistito con separati controricorsi la Otranto e G. e M.M.R..

Nel suo controricorso, notificato dal punto di vista della notificante il 20 aprile 2009, la Otranto ha svolto, altresì, ricorso incidentale, al quale i due M. hanno resistito con controricorso.

3.1. A sua volta la Otranto sempre in data 20 aprile 2009 notificava – con riferimento al perfezionamento per essa notificante – separato ricorso in via principale iscritto al n.r.g. 9642 del 2009 contro la RAS (ma notificato alla Allianz), i M. ed il Ministero.

A tale ricorso hanno resistito con separati controricorsi il Ministero e – congiuntamente – G. e M.M.R..

4. Hanno depositato memorie nell’ambito del ricorso iscritto al n.r.g. 5396 del 2009 la Allianz, la Otranto e i M..

La Otranto ha anche depositato note di udienza in replica alla requisitoria del Pubblico Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso incidentale della Otranto va riunito al ricorso principale della Allianz, in seno al quale è stato proposto.

Al ricorso della Allianz va, altresì, riunito, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso proposto in via principale dalla Otranto.

2. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni svolte dalla Otranto nel suo controricorso in punto di inammissibilità del ricorso principale della Allianz, nonchè quelle sollevate dal Pubblico Ministero in sede di discussione.

2.1. Nella memoria la Otranto ha abbandonato l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della Allianz, siccome qualificatasi come RAS. L’abbandono è evidentemente motivato dall’esame della documentazione depositata ritualmente ai sensi dell’art. 372 c.p.c. dalla Allianz, dalla quale si evince che la RAS, a seguito di fusioni intervenute con altre società, ha mutato dal 1 ottobre 2007 la propria denominazione in Allianz s.p.a..

2.2. Con una seconda eccezione era stato eccepito il difetto di jus postulandi in capo al difensore della Allianz, in quanto nel ricorso la procura risulta rilasciata da due procuratori speciali della società, dei quali sono indicati i nominativi, ma non gli estremi di conferimento dei poteri e le qualifiche relative, in relazione allo statuto o a documenti societari. Inoltre, la sottoscrizione di conferimento della procura in calce al ricorso sarebbe avvenuta da parte di una sola persona senza che sia possibile individuare a quale fra i procuratori essa si riferisca.

2.2.1. L’eccezione appare superata dalla produzione dello statuto, effettuata dalla ricorrente ai sensi dell’art 372 c.p.c.: ivi si legge nell’art. 31, comma 2, che gli altri dirigenti di cui alla lett. f) del precedente art. 30, hanno, con firma abbinata tra due (oppure di ciascuno con uno dei soggetti indicati nelle lett. c), d) ed e) dello stesso art. 30 o con un procuratore facoltizzato ai sensi del successivo comma 4), i poteri di firma per gli affari ordinari “relativamente alla Direzione/unità di appartenenza”. Nel successivo comma 3 è detto fra l’altro che i poteri dei Dirigenti di cui al comma 2 ricomprendono anche le seguenti facoltà: 3.1.) rappresentare la Società in giudizio ad ogni effetto di legge e quindi in via esemplificativa e non esaustiva, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revisione e cassazione, nonchè di presentare denunce-querele o rilasciare procure speciali per la presentazione di denunce-querele, e di difendere la Società dalle azioni giudiziarie che fossero proposte contro di essa, nominando all’uopo avvocati e procuratori alle lite; compromettere in arbitri o in amichevoli compositori, transigere. In base a questa previsione due soggetti rivestenti la qualifica di dirigenti ai sensi della lettera f) dell’art. 30 hanno, nell’ambito della direzione o unità di appartenenza, poteri di rappresentanza congiunta della società sia in via attiva che passiva, e, quindi, poteri di nomina di difensori in giudizio della società. Ora, nel ricorso si indicano come procuratori le dottoresse G.A. e R.M..

L’una e l’altra figurano, in un elenco successivo all’art. 31, nominatim indicati sotto la lettera f), sotto la premessa: “ai seguenti Dirigenti sono attribuiti i poteri di firma di cui agli artt. 30 e 31 dello Statuto sociale, da esercitarsi limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione della Società per la direzione o Unità di appartenenza di seguito indicate”. In riferimento all’indicazione nominativa di ciascuna delle due dottoresse, risulta specificato “per la direzione generale Canali Alternativi e Sinistri: Sinistri” e, quindi, una ulteriore specificazione, la quale dopo avere rispettivamente enunciato “la Signora G.A.” e “la signora R.M.” “inoltre con firma singola ha facoltà di nominare – unicamente nell’ambito della gestione Sinistri – procuratori speciali alle liti per singole cause, conferendo loro tutti i più ampi poteri per rappresentare, difendere ed assistere la Società mandante nelle cause stesse, esclusivamente passive, promosse in sede civile avanti ai giudici di pace, i Tribunali, le Corte d’Appello ed ogni autorità giurisdizionale, con tutte le inerenti facoltà e con pieno effetto per la Società mandante”.

La Otranto nella sua memoria eccepisce che nella procura in calce al ricorso – nella quale, peraltro, i nominativi delle due dirigenti non sono indicati – la sottoscrizione è una sola e, quindi, insiste nell’eccezione di difetto di poteri di rappresentanza della società in sede di conferimento della procura, adducendo che, trattandosi di lite attiva, occorreva la firma di entrambe le dirigenti.

2.2.2. L’eccezione è infondata. Poichè l’espressione “inoltre” deve aggiungere qualcosa al potere previsto in linea generale e la successiva specificazione fa riferimento alle “cause promosse in sede civile avanti ai giudici di pace, i Tribunali, le corti d’Appello ed ogni altra autorità giurisdizionale”, la limitazione alle “cause stesse, esclusivamente passive”, sembra riferibile alla posizione di passività della società davanti all’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale la causa è stata iniziata e, quindi, alla posizione di soggetto passivo della lite in capo alla società nel momento introduttivo della lite. “Causa promossa”, infatti, è sinonimo di “causa introdotta” e non anche di “causa introdotta in sede di impugnazione”.

L’eccezione (in disparte quanto appena di seguito si rileverà) è, pertanto, rigettata, in quanto la procura poteva nella specie essere conferita da una sola delle due dirigenti. Il fatto che la firma o le firme siano illeggibili o meglio di diffìcile lettura (ma parrebbe, comunque, che siano due, perchè le due parole che compongono il segno di sottoscrizione sembrano scritte con calligrafia diversa) perchè rientra nel potere di certificazione del difensore, una volta che egli abbia nell’intestazione del ricorso indicato il conferente la procura, come nella specie, autenticarne la firma attestando che essa è riferibile al conferente la procura. Poichè entrambe le dirigenti avevano possibilità di rilasciare la procura con una sola firma, è, del resto, indifferente che chi legge la procura non sappia con certezza se ha firmato l’una o l’altra, o, addirittura, se abbiano firmato entrambi i soggetti. E’ certo che l’autenticazione è riferibile alla firma di una di esse.

2.3. E’ priva di fondamento, inoltre, l’eccezione di inosservanza del requisito di ammissibilità relativo all’esposizione del fatto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè non si verte in ipotesi di ricorso assemblato e simili, avendo la ricorrente soltanto riprodotto in nota all’esposizione taluni atti processuali, e, peraltro, essendo la lettura delle note solo subordinata e del tutto eventuale rispetto al testo e funzionale al solo gradato (rispetto alla conoscenza del fatto, somministrata esaurientemente dal testo) esame dei motivi.

3. Il ricorso principale della Allianz, iscritto al n.r.g. 5936 del 2009, prospetta quindici motivi.

Il ricorso incidentale della Otranto fa valere sei motivi, l’ultimo dei quali (peraltro nuovamente indicato come quinto) è espressamente rivolto soltanto contro la Allianz. Dopo l’esposizione dei primi cinque motivi e prima di illustrare il sesto il ricorso incidentale deduce riguardo ai motivi prospettati dalla Allianz.

Il ricorso proposto formalmente in via principale e separatamente dalla stessa Otranto contiene gli stessi sei motivi proposti con il ricorso in via incidentale.

La notificazione del ricorso incidentale e di quello principale della Otranto è avvenuta, dal punto di vista della notificante nello stesso giorno (20 aprile 2009) e appare tempestiva sia con riferimento – quanto al primo – al termine per la notificazione del controricorso, sia – riguardo ad entrambi – al termine breve decorso a carico della stessa Otranto dalla notificazione della sentenza alla Allianz, a questa effettuata su sua istanza e risultante allegata nel ricorso della Allianz e ritualmente documentata con la copia autentica della sentenza impugnata.

L’identità del ricorso incidentale e del ricorso principale non rende, peraltro, superfluo stabilire quale debba essere esaminato per primo, dato che la Corte trovasi investita in ogni caso di due ricorsi e, quindi, della decisione su entrambi. Si tratterebbe, comunque, di quello principale, perchè la sua iscrizione a ruolo è avvenuta per prima, cioè il 29 aprile 2009, mentre il ricorso incidentale è stato iscritto il 9 maggio successivo. Che il ricorso del quale la Corte risulta investita temporalmente prima debba essere trattato prioritariamente si giustifica sìa sotto il profilo meramente temporale, perchè il tempo dell’iscrizione fa nascere il dovere di decidere, sia al lume dell’esegesi dell’art. 387 tradizionalmente seguita da queste Corte nel senso che un ricorso proposto dopo un primo ricorso, anche con motivi distinti, può essere esaminato se il primo sia inammissibile o improcedibile, purchè al momento in cui la Corte lo esamina la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità non sia stata fatta. Ciò che comporta, qualora sia possibile riunire i ricorsi al momento della decisione, che il secondo ricorso ha la prospettiva di potere essere esaminato se il primo è dichiarato inammissibile o improcedibile, mentre, se il primo sia ammissibile e procedibile e venga deciso derivandone la sorte del processo in via inimpugnabile è palese che il secondo ricorso risulta affetto da inammissibilità sopravvenuta.

Poichè il ricorso principale della Otranto è ammissibile e procedibile, il suo esame e la conseguente decisione, renderanno inammissibile in via sopravvenuta, il ricorso incidentale della Otranto.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: ove vengano iscritti successivamente due ricorsi di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la stessa sentenza, uno in via principale e l’altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un’altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, dev’essere data priorità di esame, in sede di loro riunione, a quello iscritto per primo e, se esso è ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile in via sopravvenuta l’altro ricorso.

4. Ciò premesso, il Collegio rileva che sia tra i motivi di ricorso della Allianz, sia tra quelli della Otranto ve ne sono alcuni – i primi quattro della Allianz e il secondo della Otranto – i quali tendono a raggiungere l’effetto di provocare la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, sulla base di queste gradate constatazioni: a) che non era stata mai introdotta nel processo una domanda di manleva da parte del Ministero verso la Otranto e nemmeno estesa la domanda dai M. contro di essa; b) che, se una domanda del Ministero o della Otranto vi era stata sulla sua esclusione si sarebbe formato cosa giudicata per effetto della sentenza di primo grado, in difetto di appello sul punto; c) che se una pure una domanda del Ministero era stata introdotta lo era stata inammissibilmente in appello; d) che, indifferentemente per la ricorrenza dell’una o dell’altra delle tre ipotesi, la domanda contro la Ras (ora Allianz), verrebbe ad essere priva di presupposto (prospettazione fatta valere naturalmente dalla Allianz).

La cassazione senza rinvio, se una delle ipotesi di cui sub a), b) e c) risultasse vera a seguito dello scrutinio di alcuno dei motivi che pongono le questioni ad esse sottese riguarderebbe, per quanto concerne la Otranto, il capo di sentenza con cui la Corte d’Appello ha riversato la soccombenza patita dal Ministero su di essa e, di riflesso, il capo di sentenza con cui ha disposto che la soccombenza così in via derivata sofferta dalla Otranto si riversi sulla Ras per effetto del rapporto di garanzia assicurativa. Per quanto concerne la Allianz, parimenti la cassazione senza rinvio riguarderebbe prima il capo di sentenza che vede soccombente la Otranto e, quindi, di riflesso quello che riguardava la Ras.

L’effetto che così si realizzerebbe – quello di far venir meno i capi determinativi delle soccombenze dell’una e dell’altra società – sarebbe per esse satisfattivo, perchè attesterebbe la loro uscita dal processo, mentre resterebbero in piedi le statuizioni della sentenza impugnata concernenti il rapporto fra i M. ed il Ministero, giacchè costoro non hanno svolto alcuna impugnazione al riguardo e, d’altro canto, l’esame dei residui motivi svolti sia dalla Allianz sia dalla Otranto quanto ai limiti entro i quali è stata riconosciuta fondata la domanda dei M. nei confronti del Ministero nell’ara e nel quantum, sia dalla Allianz quanto al rapporto di garanzia con la Otranto, resterebbe assorbito per sopravvenuto difetto di interesse al loro esame.

Va rilevato, infatti, che è vero che la prospettazione da parte della Otranto e da parte della Allianz riguardo alla fondatezza della domanda dei M. contro il Ministero, è logicamente preliminare rispetto alla questione della sussistenza della domanda del Ministero contro la Otranto, tendente a riversare le conseguenze della soccombenza del Ministero sulla stessa Otranto, e, quindi, per quanto concerne la Allianz, a costituire il presupposto per cui di riflesso la soccombenza della Otranto dovrebbe riversarsi sulla Allianz: è palese, infatti, che, se la sentenza impugnata cadesse quanto all’affermazione della responsabilità del Ministero, a cascata verrebbe meno il presupposto della soccombenza della Otranto verso il Ministero, quanto alla domanda di quest’ultimo intesa a riversare le conseguenze della sua soccombenza sulla Otranto, e parimenti il presupposto per il riversarsi della riflessa soccombenza della Otranto sulla Allianz.

Tuttavia, l’ordine logico così individuato, nell’ambito del quale la possibilità della Otranto e della Allianz di discutere il rapporto inerente la domanda proposta dai M. contro il Ministero si giustifica perchè la fondatezza di tale domanda è fatto costitutivo della domanda ipoteticamente spiegata dal Ministero contro la Otranto e della domanda di garanzia spiegata dalla Otranto contro la Ras (ora Allianz), ha, dunque, un valore per così dire soltanto oggettivo.

Occorre tenere conto, ai fini di stabilire se esso debba essere seguito ai fini dello scrutinio dei motivi, anche del profilo dell’interesse dei soggetti che hanno proposto l’impugnazione, cioè la Allianz e la Otranto. Sotto tale profilo appare allora evidente che la contestazione sull’esistenza originaria o sulla ritualità o comunque sulla legittima permanenza in appello della domanda del Ministero verso la Otranto è questione che, inerendo la stessa possibilità di riversare su di essa la soccombenza patita dal Ministero, e di riflesso la soccombenza della Otranto sulla Allianz, si profila del tutto preliminare, perchè – come s’è detto – se la domanda contro il Ministero fosse insussistente o irrituale e, quindi, su di essa non si fosse potuto pronunciare, verrebbe meno ogni interesse della Otranto e della Allianz a discutere sulla fondatezza della domanda dei M. contro la Otranto.

4.1. Sulla base di queste premesse può ora passarsi allo scrutinio dei primi tre motivi del ricorso della Allianz e del secondo motivo di quello principale della Otranto.

5. Con il primo motivo del ricorso Allianz si lamenta “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112, 324, 342, 343 e 346 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Vi si censura la sentenza impugnata perchè, nel condannare la Otranto al rimborso al Ministero delle somme che questo dovrebbe corrispondere ai M. non avrebbe considerato che nessuna domanda di manleva era stata svolta dal medesimo contro la Otranto e ciò era stato affermato espressamente dal Tribunale di Roma nella sentenza di primo grado, senza che alcuno impugnasse la relativa statuizione, la quale, dunque, era rimata coperta dal giudicato interno. Di tale affermazione il motivo riproduce il contenuto individuandolo nei seguenti termini: “Ma la mancanza di domande nei suoi confronti cioè della Otranto e la non accoglibilità delle domande attrici fanno venir meno anche l’interesse di detta interveniente alla pronuncia sulle sue domande”. Quindi, per dimostrare che nessuna domanda contro la Otranto era stata svolta, il motivo fa riferimento a e riproduce (a) il contenuto delle conclusioni dei M. nella citazione introduttiva del giudizio di merito in primo grado, (b) un passo del verbale di udienza del 10 febbraio 1995 nel quale gli attori si limitarono a contestare quanto dedotto ex adverso ed a sostenere l’inammissibilità dell’intervento, (c) il contenuto delle conclusioni precisate in primo grado dai M. e le conclusioni del loro atto di appello, (d) il contenuto delle conclusioni della comparsa di risposta di primo grado e di quella d’appello del Ministero, (e) il contenuto delle conclusioni dell’atto di chiamata in causa della RAS da parte della Otranto e della comparsa di costituzione con appello incidentale della medesima Otranto.

5.1. Il motivo appare ammissibile, perchè rispettoso del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Invero, in chiusura del ricorso si assume espressamente ai fini di detta norma che il ricorso si fonda su una serie di atti e fra di essi al n. 1 si indica la sentenza di primo grado e quella d’appello del Ministero. Quindi si indica, anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 la sentenza come prodotta in un elenco successivo.

Il motivo è, però, infondato.

Nel passo della sentenza di primo grado sopra riportato si colgono due affermazioni.

La prima riguarda l’inesistenza di domande rivolte dalle altre parti e, quindi, necessariamente anche da parte del Ministero, contro la Otranto.

La seconda riguarda la constatazione della inaccoglibilità delle domande degli attori.

