Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27553 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27553 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 6540-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, nella duplice
qualità di procuratrice di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in proprio e
quale beneficiaria del ramo di azienda già di Enel Distribuzione Spa, in
persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CHIEFARI ANTONIO;
– intimato avverso la sentenza n. 1526/2011 del TRIBUNALE di CATANZARO
del 21/04/2011, depositata il 22/06/2011;

Data pubblicazione: 10/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Luigi Manzi)
difensore della ricorrente che ha chiesto la conferma dell’istanza di

è presente il P.G. in persona del Don. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’estinzione per rinuncia.

Ric. 2012 n. 065 5
-2-

M3 – ud. 10-10-2013

rinuncia;

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catanzaro con sentenza depositata in data 22.06.2011, ha
dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dall’Enel
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Chiaravalle Centrale,
che aveva condannato l’appellante in favore di Antonio Chiefari al risarcimento
del danno conseguito ad inadempimento del contratto di somministrazione

di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel servizio
elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione e di
beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
Motivi della decisione
Il Collegio prende atto che in prossimità dell’udienza collegiale la parte
ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio.
Non resta, dunque, che da dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai
sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..
Non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva da parte
intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Roma 7 novembre 2013
Il if idente
dott. Anto

dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che aveva determinato il pagamento

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