Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2755 del 05/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2755 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

SENTENZA
sul ricorso 27671/2013 proposto da:
EDIL COSBU S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di
procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Nicola Fabrizio
Solimini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato
Alessandra Gallini in Roma, via Vestricio Spurinna 105;
– ricorrente contro

EVANGELISTA

VINCENZO,

LA

NOTTE

MARGHERITA,

LAMUSCATELLA SERGIO, DELL’ORCO GRAZIA, D’ADDATO
ANTONIO, DE CILLIS SERGIO, TROILO TOMMASO, PAPAGNI
LAURA, rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce
al controricorso dall’avvocato Olinto Raffaele Valentini ed

2/9q

Data pubblicazione: 05/02/2018

elettivamente domiciliati in Roma, Piazza della Libertà 10, presso
lo studio dell’avvocato Gemma Paternostro;
– con troricorrenti –

avverso la sentenza n. 960/2013 della Corte d’appello di Bari,
depositata il 22 agosto 2013;

novembre 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado
Mistri che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del
ricorso, con particolare riferimento al quarto motivo di gravame;
uditi gli Avvocati Nicola Fabrizio Solimini e Olinto Raffaele
Valentini.

FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 1999,
Vincenzo Evangelista, Margherita La Notte, Antonio D’Addato,
Sergio De Cillis, Giacomo Papagni, Laura Papagni, Sergio
Lamuscatella e Grazia Dell’Orco convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Trani, la Edil Cosbu S.r.l. quale venditrice di alcune
porzioni immobiliari facenti parte del complesso condominiale sito
in Bisceglie alla via Ruvo, civici 7, 9 e 10, acquistate dagli attori, al
fine di sentir accertare la presenza dei vizi e/o difetti costruttivi
specificamente descritti in narrativa e condannare la società
convenuta al risarcimento dei danni ammontanti a lire
206.800.000, di cui lire 60.800.000 in favore della sola Grazia
Dell’Orco, oltre IVA e onorari tecnici, ovvero alla diversa somma
determinata in corso di giudizio, con la rivalutazione monetaria e
gli interessi legali, nonché con vittoria delle spese.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva la
prescrizione dell’azione di garanzia, in quanto proposta decorso un
anno dalla consegna degli immobili, oltre alla decadenza per la
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

mancata denuncia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla
consegna, ovvero dalla loro successiva scoperta, nonché
l’infondatezza della domanda, essendo i pregiudizi lamentati
dipendenti da omessa manutenzione piuttosto che da vizi
costruttivi. La convenuta era inoltre autorizzata a chiamare in

impermeabilizzazione e di posa della pavimentazione industriale,
al fine di essere garantita nell’ipotesi di accoglimento della
domanda.
Espletata consulenza tecnica d’ufficio e prova per testi, con
sentenza depositata il 27 agosto 2007, il Tribunale di Trani
respingeva la domanda ritenendo che gli attori non avessero
fornito la prova di aver denunciato i vizi entro gli otto giorni dalla
scoperta e che fosse decorso l’anno dall’acquisto o dalla consegna
e, quindi, dalla presa di possesso degli immobili (artt. 1494 – 1495
c.c.). Quanto all’azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi
dell’articolo 1669 c.c., la stessa doveva considerarsi nuova rispetto
a quella inizialmente formulata di natura contrattuale e, pertanto,
tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale.
Compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
2. – Avverso tale pronuncia proponevano appello gli attori con
l’eccezione di Giacomo Papagni e la partecipazione, al posto di
quest’ultimo, di Tommaso Troilo nella qualità di successore a titolo
particolare, avendone acquistato l’immobile.
Si costituiva la Edil Cosbu S.r.l. chiedendo il rigetto
dell’appello.
Il De Lucia restava contumace.
Con sentenza depositata il 22 agosto 2013, la Corte d’appello
di Bari ha accolto il gravame, condannando la Edil Cosbu S.r.l. al
risarcimento dei danni in favore degli appellanti nella misura
indicata in dispositivo. La corte ha ritenuto tempestiva la denuncia
dei vizi, specificando che la denunzia era stata fatta a seguito della
-3-

causa Agostino De Lucia che aveva eseguito le opere di

piena consapevolezza dei vizi riscontrati da parte degli acquirenti,
acquisita solo a seguito della consulenza tecnica di parte, e che,
nel caso di specie, era applicabile anche l’art. 1495, comma 2,
c.c., in quanto la ditta ricorrente aveva riconosciuto l’esistenza dei
vizi lamentati con lettera del legale rappresentante. Accolto il

l’esame della domanda introdotta ai sensi dell’art. 1669 c.c.,
ponendo a carico della società il pagamento dei danni in favore di
ciascun proprietario e le spese dei due gradi di giudizio.
3. – Per la cassazione della decisione della corte d’appello ha
proposto ricorso la Edil Cosbu S.r.l. in liquidazione sulla base di
cinque motivi.
Vincenzo Evangelista, Margherita La Notte, Antonio D’Addato,
Sergio De Cillis, Tommaso Troilo, Laura Papagni, Sergio
Lamuscatella e Grazia Dell’Orco si sono costituiti con controricorso.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memoria
difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità
dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e di
tutti gli atti conseguenti ai sensi degli artt. 164, comma 4, e 159
c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Secondo
parte ricorrente, l’azione proposta in primo grado era
caratterizzata da una situazione di litisconsorzio facoltativo
improprio tra acquirenti diversi di unità immobiliari costruite e
vendute dalla Edil Cosbu S.r.l., i quali avevano agito in un solo
processo nei confronti della predetta società, pur vantando nei
confronti della medesima ragioni creditorie distinte, ma connesse
per titolo, trattandosi di vizi costruttivi di un unico fabbricato.
Ciascuno degli attori, con l’atto introduttivo del giudizio, avrebbe
dunque dovuto definire quale fosse il bene giuridico
individualmente domandato, distinguendo la pretesa dell’uno da
-4-

profilo della responsabilità contrattuale, si riteneva assorbito

quella dell’altro, non essendo consentito cumulare le diverse e
plurime domande risarcitorie in una cifra indefinita e complessiva
in cui non si distinguesse quanto richiesto singolarmente da
ciascuno di essi, né quanto oggetto di eventuale richiesta
congiunta. La lettura dell’atto di citazione introduttivo del primo

vizi immobiliari che riguardavano sia parti comuni sia porzioni
individuali, avanzando per tutti la richiesta complessiva e indistinta
della somma di lire 146.000.000 e quella aggiuntiva di lire
60.200.000 per la sola attrice Grazia Dell’Orco, oltre ad IVA e
onorari tecnici. L’assoluta incertezza delle somme richieste da
ognuno degli attori, nelle distinte cause connesse solo
cumulativamente proposte, comporterebbe la nullità della
citazione per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 164,
comma 4, c.p.c.
1.1. – Il motivo è infondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’eventuale nullità,
non sanata, dell’atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti
dall’art. 163, comma 1, n. 3) e 4) c.p.c. – cui fa riferimento l’art.
164, comma 4, c.p.c. – risolvendosi in motivo di nullità della
sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta
valere nel giudizio di appello né dal soccombente né dal vincitore,
assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non
può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a
causa della intervenuta preclusione derivante dal principio,
affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità
della sentenza in motivi d’impugnazione (Cass. 3 novembre 2000,
n. 14348; Cass. 15 novembre 1995, n. 11827)
La nullità avrebbe dovuto quindi essere sollevata in primo
grado. Il profilo dedotto, peraltro, non ha impedito alla Edil Cosbu
S.r.l. di difendersi in giudizio, per cui non risulta essere stato
‘menomato il suo diritto di difesa.
-5-

grado evidenziava, invece, che tutti gli attori avevano denunciato

2. – Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la nullità
della sentenza ex art. 112 c.p.c. per la violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c.). Parte ricorrente evidenza che quand’anche si ritenesse non
sussistere il vizio denunciato di nullità della citazione per

risarcitoria unitaria e complessiva per tutti, ove consentita,
avrebbe dovuto precludere alla corte territoriale l’attribuzione a
ciascuno degli appellanti di importi • individuali, da essi non
richiesti. La corte d’appello nell’attribuire a ciascun proprietario, in
via individuale, delle somme distinte per ognuno di essi avrebbe
violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
poiché con l’atto introduttivo del giudizio, con la sola eccezione
della pretesa individuale avanzata da Grazia Dell’Orco, era stata
richiesta cumulativamente solo una somma unitaria.
2.1. – Il motivo è infondato.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,
fissato dall’art. 112 c.p.c. – che implica il divieto per il giudice di
attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere
una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel
potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi
di identificazione dell’azione