L’una e l’altra affermazione sono funzionali alla decisione assunta dal Tribunale nel senso che difettava l’interesse della stessa Otranto ad una decisione sulle domande da essa spiegate. L’oggetto della decisione concerne, dunque, il difetto di interesse della Otranto a conseguire una decisione. Le due affermazioni sono soltanto le premesse logiche giustificative della decisione. Ne deriva che la cosa giudicata interna per mancata impugnazione si poteva formare sull’affermazione della carenza di interesse, naturalmente ove la Otranto o altra parte, pur avendo avuto quell’interesse non avesse svolto impugnazione sul punto, oppure se l’interesse fosse sopravvenuto per effetto dell’impugnazione altrui, cioè degli attori, quanto alla domanda da loro svolta, e, tuttavia, la Otranto non avesse riproposto le proprie domande ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. La cosa giudicata interna, viceversa, non poteva formarsi sulle premesse rappresentate dalle due indicate affermazioni. Semmai, se esse fossero state errate in fatto, un’impugnazione da parte della Otranto avrebbe potuto proporsi con la revocazione per errore di fatto e sempre se la devoluzione delle domande della medesima al giudice d’appello non fosse avvenuta per le ragioni prima indicate.

Viene al riguardo in rilievo il principio di diritto secondo cui “Costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, si da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello (ricorrente nella specie) relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata”. (Cass. n. 22863 del 2007; in precedenza nello stesso ordine di idee, Cass. n. 5202 del 1978, secondo cui “giudicato interno è soltanto quello che si e formato nell’ambito dello stesso processo e che deriva dalla mancata impugnazione di una parte della sentenza emessa in quel processo, intesa come parte quella avente ad oggetto un’autonoma e concreta statuizione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte, con necessita di relativa impugnazione, e non già la semplice affermazione incidentale di un presupposto logico della decisione”).

6. Con un secondo motivo si lamenta “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 342, 343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, sotto il profilo che la Corte d’Appello avrebbe accolto la domanda di manleva del Ministero verso la Otranto nonostante che l’appello del Ministero in alcun modo avesse impugnato specificamente la (pretesa) statuizione sull’inesistenza di domande verso la Otranto. In particolare, ad assolvere il requisito di specificità dei motivi di appello non sarebbe stata idonea la richiesta, svolta per la prima volta nella memoria di costituzione in appello del Ministero nel senso della richiesta “nella denegata ipotesi di soccombenza del Ministero dell’economia e delle Finanze, di disporsi la manleva e il rilievo da parte della Società Otranto Costruzioni s.r.l. in favore della concludente di ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole dell’emananda sentenza”.

6.1. Il motivo è infondato perchè basato su un presupposto erroneo, cioè che vi fosse un statuizione impugnabile sull’inesistenza di domande contro la Otranto: s’è visto a proposito del primo motivo che tale statuizione non vi era, là dove si è negata la fondatezza dell’esistenza del preteso giudicato interno.

7. Il terzo motivo, dedotto espressamente in via subordinata rispetto ai primi due, lamenta “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” e deduce che erroneamente la Corte capitolina non avrebbe rilevato che il Ministero aveva svolto la domanda di manleva soltanto nella memoria di costituzione in appello, cioè nel passo riportato al motivo precedente, e, quindi, non ne avrebbe rilevato d’ufficio l’inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. quale domanda nuova ed avrebbe, invece, affermato anzi che “inoltre in primo grado il Ministero ha spiegato domanda di manleva nei confronti della s.r.l. Otranto Costruzioni”.

7.1. Il motivo è inammissibile, perchè nella stessa prospettazione della ricorrente si connota, in relazione al decisum della sentenza da essa richiamato come errore revocatorio, che, dunque, avrebbe dovuto denunciarsi con il mezzo della revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Invero, l’avere la sentenza impugnata affermato, come in effetti si legge nella motivazione, che la domanda di manleva era stata spiegata in primo grado, evidenzia, per un verso che la sentenza stessa non ha potuto commettere la violazione dell’art. 345 c.p.c. (che nel testo applicabile al processo, che è quello anteriore alla L. n. 353 del 1990, vietava comunque le domande nuove in appello e lo faceva ponendo un divieto la cui violazione era rilevabile d’ufficio), perchè ha deciso supponendo che la domanda di manleva fosse stata proposta in primo grado e, quindi, necessariamente escludendo che si trattasse di domanda proposta in appello non ponendosi in contrasto con l’art. 345 c.p.c., per altro verso basando la decisione su un fatto processuale – l’essere stata la domanda proposta in primo grado – che nell’assunto della ricorrente era privo di fondamento, non trovava cioè effettivo riscontro negli atti processuali. L’affermazione della sentenza, d’altro canto, è avulsa da ogni profilo valutativo, cioè prescinde da ogni esegesi di risultanze processuali evidenziatrici della proposizione della domande e dalla conseguente loro valutazione e, dunque, non appare espressione di un possibile errore di valutazione, bensì di un mero errore di percezione, consistente – nella prospettazione della ricorrente – nell’affermazione di una realtà fattuale processuale in manifesto contrasto con quella effettiva, che avrebbe visto non proposta alcuna domanda di manleva dal Ministero in primo grado.

Il motivo dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile, perchè denuncia un vizio della sentenza impugnata che si sarebbe concretato nella supposizione di un fatto la cui verità sarebbe stata incontrovertibilmente esclusa e, pertanto, nel vizio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4. Il principio di diritto che si deve enunciare al riguardo è il seguente: “qualora la sentenza d’appello abbia esaminato una domanda espressamente affermando che essa era stata proposta in primo grado e tale affermazione sia stata fatta senza essere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell’assunto, ha natura di vizio revocato rio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 in quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, la denuncia con il ricorso per cassazione che la supposizione era erronea, perchè la domanda non era stata proposta. Ne consegue l’inammissibilità del relativo motivo, perchè la censura avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della revocazione”.

