Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27548 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 28/10/2019), n.27548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14517/2018 r.g. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Avv.

B.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta

in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco Ruvolo, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Giacomo Medici

n. 15.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore R.R.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dall’Avvocato Fabrizio Guerrera, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio

dell’Avvocato Sabina Ciccotti.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, depositata in

data 20.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina – decidendo sul reclamo L. Fall., ex art. 18, presentato da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo e di contestuale dichiarazione di fallimento (in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte) – ha, in accoglimento del proposto reclamo, revocato la predetta sentenza di revoca e disposto la prosecuzione della procedura di concordato.

La Corte di merito ha ricordato, in punto di ricostruzione fattuale della vicenda, che: 1) con ricorso L. Fall., ex art. 18, la (OMISSIS) s.r.l. e il suo creditore Duegi s.r.l. in liquidazione avevano proposto reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ne aveva dichiarato, su richiesta del P.M., il fallimento, revocando, peraltro, l’ammissione alla procedura negoziale della crisi di impresa; 2) la Corte di appello aveva rigettato tuttavia il reclamo, così proposto; 3) avverso tale decisione, la (OMISSIS) e la Duegi avevano, dunque, proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura; 4) che, con sentenza n. 3324/2016, la Corte di Cassazione aveva rigettato il primo motivo di ricorso, accogliendo il terzo e il quarto, con assorbimento degli altri, ed aveva rinviato alla Corte di appello per l’applicazione del seguente principio di diritto: “I pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l’automatica revoca, ai sensi della L. Fall., art. 173, u.c., dell’ammissione alla procedura, la quale consegue solo all’accertamento, che va compiuto dal giudice di merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori in quanto pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato; 5) la Corte di legittimità, nel fissare il principio di diritto, aveva altresì precisato che “il criterio della migliore soddisfazione dei creditori individua, come autorevolmente sottolineato in dottrina, una sorta di clausola generale applicabile in via analogica a tutte le tipologie di concordato quale regola di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura”.

La corte di merito, in applicazione dei predetti principi, ha, dunque, escluso non solo che il compimento dell’atto non autorizzato conduca all’automatica revoca del concordato, ma anche che il disvalore oggettivo di tale atto non sia ricavabile dalla semplice violazione della regola della par condicio, essendo, per contro, ben possibile che il pagamento di crediti anteriori si risolva in un accrescimento, anzichè in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e tenda, dunque, all’obiettivo del loro miglior soddisfacimento. La corte distrettuale ha, inoltre, precisato che poichè l’autorizzazione giudiziale è finalizzata al rispetto della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato – non possono ritenersi atti in frode i pagamenti non autorizzati che non pregiudichino le possibilità di adempimento della proposta e, dunque, di ripartizione dell’attivo tra i creditori, secondo i tempi e le percentuali in essa prevista. Il giudice del reclamo ha, dunque, ulteriormente precisato che i pagamenti per debiti pregressi anteriori all’apertura della procedura di concordato (e parimenti inerenti a debiti successivi) non possano essere qualificati, sempre e comunque, atti in frode, richiedendosi, a tal fine, che la condotta del debitore sia stata rivolta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. La corte territoriale ha evidenziato che la (OMISSIS), dopo essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 19.05.2011, aveva effettuato tra il dicembre 2011 ed il 12 maggio 2012 pagamenti per il complessivo importo di Euro 100.000,00 a fronte di un fabbisogno concordatario di circa 13 milioni di Euro, dovendosi tuttavia ritenere che i pagamenti effettuati (e non autorizzati) erano stati utilizzati per prestazioni correlate alla procedura di concordato e, comunque, per garantire la conservazione dei beni e la continuità aziendale, con conseguente necessità di annullare il provvedimento di revoca del concordato e di revocare la dichiarazione di fallimento.

2. La sentenza, pubblicata il 20.4.2018, è stata impugnata dal Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 167,168 e 173 – si duole del fatto che la corte di appello si era solo parzialmente e sommariamente adeguata al principio di diritto affermato dalla corte di legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio, omettendo, in difformità a quanto statuito, di effettuare una compiuta indagine dei singoli pagamenti e limitandosi ad applicare il principio della modesta entità dei pagamenti rispetto al fabbisogno concordatario.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia che – in violazione di quanto disposto nella sentenza di annullamento con rinvio e nonostante la specifica contestazione sollevata sul punto da parte della curatela (anche in sede di riassunzione del giudizio, dopo la sentenza caducatoria della Cassazione) – la Corte di merito aveva omesso di esaminare, ai fini di vagliare la fondatezza della domanda di revoca L. Fall., ex art. 173, dell’ammissione alla procedura negoziale, i seguenti comportamenti adottati dalla società debitrice, dopo l’apertura della procedura concorsuale minore ed integranti atti in frode e, comunque, atti di straordinaria amministrazione richiedenti autorizzazione giudiziale: a) la mancata comunicazione della pendenza di procedimenti monitori sorti successivamente alla domanda di concordato; b) l’assunzione di tre dipendenti; c) il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

3. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

3.1 Il primo motivo di censura è in realtà inammissibile per come formulato. Va precisato che – a fronte di una motivazione che ha reso applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio sopra ricordata – la parte ricorrente si duole, in modo del tutto generico, della mancanza di specificità e di approfondimento della corte territoriale in ordine ai singoli pagamenti non autorizzati e, comunque, con valutazioni volte inammissibilmente a richiedere alla Corte di legittimità un nuovo scrutinio di merito, in ordine alla dedotta incidenza negativa dei predetti atti sulla possibilità di adempimento degli obblighi concordatari e sulla migliore soddisfazione dei creditori.

Senza contare che la parte ricorrente, censurando la motivazione impugnata in ordine al profilo della corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, non coglie neanche l’altra ratio decidendi posta a sostegno della dichiarata legittimità degli atti censurati dal commissario giudiziale, e cioè la finalità conservativa del patrimonio aziendale raggiunta dai predetti pagamenti, concentrando l’attenzione solo sul profilo della mancanza dell’autorizzazione giudiziale in relazione ad atti e pagamenti ritenuti di straordinaria amministrazione e, così, evidenziando e rafforzando, viepiù, il giudizio di complessiva inammissibilità della censura in tal modo proposta.

3.2 Il secondo motivo è invece fondato.

Osserva la Corte che, il giudice di appello, violando il dictum contenuto nella sentenza caducatoria emessa da questa Corte, non ha preso in considerazione le ulteriori censure che erano state sollevate già nelle fasi di merito dalla curatela fallimentare per sostenere la fondatezza della domanda di revoca L. Fall., ex art. 173, del concordato preventivo, omettendo di esaminare fatti decisivi per la detta valutazione giudiziale perchè riguardanti atti descritti dagli organi delle procedure concorsuali come in frode ai creditori e comunque di straordinaria amministrazione suscettibili di autorizzazione giudiziale, e ciò con particolare riferimento, da un lato, alla mancata comunicazione della pendenza di procedimenti monitori sorti successivamente alla domanda di concordato e, dall’altro, alla denunciata assunzione di tre dipendenti ed al compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione attraverso la compensazione di crediti infragruppo volta all’acquisizione della partecipazione totalitaria delle società controllate (operazione quest’ultima per la quale si è aperta una indagine penale per la corrispondente ipotesi delittuosa di bancarotta fraudolenta).

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame dei predetti profili di valutazione del giudizio di revoca del concordato preventivo, pretermessi invece nella sentenza qui impugnata.

Le spese del giudizio di legittimità vengono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA