Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27546 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 28/10/2019), n.27546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20613-2015 r.g. proposto da:

V.G., (cod. fisc. (OMISSIS)) e V.S. (cod. fisc.

(OMISSIS)), quest’ultimo nella qualità di cessionario del credito,

rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dall’Avvocato Federico Viero, con cui elettivamente

domicilia in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio

dell’Avvocato Andrea Graziani.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Dott.

M.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a

margine del controricorso, dagli Avvocati Laura Carrucciu e Simone

Ciccotti, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Lucrezio Caro

n. 62, presso lo studio dell’Avvocato Ciccotti.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Vicenza, depositato in data

19.7.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da V.G. e V.S. contro Fallimento (OMISSIS) s.r.l., avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del privilegio speciale immobiliare previsto dall’art. 2775 bis c.c., relativamente alla somma pari ad Euro 50.000 corrispondente alla caparra confirmatoria versata dal promittente acquirente alla società fallita, già promittente alienante (somma ammessa al passivo fallimentare, invece, in via chirografaria).

Il tribunale ha ricordato, in premessa, che: a) V.G. e V.S. (nella predetta qualità di promittenti acquirenti) avevano impugnato lo stato passivo, dolendosi del mancato riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2645 bis c.c., perchè il g.d. aveva ritenuto decisiva la circostanza del decorso di tre anni dalla trascrizione del preliminare, senza che fosse stata intrapresa azione di esecuzione in forma specifica; b) il g.d. aveva evidenziato, nel provvedimento ammissivo, che l’art. 2775 bis c.c., subordina il riconoscimento del privilegio in esame al fatto che gli effetti della trascrizione del preliminare non siano ancora spirati, ciò che avviene, in forza dell’art. 2645 bis c.c., se entro un anno dal termine stabilito per l’adempimento e, comunque, entro tre anni dalla trascrizione del preliminare non vengano trascritti o il contratto definitivo ovvero la sentenza che vi tiene luogo ex art. 2932 c.c.; c) in sede di prima verifica del passivo, il giudice fallimentare aveva accertato che nessuna delle due condizioni sopra ricordate si era avverata e che non era rilevante l’art. 2966 c.c., norma a mente della quale la decadenza sarebbe impedita, in caso di diritti disponibili, dal riconoscimento del diritto da parte del controinteressato.

Il tribunale, nell’accogliere la ricostruzione giuridica del g.d., ha precisato che le norme di legge, le quali attribuiscono privilegi, non sono norme che attengono a diritti disponibili, essendo dirette a regolare il conflitto tra creditori e le modalità di attuazione della par condicio creditorum e che, peraltro, limitando l’analisi ai soli effetti della trascrizione (che è istituto volto a regolare conflitti non già tra le parti del contratto, ma rispetto ai terzi), le relative decadenze non possono essere impedite da condotte delle parti del contratto preliminare, diverse da quelle tipizzate dal legislatore (ossia le trascrizioni ivi previste), rimanendo il resto estraneo alla sfera di conoscibilità e di dominio dei terzi.

2. Il decreto, pubblicato il 19.7.2015, è stato impugnato da V.G. e V.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta errata applicazione dell’art. 2645 bis c.c.. Osserva la parte ricorrente che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca, comunque, esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652 c.c., comma 1, n. 2. Si evidenzia, inoltre, che la motivazione impugnata aveva erroneamente ritenuto che la decadenza prevista scatti se, entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non siano trascritti o il contratto definitivo ovvero la sentenza che vi tiene luogo ex art. 2932 c.c., dimenticando, tuttavia, la seconda ipotesi prevista dell’art. 2645 bis c.c., comma 3, che conserva gli effetti della trascrizione del preliminare anche quando sia stata trascritta la relativa domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.. Si osserva, dunque, che la motivazione impugnata è errata, avendo trascurato di valutare proprio il disposto normativo di cui alla seconda ipotesi sopra ricordata, nella quale la decadenza triennale degli effetti della trascrizione del preliminare viene impedita dall’intervenuta trascrizione della relativa domanda giudiziale volta alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, ai sensi dell’art. 2652 c.c., comma 1, n. 2.

