Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27549 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MAGIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso dall’Avv.

ORLANDO Carlo M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mazzini

114/B presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pucci;

– ricorrente –

contro

B.K. residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/01/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Perugia – Sezione n. 01, in data 24/10/2008, depositata

il 15 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il ricorrente, l’Avv. Carlo Orlando;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso in

conformità alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 6117/2009 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 98/01/2008, pronunziata dalla CTR di Perugia Sezione n. 01 il 24.10.2008 e DEPOSITATA il 15 dicembre 2008.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad ICI degli anni, 2001, 2002 e 2003, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), nonchè per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La Commissione Regionale, nell’accogliere l’appello della contribuente, ha argomentato che l’accertamento era a ritenersi, illegittimo, in quanto basato su criteri e presupposti abnormi, in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

4 – Il primo mezzo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., non appare fondato, evincendosi dall’impugnata sentenza, sia che già con il ricorso di primo grado, la contribuente aveva dedotto l’illegittimità del criterio seguito per l’accertamento del valore dei terreni, sia pure che con l’appello la contribuente aveva tornato a dedurre gli argomenti del primo grado.

La questione posta con il secondo motivo, sembra, invece, possa essere decisa in base al principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l’altro, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l’applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali e1 possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass. n. 9135/2005, n. 16700/2007, n. 6012/2003).

La decisione impugnata, che ha dichiarato illegittimi gli accertamenti, in quanto basati sui criteri fissati dalle norme regolamentari, sembra, allora, aver fatto malgoverno di tale principio.

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio, e definito con declaratoria di rigetto del primo mezzo, per manifesta infondatezza e di accoglimento del secondo motivo, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover accogliere, nei sensi indicati in relazione, il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Umbria, perchè proceda al riesame e quindi, attenendosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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