Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27554 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26649-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, GIUSEPPINA

GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 980/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/07/2010 R.G.N. 1820/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale Avvocato GIANNICO

GIUSEPPINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/6 – 2/7/2010 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che, accogliendo la domanda di R.O., lo aveva condannato a corrispondere a quest’ultimo la pensione di anzianità a carico della gestione speciale coltivatori diretti a decorrere dall’1.6.2006, vale a dire anticipatamente rispetto alla data dell’1.10.2006 individuata dall’istituto previdenziale.

In pratica, una volta accertato che alla data del 31.3.2006 l’appellato aveva maturato 40 anni di contribuzione mista, la Corte territoriale ha interpretato la disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 8, applicabile nella fattispecie, nel senso che il regime dello slittamento della decorrenza delle cosiddette finestre d’accesso al pensionamento non poteva valere per chi come l’odierno assicurato aveva già maturato quarant’anni di contribuzione, a prescindere dalla diversità delle gestioni in cui erano stati versati negli anni i contributi.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

Resiste con controricorso R.O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8, l’Inps contesta la decisione della Corte d’appello fiorentina di ritenere applicabile nella fattispecie la norma in esame, che contempla l’esclusione dal meccanismo di slittamento temporale di quattro mesi del trattamento pensionistico per coloro che avevano maturato più di quarant’anni di contribuzione. Invero, il ricorrente evidenzia che l’odierno intimato era titolare di pensione di anzianità erogata dalla gestione speciale dei coltivatori diretti, maturata col cumulo della contribuzione mista (contributi versati in tale gestione speciale e contributi versati presso il Fondo lavoratori dipendenti), facendo derivare da tale condizione la conseguenza che nei suoi confronti trovava applicazione la normativa che regolamentava il trattamento pensionistico erogato dalla stessa gestione speciale dei coltivatori diretti di appartenenza. Quindi, l’Inps richiama l’attenzione sul fatto che la norma sopra citata prevede l’esclusione dallo slittamento del trattamento pensionistico al raggiungimento dei quarant’anni di età solo in favore dei lavoratori dipendenti.

Il ricorso è fondato.

Invero, l’interpretazione letterale della norma di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 8, della offerta dalla difesa dell’ente previdenziale è corretta, dal momento che la seconda parte della stessa disposizione di legge contempla espressamente lo slittamento del trattamento pensionistico al 1^ ottobre 1997 per i lavoratori che abbiano conseguito il trattamento di pensione a carico della gestione per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti risultanti in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dello stesso anno. La stessa norma prevede, inoltre, le successive finestre d’accesso al pensionamento per tale categoria di lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti nei seguenti termini: entro il secondo trimestre, dal 1^ gennaio dell’anno successivo, entro il terzo trimestre, dal 1^ aprile dell’anno successivo ed entro il quarto trimestre, dal 1^ luglio dell’anno successivo.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. Lav. n. 10034 del 27.4.2007) che “in tema di pensione di anzianità, alla stregua del regime transitorio, limitato agli anni 1998-2000, introdotto dalla L. n. 449 del 1997, la disposizione contenuta nella penultima proposizione della citata Legge, art. 59, comma 8, relativa all’accesso al pensionamento dal primo aprile 1998, per coloro che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 1997, i requisiti previsti dai commi 6 e 7, riguarda solo i lavoratori dipendenti e non opera per i lavoratori autonomi per i quali, in difetto di analoga disposizione speciale, per le pensioni decorrenti dopo l’entrata in vigore della L. n. 449 citata ma con il conseguimento dei requisiti in data precedente, ossia entro l’anno 1997, la finestra utile è quella del mese di ottobre del 1998 dalla quale decorrono i quattro mesi di slittamento di cui al citato art. 59, comma 6. La mancata considerazione, ai fini delle finestre di accesso, del conseguimento dei requisiti entro l’anno 1997, si può giustificare considerando che per questi lavoratori è stato mantenuto fermo, in via transitoria, dal primo gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, il requisito anagrafico dei 57 anni di età, in luogo del più oneroso dei 58 anni previsto a regime, e di contro è stato previsto lo spostamento in avanti della data di conseguimento della pensione, non solo attraverso lo slittamento dei quattro mesi, ma anche facendo decorrere i suddetti quattro mesi dalla prima finestra utile prevista dalla L. n. 449, essendo stata abolita la finestra del mese di aprile vigente alla stregua della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 29”.

E’ quindi errata la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, secondo la quale la decorrenza della pensione, cui applicare successivamente lo “slittamento” di quattro mesi di cui al comma 6, deve essere fissata dal mese di giugno 2006 e non già da ottobre 2006, in forza del penultimo periodo della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 8. In realtà, come si è visto, detta disposizione vale, come letteralmente risulta, solo per i lavoratori dipendenti, e quindi non opera nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), per cui non poteva applicarsi al R. che era coltivatore diretto. Infatti, per i lavoratori autonomi non vi è una norma transitoria, di analogo tenore, che detti una disciplina speciale per le pensioni decorrenti dopo l’entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, ma con il conseguimento dei requisiti in data precedente, ossia entro l’anno 1997. Per costoro, allora, la finestra utile non può che essere la prima prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 8, il cui tenore si è sopra riportato, ossia quella del mese di ottobre del 1998.

La mancata considerazione, ai fini delle finestre di accesso, del conseguimento dei requisiti entro un termine preciso, si può giustificare considerando che per questi lavoratori autonomi è stato mantenuto fermo – in via transitoria, ossia dal primo gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 – il requisito anagrafico dei 57 anni di età (in luogo di quello più oneroso del 58 anni previsto a regime), di contro però è stato per costoro previsto lo spostamento in avanti della data di conseguimento della pensione, non solo attraverso lo slittamento dei quattro mesi, di cui al comma 6, ma anche facendo decorrere i suddetti quattro mesi dalla prima finestra utile prevista dalla L. n. 449 del 1997, ossia dal mese di ottobre 1998 (essendo stata abolita la finestra del mese di aprile che vigeva alla stregua della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 29).

Ne consegue che il ricorso va accolto e che l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va deciso il rigetto della domanda del R..

Motivi di equità, dovuti al diverso esito dei due giudizi di merito ed alla particolarità della vicenda in esame, inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di R.O.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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