8. Con il secondo motivo del ricorso principale della Otranto (concluso da un idoneo quesito) si denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 345 e 343 c.p.c. relativamente all’accoglimento della domanda di malleva. Violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Il motivo, propositivo di diverse censure, è illustrato nei termini seguenti: in primo luogo si riportano le conclusioni della comparsa di costituzione del Ministero in primo grado per evidenziare che Esso non aveva proposto alcuna domanda di manleva nei confronti della Otranto, ma si era limitato, per quanto attiene alla sua posizione, a chiedere la declaratoria di ammissibilità del suo intervento. Si riportano, quindi, le conclusioni precisate dagli attori M., per evidenziare che Essi non avevano fatto domanda nei confronti della Otranto. Di seguito si riportano le conclusioni precisate dalla Otranto e quelle precisate dal Ministero, queste ultime nel senso di riportarsi a quelle della comparsa di risposta. Si rileva, in conseguenza che dalle conclusioni riportate emergerebbe che il Ministero non aveva proposto domanda di manleva contro la Otranto.

Si sostiene, poi, che nella comparsa conclusionale – che si indica prodotta in questa sede come documento n. 11 – il Ministero aveva invece concluso nel senso del “… rigetto di ogni pretesa avversa ed in via subordinata salvo gravame, in caso di condanna dell’Amministrazione, disporsi la malleva e il rilievo da parte della Società Otranto Costruzioni s.r.l. in favore della concludente e qualsiasi effetto pregiudizievole dell’emananda sentenza”, ma si rileva che la domanda così proposta era inammissibile in quanto formulata nella conclusionale, atto finalizzo solo all’illustrazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate.

Si rileva, successivamente, dopo avere osservato che il Tribunale, nella sentenza di primo grado, della quale si riporta il relativo passo motivazionale, aveva affermato la ritualità dell’intervento della Otranto ai sensi dell’art. 105 c.p.c., che lo stesso Tribunale osservò che, stante la mancanza di domande nei confronti dell’interveniente e la non accoglibilità delle domande attrici, veniva meno l’interesse della Otranto alla pronuncia sulle sue domande: all’uopo si riporta il passo già evocato dalla Allianz a proposito del suo primo motivo di ricorso. Se ne fa derivare che la sentenza di primo grado aveva accertato la mancanza di domande nei confronti del Ministero e che quest’ultimo avrebbe dovuto appellare con appello incidentale tale statuizione, mentre non lo aveva fatto ed aveva invece proposto la domanda di manleva con la comparsa di costituzione d’appello, per il che la Otranto aveva eccepito l’inammissibilità di tale domanda e l’aveva ribadita nelle sue conclusionali d’appello.

Sulla base di queste allegazioni si lamenta che la Corte d’Appello “non si è posto il problema di accertare come richiesto in via pregiudiziale, se la domanda di malleva fosse effettivamente inammissibile perchè tardiva, e comunque illegittima perchè non conteneva alcuna impugnativa rispetto alla sentenza di primo grado” e ci si duole che illegittimamente, in violazione dell’art. 112 c.p.c., provvedendo sulla domanda di manleva abbia omesso la decisione sull’eccezione di inammissibilità della stessa.

Viene, poi, motivata la censura di violazione dell’art. 343, in relazione all’art. 166 c.p.c., artt. 342 e 346 c.p.c., sotto il profilo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che non vi era stato appello incidentale contro la statuizione di rimo grado, appello che, comunque, sarebbe stato tardivo, per essere stato il deposito della comparsa di costituzione tardivo.

In fine si deduce che comunque la proposizione della domanda di manleva sarebbe stata domanda nuova in violazione dell’art. 345 c.p.c..

8.1. Il motivo non è fondato quanto alla prima censura, cioè là dove sostiene che il Tribunale aveva accertato la mancanza di domanda di manleva contro la Otranto e che, dunque, sul punto sarebbe stato necessario un appello incidentale, sia pure condizionato del Ministero, di modo che la sua mancanza avrebbe determinato – non lo si dice, ma, come nella prospettazione della Allianz di cui al primo motivo, è implicito – un giudicato interno sul punto. L’infondatezza deriva dalle stesse ragioni evidenziate a proposito del primo motivo di ricorso della Allianz.

8.2. E’, viceversa, fondata la deduzione di novità della domanda di manleva proposta nella comparsa di costituzione d’appello dal Ministero.

Va rilevato che nella specie la deduzione di tale novità si risolve in una censura dell’affermazione fatta dalla sentenza impugnata che “inoltre in primo grado il Ministero ha spiegato domanda di manleva nei confronti della s.r.l. Otranto Costruzioni”, ma è pienamente ammissibile perchè, a differenza di quanto si è osservato a proposito del terzo motivo della Allianz, la censura qui non è articolata soltanto con la negazione sic et simpliciter che una domanda fosse stata proposta dal Ministero nel suo atto di costituzione e nelle conclusioni da esso precisate, ma lo è anche con la deduzione, specificamente documentata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che una domanda era stata formulata dal Ministero per la prima volta inammissibilmente nella conclusionale.

Poichè il primo aspetto – cioè non essere stata proposta la domanda nell’atto di costituzione del Ministero e nell’udienza di precisazione delle conclusioni – appare funzionale alla dimostrazione della novità della proposizione della domanda nella conclusionale del medesimo e, quindi, in ragione della inammissibilità di tale proposizione, della conseguente novità della proposizione con la comparsa di appello, il vizio qui dedotto, non risolvendosi, come il terzo motivo della Allianz nella mera deduzione dell’inesistenza di un fatto supposto erroneamente dalla sentenza impugnata, non è di natura revocatoria (e, quindi, non è vizio che avrebbe dovuto dedursi con la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), ma è un error in procedendo correttamente dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 345 c.p.c..

8.3. Il motivo così individuato è fondato.

Effettivamente i dati che emergono dall’esame degli atti riassunti dalla Otranto, in modo fedele rispetto al contenuto degli atti relativi, evidenziano:

a) che il Ministero nella sua comparsa di costituzione ed ancora in sede di precisazione delle conclusioni non aveva proposto in primo grado la domanda di manleva (cioè diretta a riversare sulla Otranto le conseguenze della eventuale soccombenza nei confronti dei M.) nei confronti della Otranto, ma si era limitato a chiedere la declaratoria della ammissibilità del suo intervento;

b) che effettivamente una domanda di manleva venne svolta inammissibilmente solo nella conclusionale.

Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto rilevare tale introduzione e dichiararne l’inammissibilità, piuttosto che dire genericamente che non vi erano domande contro la Otranto. Ve ne era una formulata nella conclusionale dal Ministero della quale avrebbe dovuto rilevarsi l’inammissibilità (è noto che la conclusionale anche nel regime anteriore alla L. n. 353 del 1990 non poteva essere veicolo di introduzione di una domanda nuova). Non avendo il Tribunale pronunciato sulla domanda nuova introdotta, naturalmente la Otranto non aveva alcun interesse a proporre impugnazione sul punto ed anzi non aveva alcuna statuizione da impugnare al riguardo. D’altro canto, essendo stata rigettata la domanda dei M., il Ministero non aveva interesse a sua volta ad impugnare l’omessa pronuncia, ma semmai poteva riproporre la domanda in appello, come in effetti ebbe a fare.

La riproposizione con la comparsa di appello a quel punto assunse, però, il carattere di domanda nuova in appello, posto che non poteva considerarsi rituale la proposizione nella conclusionale di primo grado.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto allora rilevarne l’irritualità a petto dell’art. 345 c.p.c., comma 1, primo inciso, nel testo anteriore alla sostituzione operata dalla L. n. 353 del 1990 della proposizione della domanda di manleva proposta dal Ministero contro la Otranto nella comparsa di appello. Il rilievo avrebbe dovuto compiersi d’ufficio anche indipendentemente dall’eccezione della Otranto o di altra parte interessata (è noto, infatti, che già nel regime anteriore alla L. n. 353 del 1990 (applicabile alla controversia) era di ordine pubblico il divieto di domande nuove in appello: si veda già Cass. n. 2615 del 1963).

Invece, del tutto erroneamente la Corte capitolina ha affermato, peraltro senza alcuna argomentazione, che la domanda di manleva del Ministero era stata spiegata in primo grado, il che non era avvenuto o almeno non era avvenuto ritualmente, essendovi stata la proposizione soltanto in conclusionale. Il che evidenzia che, se la Corte romana avesse inteso alludere alla proposizione con tale veicolo, comunque sarebbe stata in errore per la ragione innanzi detta e, quindi, avrebbe dovuto considerare nuova la domanda contenuta nella comparsa di appello.

Al riguardo si ricorda che è stato statuito che: “Deve considerarsi nuova, e perciò vietata dall’art. 345 cod. proc. civ. la domanda che, tardivamente proposta in primo grado (nella comparsa conclusionale), venga poi riproposta in appello” (Cass. n. 2275 del 1974); “Con riguardo ad una domanda tardivamente proposta in primo grado con la comparsa conclusionale e poi riproposta in secondo grado, il giudice ha il dovere di rilevarne d’ufficio l’inammissibilità, in relazione al divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., su di essa non avendo statuito nel merito il primo giudice, ma essendosi limitato a dichiararne l’inammissibilità per la rilevata tardività” (Cass. n. 2155 del 1998); “con riguardo ad una domanda tardivamente avanzata in primo grado con la comparsa conclusionale, e poi riproposta in secondo grado, il giudice d’appello può rilevarne d’ufficio l’inammissibilità, in relazione all’inosservanza del divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., solo quando su di essa non abbia statuito nel merito il primo giudice, atteso che una siffatta pronuncia riposa sull’implicito presupposto dell’ammissibilità in rito della domanda stessa, il quale resta sindacabile in sede di gravame esclusivamente in presenza di una doglianza della parte convenuta” (Cass. n. 2883 del 1987).

L’errore della Corte d’Appello dev’essere rilevato in questa sede.

E’, poi, il caso di ribadire che il Tribunale non pronunciò sulla domanda di manie va introdotta nella conclusionale, perchè rigettò la domanda dei M. ed anzi, avendo affermato che non vi erano domande nei confronti della Otranto, è palese che nemmeno ebbe a percepire l’irrituale introduzione della domanda nella conclusionale.

8.4. Il secondo motivo del ricorso principale della Otranto dev’essere, dunque, accolto.

Ne deriva che la sentenza impugnata dev’essere cassata quanto al capo c) del punto 1) del dispositivo, che ha disposto l’accoglimento dell’azione di manleva del Ministero contro la Otranto, nonchè – ai sensi del primo comma dell’art. 336 c.p.c. – quanto al capo 3), che in via consequenziale e dipendente ha condannato la Otranto alla spese in favore del Ministero, e quanto al capo 5), con cui la Otranto è stata condannata a rifondere al Ministero le spese delle c.t.u. poste a suo carico.

Sempre ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1 la sentenza impugnata dev’essere cassata quanto al capo d) del punto 1) del dispositivo, che ha disposto la condanna della Ras, in accoglimento dell’azione di garanzia assicurativa della Otranto, al rimborso delle somme che quest’ultima avrebbe dovuto versare al Ministero in forza del caducato capo c) del punto 1). Caducazione per la stessa ragione subisce anche la statuizione sulle spese di cui al punto 4), con cui la Ras era stata condannata alle spese in favore della Otranto, nonchè, quanto al capo 5), quella con cui la Ras era stata condannata a rifondere alla Otranto le spese delle c.t.u. dovute da essa al Ministero.

8.5. La disposta cassazione a questo punto pone alla Corte l’interrogativo sul se occorra rinviare alla Corte d’Appello di Roma il giudizio.

Il rinvio è da escludersi perchè la situazione di inammissibilità della domanda di manleva del Ministero contro la Otranto perchè proposta in violazione dell’art. 345 c.p.c. è situazione riconducibile al concetto della causa che non poteva essere proposta, nella specie nel giudizio di appello, e come tale è dichiarabile ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

9. La necessità di un rinvio, d’altro canto, si deve escludere anche per un’altra ragione. Essa è data dalla considerazione che nel giudizio di appello la posizione della Otranto, una volta accertata l’inammissibilità della domanda di manleva del Ministero proposta nella comparsa di appello, si connotava esclusivamente sub specie di posizione propria di un interventore adesivo dipendente e non già come quella di soggetto a sua volta propositore di domande.

Queste le ragioni.

9.1. Nella comparsa di costituzione in primo grado (riprodotta tanto nel ricorso della Allianz, in via indiretta, cioè per il tramite della riproduzione dell’atto di chiamata in causa Ras, che la conteneva) quanto in quello principale (ed incidentale) della stessa Otranto, risulta che quest’ultima aveva spiegato in realtà un intervento di natura principale, cioè propositivo di una domanda nei confronti delle parti originarie (i M. ed il Ministero), e non già soltanto un intervento adesivo dipendente, cioè ad adiuvandum rispetto al Ministero. Infatti, nelle conclusioni della comparsa di intervento, al punto C) aveva chiesto rigettarsi la domanda degli attori e questo era profilo di intervento adesivo, cioè tendente ad ottenere che fosse rigettata la domanda dei M. contro il Ministero, senza introdurre una domanda. Ma al punto D) ed al punto E) aveva, invece, introdotto domande e, quindi, spiegato un intervento principale, poichè aveva rispettivamente chiesto “dare atto che la Otranto Costruzioni s.r.l. ha eseguito i lavori all’interno del Senato della Repubblica – Palazzo Giustiniani secondo le direttive della direzione Lavori e sulla base dei progetti forniti” e “accertare, in ogni caso, qualsivoglia carenza di responsabilità della Otranto Costruzioni s.r.l. in ordine agli eventuali danni che dovessero essere accertati a favore dei signori M. e posti a carico del Ministero delle Finanze”. La prima domanda era diretta ad ottenere l’accertamento del modo di essere dello svolgimento del rapporto di appalto ed era proposta contro il Ministero, ma con estensione del relativo accertamento ai M. (ed alla Ras, di cui poi si chiese ed ottenne la chiamata in causa).

La seconda era diretta ad ottenere l’accertamento negativo nei confronti sia dei M. che del Ministero della responsabilità per i danni a favore dei primi ed a carico del Ministero che fossero stati accertati all’esito del giudizio.

Ora, questa seconda domanda, indipendentemente dal fatto che non fosse stata proposta (o che non lo fosse stata proposta ritualmente) domanda di manleva da parte del Ministero, comportava l’investitura al Tribunale dell’accertamento dell’esclusione della responsabilità della Otranto per i danni sofferti dai M. e posti a carico del Ministero. Se tale domanda fosse stata rigettata dal Tribunale sarebbe stata al contrario accertata positivamente la responsabilità della Otranto, ma essa non avrebbe potuto essere condannata a sopportarne le conseguenze verso il Ministero. Quest’ultimo, semmai, a seguito della formazione della cosa giudicata sul punto, avrebbe poi potuto chiedere in un giudizio successivo la condanna della Otranto.

Ebbene, nella sua comparsa di costituzione in appello la Otranto non ripropose – come le imponeva l’art. 346 c.p.c. – le due domande in discorso, sulle quali il Tribunale aveva ravvisato (come s’è notato in precedenza) di non dover decidere per carenza di interesse della Otranto, sia in quanto essa non era destinataria di domande altrui sia perchè la domanda dei M. era stata rigettata. Lo evidenzia la lettura della conclusioni riportate nella sentenza impugnata e della stessa comparsa di costituzione in appello riprodotta nel ricorso Allianz e nel ricorso Otranto. Infatti, al punto A) delle conclusioni la Otranto chiese “dare atto e accertare che i Sig.ri M. + 2 non hanno formulato domanda nei confronti della Otranto” e al punto B) “dare atto e accertare che la sentenza n. 30048/2002 è passata in giudicato nel rapporto Otranto Costruzioni s.r.l./ M. +2”. Solo in via subordinata ed incidentale venne chiesto al punto C) “accertare e dichiarare, ove per qualsiasi motivo la Otranto Costruzioni s.r.l. dovesse risultare soccombente nella vicenda, la RAS … è tenuta a mallevare indipendentemente dal massimale assicurato”. Ma lo fu con l’espressa precisazione che “la domanda viene proposta solo se e in quanto il Ministero …, nel giudizio di secondo grado, dovesse formulare nuovamente domanda di malleva nei confronti della Otranto Costruzioni s.r.l.; domanda di malleva infondata e inammissibile”.

9.2. L’abbandono delle due domande proposte in primo grado e particolarmente di quella sull’accertamento negativo della propria responsabilità rese la posizione della Otranto limitata al solo profilo di interventore adesivo dipendente e ne fece venir meno la posizione di interventore principale. All’oggetto del giudizio di appello dette domande rimasero, dunque, estranee.

Se esse fossero, invece, rimaste oggetto di quel giudizio, l’odierna cassazione del capo di sentenza relativo alla condanna alla manleva della Otranto nei confronti del Ministero, significherebbe solo che verrebbe meno tale condanna, mentre resterebbe intatta, salva l’incidenza dell’esame degli ulteriori motivi di ricorso spiegati dalla Otranto e dalla Allianz, la statuizione di rigetto dell’accertamento negativo della responsabilità della stessa Otranto, la quale sarebbe stata comunque implicata dal riconoscimento della fondatezza della manleva. Si vuoi dire, cioè che nel riconoscere fondata la domanda del Ministero intesa ad ottenere la manleva nei confronti della Otranto, nel contempo la Corte territoriale avrebbe ritenuto infondata la domanda di accertamento negativo della propria responsabilità proposta dalla Otranto. Ma ciò, solo se essa fosse stata mantenuta.

In tal caso, tale declaratoria di infondatezza sarebbe rimasta ferma nonostante il riconoscimento dell’inammissibilità della domanda di manleva perchè nuova. La novità, infatti, avrebbe riguardato solo quest’ultima, ma sarebbe stata irrilevante ai fini della decisione della domanda di accertamento negativo della propria responsabilità, formulata dalla Otranto.

