Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27551 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27551 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
I NTERUCT-CORtA
sul ricorso 8793-2012 proposto da:
MARCHE-U-0 ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato NERONI
MERCATI LAURA, che lo rappresenta e difende giusta procura in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
EQUTALIA SUD SPA, Direzione e Coordinamento di Equitalia Spa
ed appartenente al Gruppo Equitalia -Agente della Riscossione per le
Province di Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Campobasso,
Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Isernia,
Latina, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma,
Salerno, Taranto, Vibo Valentia, Viterbo, in persona del Direttore
Regionale del Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 10/12/2013

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

FALLIMENTO DELLA GRANDE RISTORAZIONE SRL,
CAPUANO CLAUDIA;

– intimati avverso la sentenza n. 1245/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 13/01/2012, depositata il 05/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Neroni Mercati Laura difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso come da relazione.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in cancelleria e comunicata alle parti la seguente
relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati;
rilevato che Roberto Marchello, già amministratore e socio unico della
Grande Ristorazione s.r.1., ha proposto ricorso per cassazione della
sentenza della Corte d’appello di Roma n.1245/2012, resa pubblica il 5
marzo 2012, che ha rigettato il reclamo da esso ricorrente proposto
avverso la sentenza del 29.9.2011 del Tribunale di Roma che ha
dichiarato il fallimento della società su istanza dell’amministratore e
custode giudiziario della stessa, nominato dal G.I.P. presso il Tribunale
di Roma nell’ambito del provvedimento di sequestro preventivo
Ric. 2012 n. 08793 sez. MI – ud. 15-10-2013
-2-

nonché contro

emesso nel corso di un procedimento penale;
che l’intimata creditrice Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso;
non ha svolto difese il Curatore del Fallimento Grande Ristorazione
s.r.1.;
considerato che il contraddittorio in questo giudizio di legittimità non

parte necessaria di questo giudizio: la notifica del ricorso nei confronti
di quest’ultima, spedita a mezzo posta, non risulta —allo statoperfezionata, non essendo in atti l’avviso di ricevimento della
raccomandata contenente l’atto; che pertanto, ove all’audizione in sede
camerale non sia prodotto tale documento, si impone la integrazione
del contraddittorio nei confronti del Fallimento anzidetto, riservando
all’esito ogni ulteriore valutazione;
ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio
per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, disporre, in
caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, l’integrazione
del contraddittorio a norma dell’art.331 c.p.c., riservata all’esito ogni
altra valutazione.”

2. La parte ricorrente, depositata tempestivamente la relata di notifica
del ricorso alla Curatela Fallimentare (oltre che al creditore istante ed al
rappresentante legale/custode delle quote del capitale della società poi
fallita), ha chiesto rimettersi la causa alla pubblica udienza.
Tale richiesta merita accoglimento, essendo regolarmente costituito il
contraddittorio e non ricorrendo le condizioni per la definizione della
causa in camera di consiglio.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza davanti a questa
Sezione.
Roma, 15 ottobre 2013

risulta, allo stato, regolarmente instaurato nei confronti della Curatela,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA