Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27554 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13396/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8569/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/11/2014 R.G.N. 7752/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8564/2014, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto proponibile e fondata la domanda proposta da C.A., volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo previsto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per esposizione all’amianto;

la Corte territoriale. ha esaminato l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps ritenendola infondata sul presupposto che non era decorso il termine di tre anni e trecento giorni previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, tra la data di presentazione della domanda amministrativa (30.10.2006) e la data di deposito del ricorso al giudice (21.7.2010);

contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo con il quale denuncia la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in quanto la sentenza ha escluso l’inammissibilità della domanda giudiziaria proposta dal C. computando i termini decadenziali dettati dall’art. 47 cit. solo da una domanda amministrativa datata 30 ottobre 2006, senza considerare gli effetti della istanza risalente al 30 marzo 2004 che invece lo stesso ricorrente aveva indicato ed allegato già nel ricorso introduttivo del giudizio e che riproduce in parte in seno al ricorso per cassazione ed allega al medesimo;

C.A. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il motivo di ricorso l’Inps lamenta il mancato rilievo da parte della Corte territoriale della decadenza del ricorrente dall’azione giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47; al riguardo fa rilevare che la domanda amministrativa che lo stesso C. aveva indicato aveva ad oggetto la richiesta della rivalutazione dei periodi di lavoro per esposizione all’amianto risaliva al 30 marzo 2004;

in sostanza, l’Istituto si duole che la Corte territoriale, nel punto in cui ha affermato che la domanda avanzata dal ricorrente era solo quella rivolta all’INPS nel mese di 2006 (sicchè non poteva porsi un problema di decadenza), avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla domanda presentata all’Inps in data 30 marzo 2004;

il motivo è inammissibile giacchè quella che viene rappresentata non è la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 a cui il motivo è riferito ma, semmai, un vizio di motivazione, deducibile nei limiti fissati dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel rispetto degli oneri di specificità previsti dall’art. 366 c.p.c. per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, o, al più, un errore revocatorio che avrebbe giustificato il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.;

pertanto, la censura prospettata come denuncia di violazione di legge risulta inammissibile, visto, che per consolidato indirizzo di questa Corte, la deduzione del vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), sulla premessa secondo cui l’accertamento in fatto operato dal giudice del merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè essa non può tradursi in una critica che investe la ricostruzione del fatto materiale, che è esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 14811/2020). Cosa che, invece, si verifica nella specie.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;

nulla deve disporsi sulle spese in mancanza di attività difensiva da

parte di C.A..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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