Ne sarebbe derivata: a) sia la necessità dello scrutinio dei motivi del ricorso della Allianz quinto, sesto, settimo ed ottavo, che afferiscono all’accertamento del danno sofferto dai M. nell’an e nel quantum, nonchè del nono motivo, che afferisce al riconoscimento della responsabilità della Otranto verso il Ministero; b) sia del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale della Otranto, che afferisce all’accertamento del danno de quo, e del primo motivo, che afferisce al riconoscimento di responsabilità nel rapporto fra Otranto e Ministero; c) sia del quarto motivo del ricorso della Allianz, che afferisce all’ammissibilità della chiamata i garanzia, sia degli ulteriori motivi del detto ricorso, che afferiscono al modo di essere del rapporto di garanzia; d) sia del sesto motivo del ricorso della Otranto, che riguarda il rapporto assicurativo, sotto il profilo dell’applicazione della franchigia.

Tutti questi altri motivi sarebbero stati da esaminare, salvo che l’esito dell’esame di uno o di alcuno di essi non rendesse superfluo l’esame di quelli logicamente successivi, perchè il venir meno delle statuizioni della sentenza impugnata sulla manleva della Otranto a favore del Ministero e di quella della Ras (ora Allianz) verso la Otranto, avrebbe eliminato le condanne subite dall’una e dall’altra, ma non avrebbe eliso l’accertamento della responsabilità della Otranto sotteso al rigetto della sua azione di accertamento negativo di cui si è detto. Si che l’accertamento dell’inammissibilità della domanda di manleva del Ministero sarebbe risultato idoneo soltanto ad escludere la condanna della Otranto e, di riflesso, della Allianz, per come s’è già detto.

Viceversa, l’inesistenza della decisione in appello sull’azione di accertamento negativo a suo tempo proposta dalla Otranto e poi abbandonata, rende l’accertamento della inammissibilità della manleva del Ministero idoneo a determinare sia l’assorbimento dei motivi del ricorso della Otranto relativi alla responsabilità del Ministero verso i M. e della responsabilità del Ministero verso la Otranto, nonchè del motivo inerente la domanda di garanzia, sia l’assorbimento dei residui motivi del ricorso Allianz inerenti la responsabilità del Ministero e la responsabilità della Otranto verso il Ministero, nonchè dei motivi inerenti il rapporto di garanzia assicurativa.

9.3. Non è necessario esaminare, dunque, tali motivi, perchè la declaratoria di inammissibilità per novità dell’azione di manleva, cui in questa sede si perviene, è satisfattiva della posizione della Otranto e della riflessa posizione della Allianz riguardo a detta azione e, nel contempo, determina l’inutilità e, quindi, l’assorbimento della necessità di decidere sui motivi inerenti la domanda di garanzia della Otranto verso la sua assicuratrice.

E’ appena il caso di rilevare che, risultando la posizione della Otranto nel giudizio di appello, per come qui si è accertato, quella di sola interveniente adesiva, una sua legittimazione all’impugnazione della statuizione della sentenza d’appello che ha riconosciuto la responsabilità del Ministero verso i M. non si giustificherebbe (e non potrebbe di riflesso giustificare la necessità di decidere se del caso sui motivi inerenti la garanzia assicurativa), perchè all’interveniente adesivo dipendente non spetta, secondo notoria giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio deve prestare ossequio, la legittimazione ad impugnare riguardo al rapporto principale (Cass. sez. un. n. 597 del 1976; da ultimo: Cass. n. 5744 del 2011; anche Cass. sez. un. n. 7602 del 2010).

Per tali ragioni non v’è necessità di rinvio, poichè la cassazione delle statuizioni sulla manleva a favore del Ministero della Otranto e sulla manleva della Allianz verso la Otranto esauriscono ogni ragione di contesa, lasciando intatte le statuizioni a favore dei M. verso il Ministero, che non ha svolto impugnazione.

10. Nei rapporti processuali fra Ministero ed Otranto e fra Otranto e Allianz questa Corte dovrebbe provvedere sulle spese dell’intero giudizio ed all’uopo, data la obiettiva incertezza della vicenda dedotta nel giudizio e la complessità dello svolgimento processuale, si ritiene di far luogo alla compensazione integrale delle spese.

Identiche ragioni giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.

10.1. Conclusivamente è accolto il secondo motivo del ricorso principale della Otranto. Sono rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso della Allianz e dichiarato inammissibile il terzo.

Sono dichiarati assorbiti sia gli altri motivi del ricorso principale dell’Allianz sia gli altri motivi del ricorso principale della Otranto. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale della Otranto, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio quanto alle statuizioni di cui al punto 1), lett. c) e d), quanto a quelle dei punti 3) e 4) e quanto quella di cui al punto 5) relativamente agli obblighi della Otranto e della Ras, ora Allianz.

11. Il ricorso incidentale della Otranto è dichiarato inammissibile, per le ragioni a suo tempo esposte, cioè perchè la decisione in via definitiva sulla sentenza impugnata è resa a seguito dell’esame del ricorso principale della stessa Otranto.

PQM

La Corte riunisce il ricorso incidentale della Otranto a quello principale n. 5936 r.g. del 2009. Riunisce a quest’ultimo il ricorso n. 9642 r.g. del 2009. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale della Otranto. Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso della Allianz e dichiara inammissibile il terzo. Dichiara assorbiti sia gli altri motivi del ricorso principale dell’Allianz sia gli altri motivi del ricorso principale della Otranto. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata senza rinvio quanto alle statuizioni di cui al punto 1), lett. c) e d), quanto a quelle dei punti 3) e 4) e quanto a quella di cui al punto 5) relativamente agli obblighi della Otranto e della Ras, ora Allianz.

Dichiara inammissibili il ricorso incidentale della Otranto. Compensa le spese dell’intero giudizio nel rapporto processuale fra Ministero e Otranto e fra Otranto e Allianz. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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