Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27548 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.V. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. VILLANI Maurizio,

domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata nei relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 414/24/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce n. 24, in data

19/11/2007 depositata il 31 dicembre 2007.

Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 13 ottobre

2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3678/2009 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 414/24/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Lecce n. 24, il 19.11.2007 e DEPOSITATA il 31 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistenti i presupposti giustificativi della pretesa impositiva.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini IRPEF ed ILOR per l’anno 1987, si articola in tre mezzi, con i quali si deduce insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e art. 6.

3 – L’Agenzia Entrate non ha svolto difese in questa sede.

4-1 primi due mezzi, avuto riguardo all’intima connessione, possono esaminarsi congiuntamente e valutarsi tenendo conto del principio secondo cui “In tema di IVA, nel caso di contestazione di indebita detrazione di fatture, perchè relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni IVA deve essere fornita dal contribuente con l’esibizione dei documenti contabili legittimanti, in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita e, conseguentemente, l’ufficio può recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta” (Cass. n. 27341/2005; n. 18710/2005; n. 11109/2003, n. 5717/2007, n. 6378/2006).

Peraltro, l’impugnata sentenza, con motivazione corretta sotto il profilo logico-formale, e quindi non sindacabile in sede di legittimità, ha fatto applicazione di tale principio, avendo esaminato le risultanze processuali, e verificato che il contribuente aveva “beneficiato di fatture per operazioni inesistenti”, stante che era emerso, sia che i pagamenti non trovavano “conferma e coincidenza tra le due contabilità”, sia pure che la portata utile del mezzo di trasporto indicato non era tale da giustificare le quantità di merce che si assumeva essere state vendute e trasportate.

Oltretutto, le doglianze formulate con il ricorso, risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto esaminati e valutati dal giudice di merito, si pongono in contrasto con il condiviso e consolidato principio secondo cui “in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito” (Cass. n. 11462/04; n. 2090/04).

L’ulteriore profilo di doglianza, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1 e art. 6, ed il relativo quesito, sembrano inammissibili, sia in quanto trattasi di motivo nuovo, perchè proposto per la prima volta in questa sede, sia pure perchè investe direttamente l’avviso di accertamento, mentre oggetto del ricorso per cassazione è la sentenza di appello.

5 – Si propone, dunque, essendo l’impugnata decisione in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dei principi desumibili dalle citate pronunce, il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte;

Vista la relazione, il ricorso, l’atto di mera costituzione dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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