(petitum

e

causa petendi),

attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso
da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o
virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi
nell’ambito del

petitum,

rilevi d’ufficio un’eccezione in senso

stretto che, essendo diretta a impugnare il diritto fatto valere in
giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato,
oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni
estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un
titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello’ enunciato dalla
-6-

indeterminatezza dell’oggetto, la richiesta di una somma

parte a sostegno della domanda (Cass. 22 marzo 2007, n. 6945;
Cass. 11 dicembre 2003. n. 18991; Cass. 3 febbraio 1999, n.
919).
Gli attori, nel caso di specie, hanno chiesto il riconoscimento
del diritto al risarcimento dei danni subki a causa dei vizi o dei

somma complessiva richiesta e facendo riferimento, in subordine,
alla diversa somma maggiore o minore determinata nel corso del
giudizio. La ripartizione delle somme dovute a titolo di
risarcimento in favore dei singoli proprietari non ha violato quindi
la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la corte
d’appello semplicemente specificato la quota spettante a ciascun
attore, riconducibile alla richiesta complessiva di risarcimento dei
danni avanzata nell’atto di citazione e che afferiva, in tutta
evidenza, ai danni subìti da ciascuna unità abitativa acquistata
dagli attori e facente parte dell’unico complesso condominiale e
quindi, in definitiva, ricompresa nel petitum.
3. – Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per
violazione degli artt. 102, 111 e 331 c.p.c. a causa del difetto di
integrità del contraddittorio (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per
avere la corte d’appello totalmente trascurato di considerare che il
gravame era stato proposto anche da Tommaso Troilo,
qualificatosi successore a titolo particolare dell’attore Giacomo
Papagni, mentre tale dante causa non risultava partecipare al
secondo grado del giudizio. Se l’art. 111 c.p.c. sancisce il principio
secondo cui, qaulora nel corso del processo il diritto controverso si
trasferisca per atto tra vivi a titolo particolare, il processo
prosegue tra le parti originarie, il successore a titolo particolare
può intervenire o essere chiamato nel processo e anche impugnare
la sentenza intervenuta in confronto del suo dante causa, con la
precisazione che l’alienante, in tali casi, può essere estromesso dal
giudizio solo se le altre parti vi consentono.
-7-

difetti costruttivi accertati nel corso del giudizio, indicando la

3.1. – Il motivo è infondato.
L’interpretazione

giurisprudenziale

dell’art.

111

c.p.c.

configura, accanto all’estromissione espressa, la possibilità di una
estromissione tacita. Secondo l’insegnamento di questa Corte, ove
il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l’evocazione in

partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo
abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte,
senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il
contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i
presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante,
con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario
della parte originaria (Cass. 30 agosto 2017, n. 20533; Cass. 8
febbraio 2011, n. 3056; Cass. 17 maggio 2010, n. 12035; Cass. 7
aprile 2009, n. 8395).
Nel caso di specie, l’appello è stato proposto direttamente da
Tommaso Troilo, nella qualità di successore a titolo particolare
dell’attore Giacomo Papagni e, quindi, al posto di quest’ultimo,
avendone acquistato l’immobile. Tale specificazione figura al
principio dell’atto d’appello e controparte nulla ha eccepito al
riguardo nel giudizio di gravame, accettando dunque tacitamente
l’estromissione del dante causa e la stessa pronuncia d’appello è
stata resa soltanto nei riguardi del cessionario.
4. – Con il quarto motivo si prospetta la violazione dell’art.
1491 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art.
360. n. 4. c.p.c.). La corte d’appello ha accolto il primo motivo di
gravame, con cui era stata censurata la pronuncia di prescrizione
dell’azione di garanzia, sostenendo che tale prescrizione non
potesse decorrere prima dell’acquisto del bene. La corte
territoriale non si sarebbe avveduta che, dalla documentazione
prodotta dagli stessi attori-appellanti (le “messe in mora”
effettuate dagli attori) emergeva invece con chiarezza che i difetti
-8-

giudizio dell’alienante del diritto controverso, ma con la

denunciati si erano verificati – ed erano stati rilevati dagli attori
(mediante descrizione analitica, sostanzialmente identica a quella
contenuta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio) – già
subito dopo la consegna.
La corte d’appello, quindi, avrebbe violato la norma di cui

