Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27546 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.30/12/2016), n. 27546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26756/2015 proposto da:
GENIALE MACCHINE S.R.L., C.F. e P.IVA (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE POLA 9, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
SANTONASTASO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSINIO AMATO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A. – Agente della riscossione, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GINALUCA TRETOLA, in virtù di mandato in calce al
ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3556/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 24/02/2015 e depositata il
16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha subito iscrizione di ipoteca su immobili di sua proprietà per il mancato pagamento, tra l’altro, di tributi di natura varia (oltre che di sanzioni amministrative).
Ha contestato tale iscrizione adducendo nullità nella notifica delle cartelle esattoriali nonchè decadenza dell’Agenzia dal potere di produrre documentazione a sostegno della notifica, essendosi costituita tardivamente nel giudizio di primo grado.
La CTR ha respinto il ricorso ritenendo che l’Agenzia, pur costituitasi tardivamente, non è decaduta dal potere di produrre comunque la documentazione relativa alla notifica delle cartelle, e che quest’ultima avvenuta validamente, salvo irregolarità formali non comportanti nullità.
La società ricorre avverso tale decisione con tre motivi. Si sono costituiti con controricorso sia Equitalia che l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo la società si duole della circostanza che la CTR ha ritenuto valida la produzione documentale, pur essendosi l’Agenzia costituita tardivamente. Avrebbe dovuto invece, correttamente interpretando la L. n. 546 del 1992, art. 32, affermare la decadenza dalla prova, come conseguenza della tardiva costituzione in giudizio. Il motivo e infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicchè, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonchè di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32 (Sez. 5, n. 6734 del 2015; Sez. 5 n. 18962 del 2005; Cass. N. 3661/2015; Cass. N. 655 del 2014; Cass. N. 20109/2012).
Il secondo motivo fa valere una generica violazione di legge da parte della CTR che avrebbe ritenuto meramente irregolari e non già nulle le notifiche delle cartelle esattoriali. Il motivo, prima che infondato, è inammissibile.
Invero, la ricorrente propone censure già fatte nella fase di merito, senza però indicare per ciascuna di esse quale sia la norma violata, e soprattutto coinvolgendo in un unico motivo violazioni di norme diverse sul procedimento di notifica.
Ad ogni modo, il fatto che il postino non abbia sottoscritto, o che abbia indicato il destinatario come persona fisica anzichè giuridica, sono tutte difformità che non rendono nulla la notificazione, la quale è giunta comunque al destinatario, che ha firmato per ricevuta.
Ed infine, se pure si tratta di casi di nullità, di certo sono stati sanati dalla costituzione in giudizio e dalle difese svolte dal ricorrente, cosi che l’atto ha raggiunto lo scopo nonostante le denunciate irregolarità.
Il terzo motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia mancata pronuncia sulla eccezione di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ma non riporta in che termini questa eccezione era stata svolta in modo che si possa verificare se almeno implicitamente è stata rigettata. Infatti, è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte. (Sez., 2, n. 17049 del 2015; Sez. U 15781 del 2005)).
Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive 5600,00 Euro, oltre alle spese prenotate a debito per l’Agenzia e oltre a Euro 200,00 per borsuali nonchè alle spese generali e agli oneri di legge per Equitalia. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016