Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27552 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3144/2015 proposto da:

CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA MANASSERO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 476/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/07/2014 r.g.n. 1126/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 21 luglio 2014 la Corte di Appello di Milano, riformando la decisione di primo, ha ritenuto non discriminatorio il criterio adottato dall’IPSEMA per la liquidazione dell’indennità di maternità alle lavoratrici rappresentate dalla Consigliera di parità, parametrata alla retribuzione comprensiva dell’indennità di volo nella misura del cinquanta per cento;

2. la questione controversa riguardava la determinazione della base di calcolo dell’indennità di maternità dovuta alla lavoratrice (assistente di volo) ed, in particolare, l’incidenza, per intero o al 50 per cento, della voce retributiva detta indennità di volo;

3. la Corte territoriale ha concluso nel senso della inclusione, nella misura del cinquanta per cento, dell’indennità di volo, sulla base della considerazione che del T.U. n. 151 del 2001, art. 23, che disciplina la materia si limita a richiamare, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, gli stessi elementi utilizzati per la quantificazione della indennità di malattia;

4. avverso detta sentenza, ha proposto ricorso la Consigliera di Parità della Regione Lombardia, affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito, con controricorso, l’INPS, successore ex lege dell’IPSEMA, ulteriormente illustrato con memoria;

5. l’INAIL è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata, in sintesi, per l’interpretazione data dell’art. 23 del Testo Unico maternità alla luce della normativa fiscale, in particolare del D.P.R. n. 917 del 1989, art. 51, comma 6, che stabilisce che le indennità di volo concorrono a formare il reddito nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e si assume che la disciplina dell’indennità di maternità di tutte le lavoratici, fra cui anche le assistenti di volo, debba ritenersi contenuta nelle norme del Testo Unico maternità n. 151 del 2001, in particolare negli artt. 22 e 23 e non in norme differenti, attesa la ratio della normativa volta a preservare il maggior livello retributivo immediatamente precedente al congedo;

7. il primo motivo di censura è da accogliere in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte, con la sentenza n. 11414 del 2008, al quale va data continuità richiamando i passaggi argomentativi;

8. la normativa di riferimento si rinviene nel Capo III (congedo di maternità) del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, che disciplina il trattamento economico e normativo e recita: “1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell’art. 7, comma 6 e art. 12, comma 2. L’indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”;

9. segue l’art. 23, che, nel disciplinare le modalità di calcolo, recita: “1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. 2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia. 4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lett. c) (recte “l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso”);

10. il richiamato art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia “pari all’80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto “con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33” e con gli “stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”;

11. il rinvio ai “criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”, diversamente da quanto ritenuto dall’ente previdenziale, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l’indennità di malattia, quali, per esempio, i profili attinenti alla domanda amministrativa o al regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. n. 2865 del 2004);

12. per il resto, l’indennità di malattia gode di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell’evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all’avente diritto e, soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento (cfr., in motivazione, Cass. n. 24009 del 2017);

13. la disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità, e dunque delle modalità di determinazione del quantum, si rinviene esclusivamente nell’art. 23, che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità;

14. ciò perchè la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell’80 per cento di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l’indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera” che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo;

15 già Cass. n. 8469 del 2003, sia pure in riferimento a fattispecie diversa (disciplinata, ratione temporis, dalla L. n. 1204 del 1971, art. 16 e relativa a lavoratrici dello spettacolo), assimilabile, per analoghi riferimenti letterali, al contenuto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23, aveva affermato che la misura dell’indennità di maternità andasse determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita restando, invece, esclusa la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia;

16. a ciò è da aggiungere che, venendo in rilievo la particolare e pregnante tutela della maternità, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30,31 e 37 Cost., privilegiando anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell’indennità di malattia, comportano un’attribuzione parziale di alcune voci retributive;

17. ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali, secondo i quali l’indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l’evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 271 del 1999), e agli indirizzi Eurounitari (a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia quanto all’Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità possa favorire l’aumento dell’occupazione femminile con ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie, in generale (v., in motivazione, Cass. n. 5361 del 2012);

18. in conclusione, all’accoglimento del primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri, segue la cassazione della sentenza impugnata che non si è attenuta ai predetti principi e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo affinchè proceda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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