Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27544 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12435/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 88, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona della Responsabile

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che lo

rappresenta e difende giusto mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE PALOMBARA SABINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6775/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 21/10/2014 e depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’avvocato Raffaele Sperati, per il ricorrente, che si riporta

alla memoria.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha ricevuto, nel 2012, cartella esattoriale per il pagamento dell’ICI relativamente ad un immobile sito in (OMISSIS), per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Ha impugnato la cartella per motivi formali, e soprattuto per omessa previa notifica degli avvisi di accertamento.

Entrambi i giudici di merito hanno rigettato domanda, ritenendo, al contrario, che gli avvisi sono stati notificati in epoca anteriore alla cartelli, oltre che tempestivamente.

La CTR ha difatti ritenuto che “dagli atti emerge che la cartella esattoriale è stata preceduta da avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati. La regolare notificazione dei prodromi avvisi di accertamento risulta confermata dalle stesse ammissioni del sig. C.”. Il ricorrente ricorre avverso tale decisione con due motivi. Si è costituita solo Equitalia con controricorso.

I motivi di ricorso sono inammissibili.

Con il primo dei due, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Afferma invero che gli avvisi di accertamento dell’ICI non sono mai stati notificati. Non dice tuttavia quale è la violazione di legge, ossia quale è stata l’erronea interpretazione da parte della CTR dell’art. 19 cit., e quale quella invece corretta. Del resto, pur lamentando violazione di tale norma, nel corso del motivo invoca una corretta interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Ma, anche rispetto a tale norma non risulta quale sia l’erronea interpretazione denunciata. E’ illustrata in ricorso la procedura che tale norma impone per la notificazione, ma non è detto se la CTR ne abbia dato un’interpretazione diversa nella fattispecie, e soprattutto un’interpretazione scorretta. Ossia, non si denuncia erronea affermazione dell’avvenuta notifica, per via dell’erronea interpretazione della norma.

Piuttosto, il motivo si traduce in una contestazione di un fatto (l’avvenuta notifica degli avvisi) non censurabile in Cassazione.

Senza contare che quanto all’ultimo periodo del motivo in questione con cui viene denunciata la omessa notifica non già degli avvisi ma della stessa cartella, l’inammissibilità deriva dalla novità della censura, mai fatta prima nei gradi di merito.

Stessa conclusione deve assumersi per il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nella circostanza che gli atti sarebbero stati notificati a Caltanissetta dove egli non risiedeva più. La considerazione di tale fatto avrebbe portato a ritenere inesistente la notifica degli avvisi. Tuttavia, a parte la circostanza per cui un tale evento, ossia l’avvenuta notifica in luogo di cessata residenza del destinatario, non pare emergere dal ricorso come fatto introdotto in giudizio dal ricorrente e mai considerato dai giudici; a parte ciò, la CTR ha ritenuto avvenuta regolarmente la notifica anche sulla base delle ammissioni fatte dal ricorrente nella sua corrispondenza con il Comune di Palombara Sabina, con ciò dimostrando di avere eventualmente risolto la questione.

Infine, si tratta di un fatto non decisivo. Invero il ricorrente, ritiene che la CTR, se avesse considerato che egli a Caltanissetta, dove sarebbe stata effettuata la notifica, non risiedeva più, avrebbe certamente ritenuto inesistente la notifica anzichè nulla e dunque non sanabile.

E tuttavia, da insegnamento delle Sezioni Uniti, si ricava che il luogo di consegna della notifica, anche se non ha alcun collegamento con il destinatario non è elemento essenziale dell’atto tale da rendere la notifica inesistente (Sez. u. n. 14916 del 2016).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore di Equitalia, delle spese del presente giudizio liquidate nella somma di 5600,00 Euro (di cui Euro 200 per borsuali), oltre alle spese generali e agli oneri di legge dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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