compratore, al momento dell’acquisto, conoscesse i vizi della cosa
venduta, violando altresì gli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di
disponibilità e« di valutazione delle prove, da cui emergerèbbe che
gli appellanti avessero avuto piena conoscenza dell’esistenza dei
difetti degli immobili già subito dopo averne ricevuto la consegna.
Si deduce, inoltre, che l’acquisto delle unità immobiliari
avvenuto in epoca successiva alle consegne, nella consapevolezza
della sussistenza dei vizi, precludeva la nascita stessa della
garanzia, dovendosi ritenere che gli acquirenti, edotti dei vizi,
avessero deliberatamente accettato il bene nello stato in cui si
trovava.
4.1. – Il motivo è infondato.
In tema di contratto preliminare, la consegna dell’immobile,
effettuata prima della stipula del definitivo non determina la
decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né
comunque di quello di prescrizione, presupponendo l’onere della
tempestiva denuncia l’avvenuto trasferimento del diritto, sicché il
promissario acquirente, anticipatamente immesso nella
disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto
da vizi, può chiedere l’adempimento in forma specifica del
preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e contemporaneamente
agire con l’azione quanti minoris per la diminuzione del prezzo,
senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione
(Cass. 15 aprile 2016; Cass. 14 gennaio 2010, n. 477).
Nel caso di specie, peraltro, la corte d’appello ha indicato una
duplice ratio per escludere la prescrizione dell’azione di garanzia,
-9-

all’art. 1491 c.c., che esclude la garanzia allorquando il

evidenziando non solo che gli appellanti avessero dimostrato che
la piena consapevolezza dei vizi denunciati e delle loro cause fosse
stata acquisita solo a seguito della consulenza di parte ma che la
società costruttrice avesse pienamente riconosciuto le anomalie
denunciate, ripromettendosi di porvi rimedio. La corte ha così

ritenersi superato.
Tale aspetto, di per sé sufficiente a giustificare la decisione
assunta, nòn risulta essere stato contestato col motivo ih esame.
Del tutto nuova e, pertanto, inammissibile è invece
l’eccezione concernente la rinuncia alla garanzia, da ritenersi
implicita nell’accettazione del bene nello stato in cui si trovava.
5. – Con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1490, 1492 e 1494 c.c. (art. 360, coomma
1, n. 3 c.p.c.). Richiamando la pronuncia Cass., Sez. Un., 13
novembre 2012, n. 19702, parte ricorrente evidenzia
l’inammissibilità della pretesa degli appellanti di assoggettare la
società venditrice non già alle azioni alternativamente previste per
i vizi della cosa venduta redibitoria

actio estimatoria,

ovvero

actio

bensì a un’azione, qualificata come risarcitoria, diretta

al pagamento del costo delle riparazioni occorrenti, in quanto non
prevista dall’ordinamento. L’azione proposta non poteva peraltro
essere sussunta entro lo schema dell’azione risarcitoria di cui
all’art. 1494 c.c., poiché tale norma, secondo interpretazione delle
Sezioni Unite, configura come risarcimento per equivalente
unicamente quello riguardante la lesione dell’interesse negativo
che compete al compratore in aggiunta alle azioni di garanzia,
collegandolo necessariamente alla riduzione del prezzo o alla
risoluzione del contratto, che presuppongono la mancata
riparazione del bene.
5.1. – Il motivo è infondato.

ritenuto che il tema della tempestività della denuncia dovesse

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
l’azione di risarcimento dei danni proposta dall’acquirente, ai sensi
dell’art. 1494 c.c., non si identifica né con le azioni di garanzia, di
cui all’art. 1492 c.c., né con quella di esatto adempimento, in
quanto, mentre queste prescindono dalla colpa e sono volte solo a

venditore, l’azione risarcitoria, presupponendo la colpa di
quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria
a scongiurare l’eventuàle presenza di vizi della cosa, può
estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, e quindi non solo a
quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei difetti
accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale
utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita
dello stesso (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2115; Cass. 29 novembre
2013, n. 26852; Cass. 7 marzo 2007, n. 5202; Cass. 7 giugno
2000, n. 7718). Ne consegue che l’azione di risarcimento può
essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto
alle azioni di adempimento, di riduzione del prezzo o di risoluzione
del contratto.
Cass., Sez. Un., n. 19702 del 2012, richiamata dalla
ricorrente, si pronuncia sulla questione dell’esaustività dei rimedi
ex artt. 1490 ss. c.c. al fine di escludere un’azione “di esatto
adempimento”, alternativa alle azioni edilizie, ma non impedisce di
ricorrere al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1494 c.c.
Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi
della cosa, può quindi rinunciare a proporre l’azione per la
risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare
la sola azione di risarcimento del danno dipendente
dall’inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano
– come nel caso di specie – tutti i presupposti dell’azione di
garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza
dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, in

eliminare lo squilibrio determinato dall’inadempimento del

genere, tutte le condizioni stabilite per l’esercizio di tale azione
(Cass. 6 dicembre 2001, n. 15481).
6. – Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
da dispositivo.

gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto
– ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto
il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si
liquidano in complessivi euro 7200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 14 dicembre 2017.
Il Presidente

Il Consigliere este so e
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7. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30

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