Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27550 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 16/11/2016, dep.30/12/2016), n. 27550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17647/2015 proposto da:
COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI, 31, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNA MARTINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO RIGAMONTI, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
LARIO SAS DI B.A. & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. A. PLANA 4, presso lo studio dell’avvocato ALBERIGO PANINI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MANIGLIA
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3384/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 4/04/2014, depositata il 24/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;
udito l’Avvocato Giovanna Martino difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale parte ricorrente ha depositato memoria;
rilevato che effettivamente, come segnalato nella succitata memoria, in ordine alla questione dei limiti della potestà regolamentare dei Comuni in tema di ICI quanto alla possibilità, in presenza di determinate conclusioni, di prevedere termini decadenziali in senso peggiorativo per il contribuente rispetto alla norma di rango primario, si riscontra un contrasto in seno alla sezione tributaria della Corte (cfr., più di recente, nel senso dell’ammissibilità, Cass. sez. 5, nn. 25022 e 25023 dell’11 dicembre 2015 e Cass. sez. 5, 20 luglio 2016, n. 14908; contra le pronunce richiamate a supporto della relazione ex art. 380 bis c.p.c., Cass. sez. 6-5, ord. 3 marzo 2014, n. 4890; Cass. sez. 5, 15 ottobre 2014, n. 21771; si veda anche Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6703);
ritenuto, pertanto, che occorra disporre la trasmissione della controversia alla sezione ordinaria tributaria per la trattazione del giudizio in pubblica udienza.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo, rimettendo la controversia alla sezione ordinaria, stante il rilevato contrasto di giurisprudenza di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016