Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27553 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 27553 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 10836-2015 proposto da:
ERCULEO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO MASSATANI, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ
2017
1909

ASSICURAZIONI

procuratore

dott.

PINO

domiciliata in ROMA,

in

SPA
ANTONIO

CONTE,

VIA PANAMA 88,

persona

del

elettivamente

presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2017

nonché contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, PATACCHIOLA ENZO,
GIALLATINI LUCIANA, ACCOLLA ANTONIO;
– intimati –

D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVIERI;

7

avverso la sentenza n. 6955/2014 della CORTE

Fatti di causa
Il Tribunale di Roma, con sentenza 5.3.2013, decidendo in ordine a
controversia avente ad oggetto il risarcimento danni derivati dall’esito mortale
del sinistro stradale nel quale Marilena Cracium, coniugata Chirilus, mentre in
ora notturna attraversava a piedi la strada statale Aurelia era stata investita
dal furgone condotto da Renzo Patacchiola e di proprietà di Luciana Giallatini,

Patacchiola e di ALLIANZ Ass.ni s.p.a. -che assicurava la RCA del veicolo
investitore- da Luigi Erculeo n.q. di procuratore dei parenti della vittima Ion
Craciun -nato 4.4.1935-, Catica Craciun, Ion Craciun -nato 10.7.1960- e
Cornel Craciun, in quanto accertava la responsabilità esclusiva del pedone nella
causazione del sinistro, avendo il Patacchiola fornito la prova di aver eseguito
tutte le possibili manovre di emergenza per evitare il pedone che era apparso
come ostacolo improvviso, non prevedibile, ed inevitabile. Il Tribunale
conseguentemente dichiarava inammissibili le domande risarcitorie proposte
tardivamente dagli altri parenti della vittima -Andrei Chirilus, Anca-Andreaa
Chirilus, Vasilica Chirilus- chiamati in causa e costituiti a mezzo del
procuratore Antonio Accolla oltre il termine ex art. 416 c.p.c., e rigettava la
domanda di risarcimento proposta in via surrogatoria dell’INAIL -che aveva
liquidato al marito ed al figlio della vittima una redita per l’importo di C
205.081,70 – nei confronti del Patacchiola e di ALLIANZ s.p.a..
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 25.11.2014 n. 6955 ha
integralmente confermato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice,
rigettando l’appello principale proposto dai Craciun a mezzo del procuratore
Erculeo, nonché l’appello incidentale proposto da INAIL con conseguente
assorbimento dell’appello incidentale condizionato di ALLIANZ Ass.ni s.p.a.. Ha
accolto invece l’appello incidentale proposto da Enzo Patacchiola e Luciana
Giallatini in ordine al capo relativo alla compensazione delle spese di lite del
primo grado, ponendo dette spese a carico degli attori in primo grado.

3
RG n. 10836/2015
ric. Erculeo Luigi n.q. procuratore Craciun+4 c/ALLIANZ s.p.a. +4

.est.
Stefai16 Olivieri

rigettava la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del

La sentenza di appello, notificata in via telematica in data 26.2.2015 è stata
impugnata per cassazione da Luigi Erculeo n.q. di procuratore dei Craciun con
atti spediti a mezzo posta, ex lege n. 53/1994, in data 27.4.2015, deducendo
tre motivi.
Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ALLIANZ s.p.a.

Ragioni della decisione
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al secondo e terzo motivo, il ricorso è inammissibile, non avendo i
ricorrenti fornito alcun elemento per escludere la applicazione della “exceptio
litis ingressum impediens” determinata dalla disposizione dell’art. 348 ter,
comma quinto, c.p.c..
Non è di ostacolo a tale pronuncia la mancanza della prova del
perfezionamento della notifica del ricorso agli intimati che non hanno svolto
difese, dovendo darsi corso all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte
secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole
durata del processo ex art. 111 Cost. impone, in presenza di un’evidente
ragione d’inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello
stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva
integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il
ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto
ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826
del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez.
3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
Tanto premesso le censure dedotte dai ricorrenti per vizio di omesso esame
di un fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., vanno incontro alla previsione
d’inammissibilità del ricorso per cassazione, stabilita dall’art. 348 ter, quinto
comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360,
n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo
4
RG n. 10836/2015
ric. Erculeo Luigi n.q. procuratore Craciun+4 c/ALLIANZ s.p.a. +4

S efa

Non hanno svolto difese gli altri intimati.

grado”, disposizione che trova applicazione, agli effetti dell’art. 54, comma 2,

del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi
di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata
richiesta la notificazione, anteriormente all’il settembre 2012

(Corte cass.

Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n.
24909 del 09/12/2015), presupposto che ricorre nel caso di specie in

proposto avverso la sentenza di prime cure in data 5.3.2013 n. 4842 (-sic
ricorso pag. 15-).
Orbene nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art.
348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità
del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di
fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della
sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
(Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014; id. Sez. 1 -,
Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), e nella specie i ricorrenti non hanno
neppure allegato una asserita difformità tra i fatti considerati dal primo Giudice
e quelli considerati dalla Corte d’appello, limitandosi a trascrivere il contenuto
delle sentenze rese nei due gradi di merito che escludono la responsabilità del
conducente del veicolo investitore ed appaiono perfettamente sovrapponibili
quanto ad esame delle risultanze probatorie e conseguente accertamento di
fatto.
Osserva il Collegio che, se la pronuncia di inammissibilità investe
direttamente il terzo motivo (rubricato come vizio di omesso esame di un
fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.), la stessa deve ritenersi egualmente
estesa anche al secondo motivo che, rubricato come violazione di attività di
giudizio (violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 primo comma, dell’art.
2697 e dell’art. 2728 c.c., in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c.), sottende in

via esclusiva una critica interamente incentrata sull’errore di fatto.

5
RG n. 10836/2015
ric. Erculeo Luigi n.q. procuratore Craciun+4 c/ALLIANZ s.p.a. +4

Cons. st.
ieri
Stefano

quanto il giudizio in grado di appello è stato introdotto con atto di citazione

Ed infatti con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che non sia stata
riconosciuta una responsabilità -almeno concorrente- del conducente del
furgone investitore.
Il motivo si limita ad una generica doglianza di erroneità della decisione del
Giudice di appello che “avrebbe reiterato” lo stesso errore del primo Giudice, e
si sviluppa interamente nella riproduzione di massime giurisprudenziali di

del pedone nella produzione dell’evento lesivo non è sufficiente ad esonerare
per ciò stesso da responsabilità -presunta- il conducente del veicolo che è
tenuto a tal fine a fornire la prova liberatoria di avere realizzato ogni possibile
tentativo, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo,
diretto ad evitare l’investimento.
Orbene difetta nella censura l’elemento necessario delle critica in diritto rivolta
alla sentenza impugnata, atteso che il Giudice di appello non ha affatto
trascurato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, ma
proprio in applicazione di essi ha inteso vagliare in concreto non soltanto la
condotta del pedone, qualificata improvvisa, negligente e gravemente
imprudente -avendo la vittima attraversato una carreggiata a doppia corsia di
marcia, scavalcano il doppio guard-rail, da sinistra a destra rispetto al senso di
marcia del veicolo, ed in un tratto curvilineo che presentava scarsa visibilità a
causa della presenza di alberi e nonostante a poca distanza fosse presente un
attraversamento pedonale sopraelevato-, ma altresì la condotta tenuta in
concreto dall’autista del furgone, avendo accertato che lo stesso viaggiava a
velocità consona allo stato dei luoghi ed al traffico veicolare, ed aveva azionato
immediatamente i freni -nei previsti tempi psicotecnici di reazione- non
appena avvistato l’ostacolo che si era presentato all’improvviso avanti al
mezzo, come risultava dalle tracce dei pneumatici rilevate in fase iniziale circa
40 metri prima dell’impatto.
Tale “accertamento in fatto” esclude un vizio nell’attività di interpretazione o
di applicazione delle norme indicate in rubrica, venendo piuttosto a risolversi
6
RG n. 10836/2015
ric. Erculeo Luigi n.q. procuratore Craciun+4 c/ALLIANZ s.p.a. +4

Con
Stefan

ieri

questa Corte che affermano concordemente come la accertata responsabilità

la critica nel tentativo di proporre -attraverso la denuncia di vizi inerenti
l’attività di giudizio- una diversa valutazione del quadro probatorio, che esula
dai limiti del sindacato di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non è mai
giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e
logicità della decisione che non le consente di procedere ad un “novum
judicium” riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non

Corte cass. Sez. 2, Sentenza n.

