Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27551 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27551 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 3549-2015 proposto da:
BARTELLONI DOTT GIUSEPPE , elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIO BARSANTI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2017
1907

GAZZERI RICCARDO, MARCHETTI ADELE, GAZZERI SIMONE,
GAZZERI ALESSANDRO, GAZZERI VERONICA, TIRIRO’
MARIANGELA;

intimati

avverso la sentenza n. 256/2014 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 21/11/2017

di FIRENZE, depositata il 07/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera dì
consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO

OLIVIERI;

2

Fatti di causa

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 7.2.2014 n. 256, in parziale
accoglimento dell’appello principale proposto da Giuseppe Bartelloni e
dell’appello incidentale proposto da Riccardo Gazzeri, Adele Marchetti, Simone

ha accertato sulla scorta della disamina delle numerose prove orali la
responsabilità del Bartelloni per i fatti illeciti, ripetuti nel tempo, consistiti
nel lancio di sassi contro il fabbricato di proprietà ed in cui abitava la
famiglia Gazzeri che erano culminati con l’arresto in flagranza dell’autore
del reato in data 18.4.1997 ed in data 12.6.1997

ha esclusa la necessità di espletare una c.t.u. risultando ampiamente
riscontrato dalla documentazione sanitaria prodotta il danno biologico
psichico temporaneo subito dai componenti della famiglia, confermando
la liquidazione effettuata dal primo giudice per ciascun danneggiato ad
eccezione di Alessandro e Simone Gazzeri i quali non avevano allegato
tale danno

ha rideterminato in aumento il danno morale in C 6.000,00 a favore di
ciascun danneggiato in considerazione del carattere doloso del fatto, del
perdurare della situazione stressante e della incidenza della lesione nella
intimità della vita familiare

ha rideterminato le spese di lite in quanto erroneamente parametrate
allo scaglione di valore indeterminabile

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dal
Bartelloni che ha dedotto quattro motivi con ricorso notificato agli intimati in
data 23.1.2015 i quali non hanno svolto difese.
Ragioni della decisione

3
RG n. 3549/2015
ric. Bartelloni Giuseppe c/ Gazzeri Riccardo + 6

C
Stefa

est.
tvieri

Gazzeri, Alessandro Gazzeri e Mariangela Tirirò:

I motivi primo, secondo e terzo con i quali si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2700 e 2697 c.c. e che possono essere
esaminati congiuntamente, investendo tutti l’esame delle risultanze probatorie,
debbono dichiararsi inammissibili in quanto:
a) attraverso il vizio di errore nell’attività di giudizio introducono invece la

b) non rispondono ai requisiti prescritti per la deduzione del vizio di
legittimità contemplato dall’art. 360co1 n. 5 c.p.c..
Il ricorrente, proponendo una diversa lettura delle numerose dichiarazioni dei
testi assunti nel corso della istruttoria e ritenendo logicamente insufficiente la
selezione delle prove ritenute decisive dalla Corte territoriale, vorrebbe
ottenere un ulteriore giudizio di merito avanti questa Corte, omettendo di
considerare che le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione
entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai
giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e
logicità della decisione che non le consente di procedere ad un “novum
judicium” riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non
atteggiandosi il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio (cfr.
Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 26/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n.
25332 del 28/11/2014).
La nuova formulazione del testo normativo, introdotta dall’art. 54co1, lett.
b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 2012 n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha
sostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. (con riferimento alle
impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla
data dell’Il settembre 2012: art. 54 comma 3 DL n. 83/2012 cit.), ha, infatti,
limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado,
per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”,
escludendo il sindacato sulla inadeguatezza del percorso logico posto a
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RG n. 3549/2015
ric. Bartelloni Giuseppe c/ Gazzeri Riccardo + 6

Co
Stefa

t.
ivieri

censura di errore di fatto

fondamento della decisione e condotto alla stregua di elementi extratestuali,
limitandolo alla verifica del requisito essenziale di validità ex art. 132, comma
2, n. 4), c.p.c. inteso come “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,
comma 6, Cost. secondo la interpretazione fornita da questa Corte: l’ambito in
cui opera pertanto il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, nella

storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere
“decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id.

Sez. U, Sentenza n. 19881 del

22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).
Esula del tutto, quindi, dal predetto vizio di legittimità ex art. 360co1 n. 5
c.p.c., qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice
di merito si è formato, ex art. 116, comma 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del
materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di
fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità
delle fonti di prova (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016
che, puntualmente, afferma come il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove “non legali” da parte del giudice di merito non dà
luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo
inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Occorre
opportunamente precisare, in proposito, che non è -evidentemente- consentito
riproporre sotto altra forma paradigmatica, attraverso la denuncia del
combinato disposto degli artt. 116 e 360co1 n. 4) c.p.c., la medesima censura
diretta a veicolare quegli stessi “vizi di logicità” che la norma ha inteso
esplicitamente eliminare dall’attuale testo normativo dell’art. 360co1 n. 5)
c.p.c., atteso che -indipendentemente dal carattere manifestamente elusivo
della riforma processuale riconoscibile in tale operazione- la denuncia di
asserita violazione del corretto esercizio del principio del “libero convincimento”
ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento delle
risultanze istruttorie, riservato in via esclusiva al Giudice di merito, ed in
5
RG n. 3549/2015
ric. Bartelloni Giuseppe c/ Gazzeri Riccardo + 6

Co
Stefano

st.
ivieri

omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto

quanto tale è insindacabile in sede di legittimità: deve ritenersi, infatti,
assolutamente pacifico in giurisprudenza che la denuncia di violazione degli
artt. 115, comma 1, e dell’art. 116 c.p.c., solo apparentemente veicola un
vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” (processuali),
traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere

e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr. Corte
cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912
del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3,
Sentenza n.

19064 del 05/09/2006; id.

Sez.

3, Sentenza n.

15107 del

17/06/2013), essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti
da parte della Corte di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n.
13045 del 27/12/1997; id.

Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id.

Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). Ineludibile corollario della
precedente affermazione è che la censura di violazione delle norme processuali
predette non può legittimare, evidentemente, una “trasformazione” del
precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica” non più sindacabile in sede di legittimità- in un vizio di “errore di diritto”
(attinente alla attività processuale), sì che il primo possa in tal modo ritornare
ad essere sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti, diverse, spoglie della
violazione di norma di diritto, non essendo in ogni caso autonomamente
censurabili -attraverso la denuncia della violazione degli artt. 115, comma 1, e
116 c.p.c.- asseriti errori di “convincimento” attinenti alla preminente rilevanza
attribuita a talune “questioni” od alle stesse “argomentazioni” nelle quali si
estrinseca l’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove
(cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), comportando una
tale censura pur sempre l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai
fini istruttori, che non trova accesso nel giudizio di cassazione (cfr. Corte cass.
Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).
6
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Con
Stefano ølivieri

fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale,

Non colgono nel segno, in quanto non attingono la “ratio decidendi” della
sentenza impugnata, e sono dunque inammissibili, le censure relative alla
asserita attribuzione, da parte del Giudice di appello, della efficacia di “prova
legale” alla sentenza penale in data 10.10.1997 del Pretore di Viareggio di
applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. -con

Bartelloni- e della efficacia di prova fidefaciente ex art. 2700 c.c. ai verbali di
PG relativi agli arresti in flagranza del Bartelloni, nonchè alla violazione della
regola del riparto dell’onus probandi.
Quanto alla prima censura è appena il caso di osservare che la Corte
d’appello ha utilizzato la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. come mero
elemento di riscontro di quanto già emergeva compiutamente dalla istruttoria
svolta nel primo grado conformandosi quindi al principio enunciato da questa
Corte secondo cui “pur non determinando un accertamento insuperabile di
responsabilità nei giudizi civili e amministrativi, costituisce pur sempre un
indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito e, sebbene priva di
efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, implica tuttavia l’insussistenza
di elementi atti a legittimare l’assoluzione dell’imputato e, quindi, può essere
valutata dal giudice contabile al pari degli altri elementi di giudizio” (cfr.: Corte
cass. SU 12.4.2012 n. 5756; id. Sez. 2, Sentenza n. 26250 del 06/12/2011; id.
Sez. 1, Sentenza n. 23025 del 07/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 15889 del
Sez. 6 –

20/07/2011 -con riferimento al giudizio disciplinare-; id.

3, Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011;id.Sez. L, Sentenza n. 23906 del 19/11
/2007. Cfr. Corte cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13034 del 24/05/2017; id. Sez. 5,
Sentenza n.

24587 del 03/12/2010, id.

21/04/2008, id. Sez. U, Sentenza n.

Sez.

5, Sentenza n.

10280 del

17289 del 31/07/2006 -tutte con

specifico riferimento al giudizio tributario-), mentre la verifica istruttoria
compiuta per accertare i fatti materiali alla stregua degli accessi e delle prove
orali, destituisce di qualsiasi pregio l’assunto che la decisione sarebbe fondata
su “atti pubblici” ad efficacia probatoria privilegiata.
7
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Co4jst.
Stefank Olivieri

la quale era stato definito il procedimento penale instaurato nei confronti del

Quanto alla seconda censura è appena il caso di osservare che la Corte
territoriale ha fondato il proprio convincimento ritenendo dimostrato il fattoillecito e la individuazione dell’autore dello stesso alla stregua del testimoniale
assunto, venendo costituire il rilievo della assenza ed omessa indicazione da
parte del Bartelloni di altre persone presenti nella sua abitazione che potessero

rafforzare la prova già raggiunta della condotta illecita.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce anche la “mancata dimostrazione
del danno biologico”,

non essendo stata accolta la richiesta dallo stesso

formulata in istruttoria di espletamento di c.t.u. medico-legale. Con il quarto
motivo il ricorrente deduce ancora la violazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt.
61 e 191 c.p.c. avendo negato accesso la Corte d’appello alla richiesta di
perizia balistica formulata in istruttoria dal Bartelloni.
Indipendentemente dalla carente specificità del terzo motivo che neppure
individua le norme di diritto violate (art. 366co1 n. 3 c.p.c.), entrambe le
censure si palesano inammissibili in quanto volte ad incidere su potere
discrezionale -incidente sulla valutazione del materiale probatorio- riservato in
via esclusiva al Giudice di merito: la consulenza tecnica d’ufficio è, infatti,
mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità
delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito,
rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina
dell’ausiliario giudiziario, che non é sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia
data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, potendo la
motivazione dell’eventuale diniego anche essere implicitamente desumibile dal
contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro
probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Corte
cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
27247 del 14/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 26499 del 17/12/2009; id. Sez.
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ric. Bartelloni Giuseppe c/ Gazzeri Riccardo + 6

Cons t.
vieri
Stefano

aver commesso il reato, come semplice argomento logico “a contrario” inteso a

3, Sentenza n.

7622 del 30/03/2010; id. Sez.

L, Sentenza n.

9461 del

21/04/2010).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non occorrendo
disporre in ordine alle spese di lite in assenza di difese svolte dagli intimati

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

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