2. Con il secondo motivo si deduce l’errata applicazione dell’art. 2966 c.c. e l’omessa applicazione della L. Fall., art. 72. Si evidenzia che, conformemente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, le norme in tema di privilegi non attengono a diritti disponibili, osservando, tuttavia, che l’art. 2966 c.c., non è una norma in materia di privilegi, ma in materia di decadenza e con la conseguenza che quella che viene impedita dal riconoscimento del diritto è la decadenza prevista dall’art. 2645 bis c.c., che è norma in materia di trascrizione e non di privilegi. Si osserva ancora che la circostanza che il riconoscimento del diritto faccia insorgere un credito privilegiato, ai sensi dell’art. 2775 bis c.c., rappresenta una conseguenza dell’atto dispositivo, ma non già la causa del privilegio, dovendosi riconoscere che il privilegio non sorge in virtù dell’avvenuto riconoscimento del diritto, bensì in forza della pubblicità costitutiva fornita dalla trascrizione del preliminare, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 2745 c.c.. Si evidenzia, ancora, che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare, avvenuta in data 15.02.2002, non erano, dunque, cessati alla data della dichiarazione del fallimento.

3. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito precisate.

3.1 Già il primo motivo di censura è fondato.

Non è in dubbio, perchè circostanza neanche fattualmente contestata dal controricorrente, che, da un lato, in data 15.2.2002 è stato trascritto il contratto preliminare di compravendita immobiliare intercorso tra V.G. e la società (OMISSIS) s.r.l. in bonis (contratto datato 24.1.2002) e che, dall’altro, in data 30.12.2004 è stata trascritta la domanda ex art. 2932 c.c., azionata in via riconvenzionale da (OMISSIS) s.r.l. (allora D.B.D. solution s.r.l.) nei confronti di V.G. nel corso della causa introdotta da G. e R., causa volta ad accertare la simulazione del predetto contratto preliminare.

Se così è, allora risulta rispettato il dettato normativo di cui dell’art. 2645 c.c., comma 3, laddove prevede la conservazione degli effetti della trascrizione del preliminare nella ipotesi in cui si addivenga, nel triennio dalla trascrizione, alla trascrizione della domanda giudiziale rivolta alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, ai sensi dell’art. 2932 c.c..

3.2 Ma anche il secondo motivo di censura merita positivo apprezzamento. Non è infatti condivisibile che non si fossero prodotti gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale volta alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, ai sensi dell’art. 2652 c.c., comma 1, n. 2, sol perchè non era stato V.G., (oggi) ricorrente e (prima) promittente acquirente, ad adempiere alla relativa incombenza. Ed invero, l’art. 2645 bis c.c., non specifica affatto chi debba provvedere alla trascrizione della domanda proposta ex art. 2932 c.c., nè lo specifica il sopra richiamato art. 2652, comma 1, n. 2, nel sancire l’effetto prenotativo della trascrizione di tale domanda.

Deve osservarsi, sul punto da ultimo in esame, che le norme in materia di trascrizione non sono poste a tutela dei diritti delle parti negoziali, quanto piuttosto a tutela della certezza delle situazioni giuridiche interessate dagli effetti prenotativi derivanti da una saldata catena di trascrizioni.

In realtà, gli effetti della trascrizione del contratto preliminare qui in discussione non erano affatto cessati alla data della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., proprio perchè quest’ultima (avente causa di V.G.) aveva trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica del medesimo contratto.

Deve, peraltro, osservarsi che il “riconoscimento del diritto” vantato dall’odierno ricorrente V.G. (nel senso, tra breve chiarito) deve ritenersi pacificamente avvenuto per il fatto che la società (OMISSIS) s.r.l., in bonis, a fronte delle pretese azionate nei suoi confronti da G.R. e R.G., avesse, essa per prima, chiesto l’esecuzione in forma specifica del ridetto contratto preliminare stipulato con V.G.. E ciò con l’ulteriore corollario che la decadenza prevista dall’art. 2645 bis c.c., comma 3, risulta, comunque, impedita dal riconoscimento del diritto azionato giudizialmente dalla detta società in bonis e sottostante alla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2652 c.c., comma 1, n. 2. E ciò con l’ulteriore necessaria precisazione che il privilegio di cui all’art. 2775 bis c.c., non trova la sua fonte nel predetto “riconoscimento” (che integra solo gli effetti impeditivi della sopra menzionata decadenza, prevista dell’art. 2645 bis c.c., comma 3), quanto piuttosto nei presupposti applicativi disciplinati dall’art. 2775 bis c.c., qui ricorrenti e neanche oggetto di contestazione tra le parti.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Vicenza che applicherà i principi sopra esposti.

Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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