Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27549 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 28/10/2019), n.27549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1627/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento (OMISSIS) della Qualità Società Consortile

a.r.l. in liquidazione, in persona dei curatori pro tempore, Avv.

S.M., Avv. N.R. e Dott. M.P.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Labicana n. 58, presso lo

studio dell’Avv. Pannella Paolo, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Mmc C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G.G. Porro n. 8, presso lo

studio dell’Avv. Capriolo Simona, rappresentata e difesa dall’Avv.

Monticelli Paoloandrea, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

MCC C. s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) della Qualità soc. consortile a r.l., lamentando l’erroneità del decreto di ammissione nella parte in cui era stato riconosciuto solo in parte, all’esito di compensazioni con debiti della stessa società per oneri consortili, il credito vantato con riferimento ad alcuni acconti versati per l’acquisto di beni;

la curatela fallimentare resisteva e il tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’opposizione, ammetteva l’istante al passivo per l’ulteriore credito chirografario di Euro 9.466,83;

per quanto qui interessa il tribunale osservava e riteneva: (i) che l’ammontare del credito relativo agli acconti doveva esser confermato nel senso indicato dal g.d., poichè nella restante parte esso non era stato sorretto da prove; (ii) che invece andava rettificato l’ammontare del controcredito opposto in compensazione dal Fallimento, poichè non era stata fornita adeguata dimostrazione degli oneri consortili non fatturati e non registrati in contabilità; ciò anche considerando che le delibere assembleari richiamate dal Fallimento non avevano determinato gli oneri stessi “con sufficiente grado di specificazione”, nè “i criteri di ripartizione tra i consorziati”;

la decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione del Fallimento, affidato a due motivi;

la società MCC ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso principale, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati per connessione, è inammissibile;

col primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo alla possibilità di prevedere nello statuto della società consortile l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., comma 2, oltre che l’omesso esame di fatti decisivi e l’omessa o erronea valutazione delle prove in ordine agli oneri non fatturati (artt. 115 e 116 c.p.c.);

col secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l’omesso esame di fatti decisivi e l’omessa o erronea valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.), in quanto era mancata la specifica contestazione dei fatti addotti dalla curatela in ordine all’ammontare della controcredito; in particolare si assume che era stato prodotto il libro giornale degli anni dal 2007 al 2010, e che in questo era stato dato conto degli oneri portati in compensazione per costi relativi all’acquisto di servizi comuni, seppure non fatturati e non ripartiti per singoli soci; si sostiene che la esatta corrispondenza tra le somme non fatturate e la quantificazione complessiva risultante dal libro giornale non era stata mai contestata dalla controparte, e in ogni caso che le somme erano state oggetto di specifiche deliberazioni sociali, debitamente e analiticamente richiamate e prodotte;

la curatela del fallimento avanza in verità critiche finalizzate alla revisione del giudizio di fatto, oltre tutto con scarsa congruenza al tenore della motivazione resa dal giudice a quo;

questa Corte ha già avuto modo di precisare che, nelle società consortili costituite a norma dell’art. 2615-ter, pur quando si tratti di società a responsabilità limitata, è sempre consentito, in ragione della causa mutualistica, prevedere statutariamente l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi;

in particolare, l’atto costitutivo (o lo statuto che lo integra) può istituire in capo ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato, ciò non implicando alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali; come pure può rimettere agli amministratori o all’assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell’impresa consortile;

la duplice condizione è individuata nel fatto che (a) si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società e che (b) una siffatta previsione figuri espressamente nel contratto sociale, di modo che l’obbligo del socio possa trovare nelle risultanze di quel bilancio (con i relativi strumenti di controllo) la sua concreta determinazione (v. Cass. n. 122-05);

il tribunale non ha negato, quanto alla società consortile di cui si tratta, l’anzidetta possibilità offerta dalla disciplina speciale – di determinare cioè statutariamente eventuali obblighi di versamento dei soci, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale su ciascuno già gravanti;

il tribunale molto più semplicemente ha stabilito, in punto di fatto, che alcuni oneri consortili, oggetto della pretesa del Fallimento, non erano stati fatturati e non risultavano dalla contabilità, e che per tali oneri le deliberazioni assembleari non risultavano caratterizzate da sufficiente grado di specificazione, in sè e con riferimento a eventuali criteri di ripartizione tra i consorziati;

a fronte di tanto, la curatela con la prima censura obietta che, invece, le scritture contabili (e in particolare il libro giornale) dimostravano la determinazione dei contributi approvati e appostati, sicchè il controcredito si sarebbe basato “su elementi di fatto inconfutabili e chiaramente deducibili dagli atti di causa”;

ciò tuttavia costituisce un mero asserto contrario a quanto accertato dal giudice del merito, e implica alfine, giustappunto, un sindacato di fatto;

dopodichè con la seconda censura la curatela sostiene che non era stata in effetti contestata la corrispondenza tra le somme non fatturate, e comunque riportate in contabilità, e la quantificazione complessiva risultante dai libri prodotti, nè che le somme dette erano state oggetto di “specifiche deliberazioni sociali”;

anche in ciò – deve osservarsi – la ricorrente tradisce l’equivoco, poichè dà per presupposto ciò che invece il tribunale ha negato – vale a dire che le somme risultassero dai libri giornale e che le deliberazioni assembleari fossero caratterizzate da specificità; in tal modo la ricorrente finisce col devolvere in cassazione un sindacato sulla prova, notoriamente incompatibile coi limiti cognitivi della Corte; e del resto, riferendosi al principio di non contestazione, il ricorso non soddisfa neppure il fine di autosufficienza, non risultando specificato in quale sede e modo siano state documentate le circostanze richiamate, nè soprattutto in quale modo si sia difesa sul punto la controparte, onde potersi inferire che le circostanze medesime, attinenti alla specificità delle deliberazioni, si dovessero considerare pacifiche (cfr. Cass. n. 24062-17; Cass. n. 15961-07);

il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace;

si tratta infatti di un ricorso tardivo, poichè inserito nel controricorso spedito per la notifica il 31-1-2014;

per converso il decreto del tribunale è stato depositato e – si dice comunicato a mezzo Pec in data 13-12-2013;

ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., il decreto che definisce l’opposizione al passivo può essere impugnato con ricorso per cassazione nei trenta giorni successivi al giorno in cui esso è comunicato dalla cancelleria alle parti;

discende che il ricorso incidentale è stato interposto tardivamente ed è come tale soggetto al regime generale dell’impugnazione incidentale tardiva, la quale (art. 334 c.p.c.) perde ogni efficacia nel caso in cui, appunto, l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile; le spese processuali vanno poste a integrale carico del Fallimento;

ciò in base al principio secondo il quale, in casi simili (di inammissibilità del ricorso principale e di conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo), la soccombenza è riferibile alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante ogni questione in ordine alla meritevolezza o meno dell’impugnazione incidentale, l’esame della quale è impedito proprio dall’art. 334; donde l’applicazione del principio di causalità con riferimento alla decisione finale evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (v. indicativamente Cass. n. 15881-19, Cass. n. 15220-18, Cass. n. 4074-14);

a sua volta il raddoppio del contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) non si estende, ancora in questi casi, al ricorrente incidentale (v. Cass. n. 1343-19, Cass. n. 1834817).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e senza effetto l’incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il suo ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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