Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27552 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 16/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21878-2015 proposto da:

COMUNE DI MIRANDOLA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CECILIA FURITANO, MARCO ZANASI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

C.A.M.A. MIRANDOLA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA MARTINELLI GROSSI, MARIO

GALLINI giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 446/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 24/01/2014, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Marco Zanasi difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso ed in

subordine chiede la P.U.;

udito l’Avvocato Grossi Anna Martinelli difensore del

controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli

scritti ed aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto, anche alla luce delle considerazioni svolte nella memoria dal Comune ricorrente, che la causa non risulti d’immediata evidenza decisoria e che ne appare quindi opportuna la trasmissione alla sezione ordinaria tributaria per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, rimettendo la controversia alla sezione ordinaria, non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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