Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27553 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11885/2015 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORONZO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO,

ANTONELLA PATTERI;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 101/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/02/2015 R.G.N. 34/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di l’Aquila, pronunciando sull’impugnazione proposta da P.N. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ha ritenuto comunque tardiva la domanda, rivolta all’INPS il 25 febbraio 2011, con la quale lo stesso M. aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, disposizione che aveva previsto, a pena di decadenza, che fosse proposta la domanda di riconoscimento del beneficio entro il 15 giugno 2005 mentre la domanda all’Inps era stata proposta solo il 25 febbraio 2011;

la Corte territoriale ha rilevato che alla domanda all’INAIL del 2 gennaio 2002, tesa ad ottenere la certificazione della esposizione qualificata all’amianto, non poteva essere attribuita valenza di “domanda amministrativa” presentata nei confronti dell’INPS, unico soggetto legittimato per legge ad operare la rivalutazione contributiva; inoltre, ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale non poteva farsi riferimento alla domanda avanzata per la prima volta nei confronti dell’INPS in data 25.2.2011 in quanto all’epoca era ormai vigente il nuovo regime conseguente all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 47, il quale aveva previsto la necessità di presentare domanda entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici (15 giugno 2005);

dunque, posto che l’appellato non aveva presentato entro tale termine alcuna domanda all’INAIL si era già verificata la decadenza sostanziale prevista dalla nuova normativa;

per la cassazione della decisione propone ricorso M.N., affidato ad un motivo.

L’INPS ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13,D.L. n. 269 del 2003, art. 13, comma 8, art. 47, L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 e sostiene che la decisione impugnata, per coloro che avevano comunque inoltrato la domanda all’INAIL entro il 2.10. 2003 e che, ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, rientrano pacificamente nella previgente normativa, avrebbe surrettiziamente introdotto il contestuale obbligo di presentare, entro il medesimo termine, la domanda all’INPS a pena di decadenza dal più favorevole beneficio. Sostiene che, non contemplando la disciplina di riferimento tale obbligo, la proponibilità del ricorso giudiziale doveva essere verificata con riguardo alla istanza amministrativa presentata all’INPS nel febbraio 2011, rispetto alla quale non si era verificata alcuna decadenza in relazione al ricorso giudiziale depositato il 4 giugno 2012.

il motivo è da accogliere in conformità con i precedenti di questa Corte (vd. Cass. n. 14895 del 2015).

si premette che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario, all’art. 47, comma 5, disponeva che: “I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’I.N.A.I.L. prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”. Al successivo comma 6 era così previsto: “Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, il suddetto termine di 180 per la presentazione della domanda all’I.N.A.I.L. è stato fissato al 15 giugno 2005;

in sede di conversione ad opera della legge al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

la L. 27 dicembre 2003, n. 299, successivo art. 3, comma 132, (legge finanziaria per l’anno 2004) ha, quindi, stabilito, sempre nell’ambito della disciplina del regime transitorio, che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003, la disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall’I.N.A.I.L.”;

la L. 27 dicembre 2003, n. 299, art. 3, comma 132, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuto ad escludere l’applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: – coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell’art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); – coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall’esposizione ad amianto; – coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore;

tali categorie di assicurati vengono così ad aggiungersi a quelle già escluse dall’art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento);

la lettura della norma nel senso sopra indicato è imposta dal tenore testuale della disposizione e dall’interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente;

sul punto la Corte di Cassazione si è, peraltro, già più volte espressa – cfr. ex plurimis Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; 11 luglio 2006 n. 15679 e più di recente Cass. 30 maggio 2012 n. 8649 affermando il principio secondo cui “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) – ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva;

sulla base delle indicate disposizioni va, dunque, ritenuto che la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto;

è quindi intervenuto il D.M. 27 ottobre 2004, che all’art. 1 ha così previsto: “1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’I.N.A.I.L., che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

con riguardo all’ultimo inciso ed alla portata del “generale” dell’obbligo di presentazione della domanda all’I.N.A.I.L. nel previsto termine decadenziale di 180 giorni si rileva che le pronunzie più recenti di questa Corte (Cass. n. 24998/2014, n. 5928/2015) muovendo dall’assunto che tale D.M., fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. nella L. n. 326 del 2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge, ritiene che il riferimento, per l’applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, art. 13, comma 8, va necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione. Ed allora, la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori;

Il D.M., in sostanza, riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto – da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 – un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all’assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall’altra, non solo non prevede analoga decadenza speciale ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione – art. 47, comma 6 bis cit.);

laddove il D.M., ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest’ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato;

alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’I.N.A.I.L. nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M., determinava la decadenza della odierna ricorrente dalla proposizione di istanza amministrativa all’I.N.P.S. richiedendosi a tal fine la preventiva verifica dell’applicabilità o meno, nei termini sopra delineati, della “previgente” disciplina;

consegue l’accoglimento del motivo di ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’ appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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