Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27545 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.30/12/2016), n. 27545
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14239/2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già Ferito Sicilia S.p.A. C.F.
(OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA,
19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSO GALLO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA CONCETTA DI STEFANO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3825/24/2014 della COMMISSIONRE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, emessa il 12/11/2014 e depositata il
11/12/9014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito l’Avvocato Stefania Di Stefani (delega Avvocato Accursio
Gallo), per la ricorrente, che chiede l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Giovanni Guercio (delega Avvocato Maria Concetta Di
Stefano), per la controricorrente, che si riporta agli scritti.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, agente della riscossione per la Sicilia, impugna la decisione della CTR che ha ritenuto non correttamente notificato l’avviso di iscrizione ipoteca, ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
Secondo la corte di merito, il notificatore avrebbe potuto notificare ai sensi del citato articolo, solo dopo avere svolto adeguate ricerche del destinatario, all’esito delle quali quest’ultimo fosse risultato irreperibile. Ricerche che, secondo la CTR, non sarebbero, invece, state adeguate.
Il concessionario ricorre avverso tale pronuncia con un solo motivo, con cui lamenta l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si è costituito il contribuente, con controricorso.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente si duole del fatto che la CTR ha apoditticamente ritenuto che il notificatore non ha fatto adeguate ricerche prima di ritenere irreperibile il destinatario e dunque prima di notificare ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
Invero, il notificatore ha attestato nella relata di avere svolto le ricerche necessarie a trovare il destinatario, e tale attestazione, riguardando attività compiute da un pubblico ufficiale, fa prova fino a querela di falso. La CTR nel ritenere invece che le ricerche non sono state sufficienti ha, da un lato, violato la regola sul valore fidefacente di quell’attestazione; ma soprattuto, per altro verso, ha mancato di considerare un fatto decisivo per la controversia, quale e quello della suddetta attestazione. Nel ritenere non effettuate le ricerche o non effettuate adeguatamente, la CTR ha omesso di considerare che invece l’effettuazione delle ricerche era un fatto attestato dal notificatore.
Il fatto (ossia attestazione di ricerche effettuate) era altresì decisivo, in quanto ad averlo considerato la CTR avrebbe ritenuto validamente esperita la procedura ex art. 140 c.p.c..
Il ricorso va accolto, ma avendo la sentenza impugnata deciso su un motivo preliminare, e dunque avendo omesso il merito, va disposto rinvio alla stessa CTR in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016