Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27549 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27549 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso 2458-2016 proposto da:
LAURINO VINCENZO, considerato domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO DI SALVIA
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

LA CATTOLICA IMMOBILIARE SRL ;
– intimata –

2017
1889

avverso la sentenza n. 4110/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Data pubblicazione: 21/11/2017

SCODI T T I ;

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Rilevato che:

Cattolica Immobiliare s.p.a. intimò innanzi al Tribunale di Avellino
sfratto per morosità nei confronti di Body Salus di Laurino Vincenzo &
C. s.a.s. in relazione al contratto di locazione di immobile per uso
diverso da quello abitativo stipulato in data 24 aprile 2006. L’intimato

l’immobile era stato locato a Body Perfect s.a.s. di Carmine Laurino &
C. e chiedendo di chiamare in causa quest’ultima. Il giudice ordinò il
rilascio dell’immobile con riserva delle eccezioni. Disposto il
mutamento del rito, l’intimata chiamò in causa Body Perfect. Il
Tribunale adito pronunciò la risoluzione del contratto per
inadempimento di Body Salus. Avverso detta sentenza propose
appello Vincenzo Laurino, già socio accomandatario della Body Salus
estintasi. Con sentenza di data 5 novembre 2015 la Corte d’appello di
Napoli rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, dopo avere
dato conto che l’appellante aveva chiesto di integrare il
contraddittorio nei confronti di Body Perfect e che l’istanza era stata
implicitamente disattesa disponendosi il rinvio per la precisazione
delle conclusioni, non trattandosi di causa inscindibile ed essendo
decorsi i termini per l’impugnazione, che l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva proposta con l’appello era inammissibile in
quanto nuova, avendo Body Salus affermato di avere pagato i canoni
di cui all’intimazione, che era circostanza incompatibile con quella
della permanenza di un altro contratto e con la contestazione della
propria legittimazione, ed avendo con la chiamata del terzo inteso
ottenere la partecipazione in giudizio della Body Perfect quale
precedente conduttrice al solo fine di escludere che la stessa fosse
stata mai morosa e che gli assegni indicati avessero estinto una
precedente debitoria della predetta. Aggiunse che Body Perfect aveva
proposto domanda riconvenzionale di accertamento della vigenza del

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comparve opponendo fra l’altro che a decorrere dal 22 luglio 2004

contratto di locazione da essa stipulato, oltre alla mancanza di
morosità, domanda dichiarata inammissibile dal primo giudice e
senza che dall’appellante fosse stato proposto gravame sul punto,
sicché doveva ritenersi superata la questione della perdurante
vigenza del contratto stipulato da Body Perfect ed acclarata l’efficacia

spazio per dichiarare d’ufficio il difetto di legittimazione passiva,
trattandosi piuttosto di titolarità passiva del rapporto, non rilevabile
d’ufficio.
Ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Laurino, già socio
accomandatario della Body Salus estintasi sulla base di un motivo. E’
stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375,
comma 2, cod. proc. civ..
Considerato che:
con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 331, 106 e 31 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 332 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il
giudice di appello avrebbe dovuto considerare inscindibili le cause
posto che il riconoscimento della vigenza di una locazione avrebbe
comportato l’impossibilità o il carattere viziato dell’altra, con il
conseguente venir meno della morosità che ha determinato lo sfratto,
e che quindi la corte territoriale avrebbe dovuto consentire la
partecipazione al giudizio di Body Perfect.
Il motivo è infondato. Ha accertato il giudice di merito, e la
statuizione non è oggetto d’impugnativa, che la domanda proposta
dal terzo chiamato in causa in ordine al rapporto pregiudicante
(perdurante efficacia della precedente locazione) è stata dichiarata
inammissibile dal giudice di primo grado e che Body Salus non ha
impugnato tale dichiarazione di inammissibilità. Il fatto che mediante
la chiamata in causa del terzo e mediante la domanda

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della locazione stipulata in data 24 aprile 2006, e che non vi era

riconvenzionale proposta da quest’ultimo di accertamento della
vigenza del precedente contratto sia stato trasformato l’accertamento
incidentale in ordine alla questione pregiudiziale della precedente
locazione in controversia avrebbe potuto giustificare l’impugnazione
da parte dell’odierno ricorrente anche riguardo al rapporto

giudizio si sarebbe dovuto svolgere sia nei confronti del locatore che
dell’altro conduttore ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. sotto il
profilo della dipendenza fra cause (cfr. Cass. Sez. U. 4 dicembre
2015, n. 24707, punto 15.4.2. della motivazione). Doveva dunque
l’appellante proporre impugnazione anche con riferimento al rapporto
processuale relativo alla locazione stipulata da Body Perfect per
introdurre il presupposto di applicazione dell’art. 331. Non avendo
l’appellante investito il giudice dell’impugnazione anche con
riferimento al rapporto pregiudicante, secondo quanto accertato dalla
corte territoriale, l’appello deve ritenersi proposto solo con
riferimento al rapporto dipendente e si resta nell’orbita dell’art. 332
cod. proc. civ. (il rapporto pregiudicante resta accertabile nel caso
concreto solo nei limiti della cognizione incidentale perché la
domanda di accertamento relativa alla locazione stipulata da Body
Perfect è stata dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado e
sulla questione della precedente locazione non si è pertanto formato
alcun giudicato). Sul punto sempre il giudice di merito ha accertato
che erano decorsi i termini per notificare l’impugnazione anche nei
confronti di Body Perfect.
Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio
della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

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pregiudicante. Ove una tale impugnazione fosse stata proposta il

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13
Così deciso in Roma il giorno 5 ottobre 2017
Il Presidente
Dott. ssa

ria Margherita Chiarin!

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

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