Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27550 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2700/2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, e LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

PIRELLI TYRE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio

dell’avvocato ADRIANO CASELLATO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MATELDA TERESA MARIA LO FIEGO, VITTORIO LO

FIEGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/01/2014 R.G.N. 2423/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

udito l’Avvocato ADRIANO CASELLATO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 14.6.14, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede dell’8.1.10, ha accertato l’insussistenza del debito contributivo di cui alla cartella opposta.

2. In particolare, la corte territoriale – premesso che presso apposito laboratorio della società in epigrafe veniva svolta attività di ricerca e sviluppo per conto di Pirelli tyre Spa (nella misura del 20%) e per conto terzi (nella misura dell’80%), ha applicato il codice 06/12 (previsto per l’Attività di Ricerca e Sviluppo effettuata da laboratorio) per entrambe le attività, e dunque anche per la parte di attività svolta per conto di Pirelli, ritenendo la detta attività autonoma e non potendo dipendere la classificazione dell’attività dalla destinazione successiva del prodotto, tanto più che le attività per conto terzi e per Pirelli vengono fatte in modo promiscuo dal personale.

3. Avverso tale sentenza l’INAIL propone ricorso con un articolato motivo, cui resiste il datore con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con unico motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.M. 12 dicembre 2000, artt. da 1 a 6, per errata applicazione della tariffa 06/12 (laboratorio analisi – istituto di ricerca scientifica) e mancata applicazione della tariffa 21/95 (fabbricazione di pneumatici), per avere la sentenza impugnata trascurato che l’attività lavorativa in questione è del tutto strumentale all’attività principale.

5. Il motivo è fondato.

6. Giova premettere che l’art. 40, comma 1, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su Delibera dell’INAIL.

7. E’ altresì opportuno ricordare che per giurisprudenza di questa Corte i decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell’art. 40 del testo unico, si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale e si determinano le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati. Come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte di legittimità (Cass. 5/8/2005, n. 16547; Cass. 15/7/2010, n. 16586), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. gen. (Cass. 5/10/2007, n. 20898; Cass. 5/6/2012, n. 9034).

8. In attuazione del citato art. 40, le tariffe sono state approvate, per quanto qui rileva, con D.M. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (c.d. M.A.T.), i cui cardini fondamentali, per quanto qui rileva, possono così riassumersi: a) “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” (cit. D.M. 12 dicembre 2000, art. 1, comma 2); “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perchè sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purchè svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorchè siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4, D.M. cit.); c) “le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’art. 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” (art. 5, comma 1, D.M. cit.); d) “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sè stante come lavorazione principale”, dovendosi piuttosto far riferimento “alla voce prevista per quest’ultima” (art. 5, comma 3, D.M. cit.); e) “se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa (…)” (art. 6, comma 1, D.M. cit.).

9. La causa si incentra sulla qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo effettuata dal laboratorio di Pirelli tyre spa, sito nei locali dell’unità produttiva di Milano. L’attività svolta ricomprende sia analisi chimiche, sia analisi dei campioni di materie prime, nonchè ricerca e sviluppo di nuove linee di prodotti anche con sperimentazione di prototipi (poi però testati e prodotti in altre unità produttive).

10. Tali lavorazioni non sono avulse dalla destinazione finale, ma concorrono alla sua realizzazione; si tratta infatti di attività che nel suo complesso è strumentale a quella principale (“Fabbricazione di pneumatici”), specificamente tariffata.

11. In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL, questa Corte (Cass. Sez. L., ordinanza n. 15163 del 4/6/2019) ha già precisato che, ove un’impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicchè, solo all’esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale (v. pure Cass. Sez. L., sentenza n. 25020 del 25/11/2014). Nel medesimo senso si è affermato (Cass. Sez. L, sentenza n. 12909 del 22/6/16) che, con riguardo al sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all’INAIL, ove un’impresa svolga più attività e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un’unica tariffa.

12. Per altro verso, l’attività di fabbricazione di pneumatici non può essere considerata complessa, nel senso tecnico di cui all’art. 6 del citato decreto. Questa Corte (Cass., Sez. Lav., sentenza 21459 del 19/8/2019) ha già in proposito affermato che la costruzione di pneumatico non costituisce attività complessa, trattandosi di lavorazione che realizza un solo tipo di prodotto che è direttamente riconducibile ad un’unica voce di tariffa, vale a dire quella identificata col numero 2195 che menziona espressamente l’attività in questione.

13. Essendo la ricerca e sviluppo attività strumentali (e venendo esse nella specie in questione solo per la parte non eccedente le necessità della lavorazione principale: v. Cass. Sez. L, sentenza n. 7429 del 14/4/2016) e non essendo l’attività principale una attività complessa, trova applicazione l’art. 4 e non l’art. 6 del Decreto 12 dicembre 2000 (v. Cass. Sez L, sentenza n. 16688 del 6/7/2017).

14. Ne deriva l’applicazione esclusiva della tariffa relativa all’attività principale anche all’attività di laboratorio svolto per conto della medesima società.

15. Nè rileva che il laboratorio sia qualificabile sul piano giuridico come azienda, perchè non è entità autonoma giuridicamente e la relativa attività, come già detto, è attività puramente strumentale rispetto a quella di fabbricazione di pneumatici.

16. E’ del resto irrilevante altresì che la valutazione del rischio debba rapportarsi all’attività svolta e non al prodotto, perchè in materia di tariffe opera il criterio previsto dall’art. 4 in via esclusiva. Questa Corte ha infatti già precisato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5975 del 28/05/1993, Rv. 482559 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1277 del 04/02/2000, Rv. 533502 – 01) che, con riguardo alla determinazione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse; ne consegue che per l’individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di “lavorazione” vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi.

17. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA