Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27547 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27547 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 5392-2016 proposto da:
LA FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA,

in

persona del Presidente p.t. Dott. GIANLUCA GAETANI
DELL’AQUILA D’ARAGONA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ARTURO UMBERTO MEC giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente 201’7
1835

contro

ASL DI NAPOLI l CENTRO, in persona del Commissario
straordinario, Dott. RENATO PIZZUTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso
lo studio dell’avvocato LUDOVICA POGGI, rappresentata

1

Data pubblicazione: 21/11/2017

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CACCAVALE giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 286/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 20/01/2015;

consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso proposto dalla Fondazione Santa Maria
della Misericordia;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
Fatti di causa

Il Tribunale di Napoli con sentenza 12.11.2010 in parziale accoglimento della
opposizione proposta da ASL Napoli 1 Centro, revocava il decreto ingiuntivo
emesso a favore di Fondazione S. Maria della misericordia per il pagamento di
rese

nell’ottobre 2008 a favore degli assistiti del SSR, e conclannovu l’ente pubblico
al pagamento in favore della Fondazione del minore importo dì C 83.631,23.

In totale riforma della decisione la Corte d’appello di Napoli, con sentenza
20.1.2015 n. 286, accoglieva l’appello della ASL e, ritenendo esclusa la natura
di ente pubblico della Fondazione che rimaneva in conseguenza assoggetta,
giusta accordo sottoscritto in data 7.10.2008, alla disciplina della “regressione
tariffaria” prevista dal Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria, dalla
delibera DGRC n. 1272/2003 -che aveva fissato i tetti massimi per macroaree
e per singola ASL-, dalla delibera DGRC n. 517/2007 e dalla delibera regionale
n. 1268/2008, accertava lo sforamento per l’anno 2008 del budget di spesa
previsto per le prestazioni erogabili dalla Fondazione, ritenendo pertanto
legittima la nota di credito per C 279.535,68 emessa dalla ASL, e revocando in
conseguenza il decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla
Fondazione che ha dedotto quattro motivi.
Resiste con controricorso la ASL
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte
Ragioni della decisione

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Esame dei motivi di ricorso.
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RG n. 5392/2016
ric.Fondazione S.Maria della Misericordia c/ASL Napoli I Centro

Ste

est.
livieri

corrispettivi per prestazioni di odontoiatria ed otopantomografía

Primo motivo: violazione Dlgs n. 502/1992 e legge regionale n. 32/1994
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente svolge ampia dissertazione in ordine alle modalità di istituzione
della Fondazione, persona giuridica, che aveva assunto lo svolgimento delle
attività precedentemente esercitate dall’Ente Pio Monte della Misericordia ed
alla disciplina normativa dell’accreditamento provvisorio per affermare che la

tuttavia, mai smentita dalla Corte d’appello che anzi proprio su tale qualifica ha
ritenuto assoggettabile anche la Fondazione al regime della regressione
tariffaria. La circostanza dedotta dalla ricorrente che la Fondazione aveva
stipulato protocolli d’intesa con la ASL

“per la erogazione , con oneri a carico

del SSR, di prestazioni odontoiatriche in favore degli utenti della ASL Napoli 1
Centro”, prevedendo altresì che il personale sanitario fosse integrato con
medici specializzati dipendenti della stessa ASL e che -pertanto- dovesse
essere tenuta anche una contabilità separata (distinta da quella delle altre
strutture private accreditate, non integrate da personale medico della ASL),
non dimostra affatto -come vorrebbe la ricorrente- il riconoscimento (che può
avvenire solo per legge) della natura pubblica dell’ente-Fondazione, né tanto
meno la esistenza di deroghe -che peraltro esulano dalle competenze della
ASL in quanto demandate in via esclusiva alla potestà amministrativa e
regolamentare della regione- al principio della regressione tariffaria definito dal
Piano regionale di rientro del disavanzo della spesa sanitaria.
La ricorrente, peraltro, non svolge alcuna specifica critica alla statuizione della
Corte d’appello secondo cui la natura pubblica della Fondazione rimaneva
esclusa dalla delibera n. 2899/1998 di “presa d’atto del Protocollo d’intesa” per
la costituzione del centro di cure odontoiatriche, che richiamava espressamente
le disposizioni della legge regionale della Campania n. 32/1994 e la legge n.
502/1992 che prevedevano la possibilità di integrazione del personale delle
strutture private convenzionate (poi accreditate) con personale dipendente

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RG n. 5392/2016
ric.Fondazione S.Maria della Misericordia c/ASL Napoli I Centro

Co
t.
Stefano O ivieri

Fondazione era da qualificare come organismo accreditato, circostanza questa,

pubblico, senza tuttavia modificare la disciplina dell’accreditamento e delle
remunerazione tariffaria.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione artt. 1362 e 1370 c.c.
Il motivo è inammissibile ed anche infondato.

interpretato il contratto stipulato tra la Fondazione e la ASL che accedeva alla
delibera della Regione Campania n. 1268/ 2008 in quanto avrebbe omesso di
rinvenire il significato del testo contrattuale alla stregua anche del
comportamento tenuto dalle parti, per tale indicando la modalità di liquidazione
delle prestazioni erogate mediante “l’utilizzo di fondi iscritti in un capitolo di
spesa di bilancio differenziato rispetto a quello identificato per le strutture
accreditate”, da cui doveva evincersi che -se pure il contratto prevedeva
l’assoggettamento ai limiti della spesa sanitaria disposti per la struttura
accreditata ed alla conseguente disciplina della regressione tariffaria- tuttavia
tale disposizione contrattuale doveva intendersi recessiva rispetto al descritto
comportamento della parti.
Orbene colui che impugna per cassazione l’applicazione dei criteri ermeneutici
del contenuto di un accordo negoziale, onde osservare i requisiti di
ammissibilità prescritti dall’art. 366 col nn. 4 e 6 c.p.c. è tenuto a riprodurre
specificamente nel motivo d ricorso il testo dell’accordo -asseritamenteerroneamente interpretato dal Giudice di merito, così da consentire alla Corte
se sussistano o meno in concreto margini di equivocità nelle parole testuali tali
da richiedere una ricerca ulteriore della volontà negoziale in quanto il mero
criterio cd. letterale ex art. 1362 comma 1 c.c. non risulta di per sè appagante.
Ad analogo adempimento è onerato colui che contesta la omessa applicazione
del criterio di cui all’art. 1370 c.c., dovendo supportare la critica attraverso la
dimostrazione che l’accordo deve ascriversi alla categoria dei contratti cd. di

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RG n. 5392/2016
ric.Fondazione S.Maria della Misericordia c/ASL Napoli I Centro

Co
Stefano Iivieri

La ricorrente assume che la Corte d’appello non avrebbe correttamente

massa, predisposti attraverso moduli e formulari, ovvero che la clausola
oggetto di interpretazione sia inserita nelle Condizioni generali di contratto.
La mancata trascrizione del testo dell’accordo, così come la indicazione dei
documenti attestanti la asserita peculiare modalità di contabilizzazione dei
corrispettivi, determina la inammissibilità della censura per difetto degli indicati
requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c.. La censura è altresì infondata, in quanto

ASL attingendo da un fondo di bilancio apposito, non dimostra l’ipotizzata
deroga al regime tariffario fondato sui tetti di spesa assegnati alle singole
strutture accreditate.

Terzo motivo : violazione della delibera della Giunta regionale della Campania

n. 1268/2008
Il motivo è inammissibile in quanto la violazione deducibile in sede di
legittimità è solo quella che attiene a norme di diritto e non anche a
provvedimenti amministrativi sia pure generali.
Il motivo è inammissibile anche perché non coglie la “ratio decidendi” : la
ricorrente infatti censura la sentenza perché avrebbe omesso di considerare
che la regressione tariffaria non era applicabile alla Fondazione, in quanto la
stessa delibere n. 1268/2008 della DGRC prevedeva che la ASL effettuasse
tempestivamente le verifiche del superamento del limite di prestazioni
assegnate alla struttura accreditata, mentre nel caso di specie tale
accertamento era intervenuto solo con notevole ritardo.
La Corte d’appello non ha affatto asserito -come sembra ritenere la ricorrenteche la ASL non fosse incorsa nell’ inadempimento degli obblighi di
monitoraggio ed informativa indicati nella delibera regionale, ha piuttosto
affermato che il ritardo -implicitamente da ritenersi colpevole – della ASL non
determinava alcuna “decadenza” dal potere di verifica del superamento dei
tetti di spesa imposti dalla delibera regionale per il 2008, né tanto meno
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RG n. 5392/2016
ric.Fondazione S.Maria della Misericordia c/ASL Napoli I Centro

Co
Stefan

est.
vieri

la mera allegazione che le prestazioni della Fondazione erano liquidate dalla

determinava l’obbligo per l’ente pubblico di remunerare prestazioni oltre le
risorse finanziarie disponibili, come peraltro confermato dalla copiosa e
consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, richiamata anche dalla
controricorrente (altra e diversa questione, che non riguarda la presente
controversia, è se dalla condotta della ASL insorga, a causa della ritardata
verifica, la responsabilità civile per gli eventuali danni subiti dalla struttura

Quarto motivo: vizio di omissione di un fatto decisivo ex art. 360 col n. 5
c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
Non è chiaro se la ricorrente, pur deducendo l’errore di fa , lamenti invece la
omissione di pronuncia della Corte d’appello sulla eccezione di merito
concernente il calcolo della percentuale della regressione tariffaria. In tal caso,
tuttavia, la ricorrente: a) avrebbe dovuto specificamente indicare se tale
eccezione era stata ritualmente “riproposta” ex art. 346 c.p.c. nella comparsa
di risposta depositata in grado di appello (mentre dal motivo in esame si
evince soltanto che la Fondazione aderendo alla eccezione proposta dalla ASL
aveva ridotto la originaria pretesa monitoria limitando l’ammontare del
corrispettivo alle sole prestazioni non erogate dal personale medico dipendente
pubblico) e comunque fornire gli elementi dimostrativi dell’errore di calcolo,
nella specie anapoditticamente affermato, non essendo rinvenibile il
fondamento normativo della asserzione secondo cui le prestazioni a carico del
SSR, in caso di struttura privata accreditata ed integrata da personale pubblico
“aggregato”, possono essere erogate oltre il budget assegnato alla singola
struttura accreditata, non dovendo ritenersi riconnprese nei limiti di tetto di
spesa tutte le prestazioni eseguite dal personale medico dipendente dalla ASL;
b) avrebbe dovuto censurare la sentenza in relazione al vizio di nullità

t

processuale ex art. 3 60col n. 4 c.p.c. e non quindi per asserito “errore di

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ric.Fondazione S.Maria della Misericordia c/ASL Napoli I Centro

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est.
Stefano Itivieri

accreditata per lesione dell’incolpevole affidamento).

fatto”: l’erronea indicazione del parametro alla stregua del quale deve essere
condotto il sindacato di legittimità comporta la inammissibilità della censura.
Se, invece, la ricorrente avesse inteso impugnare la sentenza in relazione al
parametro individuato dall’art. 360co1 n. 5 c.p.c., allora difetta del tutto la
indicazione del “fatto storico”, dimostrato in giudizio, tale che se considerato
dal Giudice di merito avrebbe determinato con certezza un diverso esito della

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente è tenuta
a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate un dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma il 28/09 /2017

controversia.

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