Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2755 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21723-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’ACCADEMIA DEL CILENTO 79 INT. 17, presso lo studio

dell’avvocato SARA CAPPELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERNANDO MARIO ANTONIO LETTIERI giusta procura a margine ed in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

emessa il 17/07/2014 e depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Luca Panaro (delega Avvocato Fernando Mario Antonio

Lettieri), per la ricorrente, che si riporta ai motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo, per l’I.N.P.S., che si riporta

ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 527/2014 la Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di P.G. intesa al conseguimento della pensione di inabilità ex lege n. 118 del 1971.

La statuizione di conferma è stata fondata sulle seguenti considerazioni: l’atto di appello si è limitato ad una critica alquanto generica ed in termini meramente assertivi delle conclusioni attinte dalla consulenza di ufficio condivisa dal giudice di primo grado; le deduzioni dell’appellante in merito al raggiungimento del prescritto requisito sanitario in epoca anteriore al compimento del sessantacinquesimo anno di età non sono supportate da una memoria a contenuto tecnico ovvero da accertamento clinico o documentazione medica differenti da quelli tenuti in considerazione dall’ausiliare nominato dal giudice di prime cure; l’affermazione dell’appellante circa la sussistenza dell’attuale complesso invalidante già alla data del 7.11.2007 non le giova in quanto all’epoca ella aveva già superato il sessantacinquesimo anno di età, essendo nata il (OMISSIS); non sono stati offerti elementi utili alla retrodatazione del complesso invalidante da epoca anteriore al sessantacinquesimo anno di età; nella descritta carenza di allegazione di criticità o illogicità significative della consulenza tecnica di ufficio di primo grado non vi è spazio per disporre il rinnovo dell’indagine peritale che finirebbe per assumere una – inammissibile – finalità esplorativa.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.G.. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Con il ricorso per cassazione parte ricorrente si è doluta del mancato rinnovo dell’indagine peritale che assume ancorato all’inesatta interpretazioni delle deduzioni difensive formulate con l’atto di appello in punto di richiamo alla data del 7.11.2007; tale richiamo – si sostiene – non era inteso a cristallizzare a quel momento il riconoscimento del requisito sanitario ma all’accertamento di una situazione invalidante da epoca pregressa rispetto alla data indicata; vi era quindi stata violazione dei criteri di interpretazione degli atti giudiziari. Ha, quindi, dedotto omesso esame di circostanze e fatti decisivi e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, evidenziando che la valutazione del ctu di primo grado non aveva tenuto conto del visus spento e della incontinenza urinaria da sforzo con prolasso uterino, che era stato violato il contenuto del D.M. 5 febbraio 1992 e con esso il principio del giusto processo.

I motivi di ricorso, quali ricostruibili sulla base di una lettura complessiva dell’atto di impugnazione, devono essere dichiarati inammissibili, in conformità della proposta del Consigliere relatore, condivisa dal Collegio.

Invero il motivo con il quale si deduce “violazione dei canoni di interpretazione anche di scritti giudiziari, primo fra tutti quello meramente letterale” (v. ricorso, pag. 5) risulta articolato in termini assolutamente generici, sia perchè in violazione del criterio di autosufficienza, parte ricorrente omette di riprodurre il contenuto integrale dell’atto di appello del quale denunzia la errata interpretazione, sia perchè non è chiarito in cosa sia consistito l’errore interpretativo ascritto alla sentenza di secondo grado; dalle medesime deduzioni difensive dell’odierna parte ricorrente risulta, infatti, che il gravame era incentrato sulla contestazione dell’accertamento sanitario del giudice di primo grado, questione espressamente affrontata dalla sentenza impugnata.

Il motivo con il quale si deduce omessa considerazione di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, non è sviluppato in termini conformi all’attuale configurazione del vizio di motivazione nella lettura datane dalla giurisprudenza di questa Corte.

E’ stato infatti chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n.8053 del 2014).

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fitto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale)tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Parte ricorrente si è sottratta agli oneri prescritti per la valida deduzione del vizio denunziato posto che non ha dimostrato, mediante riproduzione dei pertinenti brani della consulenza tecnica di ufficio di primo grado, che effettivamente era stata omessa la valutazione delle patologie richiamate (cioè visus spento e incontinenza urinaria), il carattere decisivo di tali patologie al fine della complessiva valutazione del requisito sanitario, il dato extratestuale dal quale le stesse risultavano, il come ed il quando esse erano state fatte oggetto di discussione.

Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, inammissibile in sede di legittimità. (cfr. da ultimo, Cass. n. 11482 del 2016)

Parimenti inammissibile la deduzione di violazione del contenuto del D.M. 5 febbraio 1992 formulata in termini assolutamente generici, non conformi all’insegnamento di questa Corte, secondo il quale il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. n. 5353de1 2007, n. 11501 del 2006).

In base alle considerazioni che precedono il ricorso risulta quindi inammissibile. Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara irripetibili le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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