1317 del 26/01/2004; id. Sez. 5,

Sentenza n. 25332 del 28/11/2014).
Pertanto anche la censura svolta interamente “in fatto” nel secondo motivo
che, peraltro, neppure risponde astrattamente ai requisiti prescritti dall’art.
360co1 n. 5 c.p.c. nella nuova formulazione del testo normativo, introdotta
dall’art. 54co1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (recante “Misure urgenti per la
crescita del Paese”), che ha limitato il sindacato di legittimità alla sola ipotesi di
“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”, e cioè nella omessa rilevazione e considerazione da
parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario,
ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad
immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053
del 07/04/2014; id.

Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id.

Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), va incontro alla declaratoria
di inammissibilità ex art. 348 ter comma 5 c.p.c..
Quanto al primo motivo (nullità della sentenza e del procedimento ai sensi
dell’art. 360co1 n. 4 c.p.c.

“per non avere la Corte territoriale così come il

Giudice di prime cure verificato e rilevato ex officio il difetto di integrità del
contraddittorio”), lo stesso si palesa manifestamente inconsistente.
I ricorrenti deducono che la notifica del ricorso introduttivo agli eredi della
vittima -litisconsorti necessari ex art. 140 comma 4 Dlgs 7 settembre 2005 n.
209- effettuata ai sensi dell’art. 143co2 c.p.c. (il marito Andrei Chirilus, il figlio,
7
RG n. 10836/2015
ric. Erculeo Luigi n.q. procuratore Craciun+4 c/ALLIANZ s.p.a. +4

Ste

st.
a1ivieri

atteggiandosi il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio (cfr.

Anca-Andreaa Chirilus e tale Vasilica Chirilus) doveva ritenersi affetta da nullità
od inesistenza, essendo stata disposta al di fuori delle condizioni previste dalla
norma processuale che disciplina la modalità di notifica degli atti processuali
alle persone “irreperibili”.
Il motivo è privo di pregio in quanto:

risulta dalla descrizione del fatto processuale (riportata nel ricorso, pag.

via Ferratella in Laterano n. 7 era risultata negativa, ed il Giudice
istruttore aveva rilevato la irreperibilità dei destinatari disponendo il
rinnovo ai sensi dell’art. 143, comma 2, c.p.c.

i ricorrenti neppure indicano nel motivo di ricorso quale fosse il luogo di
ultima residenza o di nascita di Chirilus Andrei e di Chirilus Anca-Andrei
(elementi necessari per dare corso alla notifica ai sensi del comma primo
dell’art. 143 c.p.c.), emergendo dall’unico documento parzialmente
riprodotto a pag. 30 ricorso che soltanto di tale Chirilus Vasilica erano
noti la data ed il luogo di nascita (Comanesti, 26.8.1961)

deve considerarsi irrilevante l’asserito vizio di invalidità della notifica
denunciato con il motivo in esame, atteso che il vizio di nullità deve
intendersi comunque sanato ex art. 156 comma 3 c.p.c., essendosi
costituiti in giudizio i destinatari della notifica ex art. 143, comma 2,
c.p.c. alla udienza 16.3.2010 a mezzo del procuratore speciale Antonio
Accolla

il dedotto vizio della notifica non è ostativo alla sanatoria in quanto la
inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione -così come degli
altri atti introduttivi dei gradi di merito- è configurabile, in base ai
principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto
processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle
sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi
costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile
8

RG n. 10836/2015
ric. Erculeo Luigi n.q. procuratore Craciun+4 c/ALLIANZ s.p.a. +4

12) che la precedente notifica dell’atto introduttivo all’indirizzo in Roma

come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello
legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a)
nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in
base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in
modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b)
nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno

(in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex
lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto
venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover
reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in
definitiva, omessa (Corte cass.

Sez. U, Sentenza n.

14916 del

20/07/2016): nella specie la notifica, quando anche viziata, non ha

impedito la conoscenza dell’atto di citazione da parte dei destinatari
essendosi questi costituiti in giudizio.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, e la parte ricorrente va
condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di
ALLIANZ s.p.a. liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore

9
RG n. 10836/2015
ric. Erculeo Luigi n.q. procuratore Craciun+4 c/ALLIANZ s.p.a. +4

Co test.
livieri
Stefan

qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Così deciso in Roma il 10/10 /2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA