Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27544 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 28/10/2019), n.27544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16143/2017 r.g. proposto da:

L.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Prof. Mariacarla Giorgetti, con cui elettivamente domicilia in Roma,

alla Via Cicerone n. 62, presso lo studio dell’Avvocato Annamaria

Dimauro;

– ricorrente –

contro

IBL – ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A., (p. iva (OMISSIS)), con

sede in Roma, alla via XX Settembre n. 30, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale allegata in calce al controricorso, dagli Avvocati Pia

Maria Berruti e Carlo Natale, con i quali elettivamente domicilia

presso lo studio della prima in Roma, alla via dei Condotti n. 91;

– controricorrente –

contro

ROVIGO BANCA CREDITO COOPERATIVO, (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore; DANUBIO

S.R.L. UNIPERSONALE, (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in Roma, alla

via Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimate –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROVIGO depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Luisa De Renzis, che ha chiesto fissarsi la pubblica udienza per la

discussione della controversia.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L.L. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Rovigo il 10 aprile 2017, reiettivo del reclamo dal primo promosso contro il decreto del 13 dicembre 2016 con cui lo stesso tribunale, in composizione monocratica, aveva respinto l’istanza di omologazione del piano da lui proposto nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, come integrata dalla L. n. 221 del 2012. Resiste, con controricorso, la IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., formulando, tra l’altro, un’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti richiesti dall’art. 111 Cost.. Non hanno, invece, svolto difese, in questa sede, la Rovigo Banca Credito Cooperativo e la Danubio s.r.l. unipersonale. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, il tribunale rovigino: i) ha disatteso l’assunto del reclamante secondo cui la struttura del piano proposto doveva essere accostata a quella del concordato “in garanzia”, piuttosto che a quella del concordato “in continuità”, con conseguente inutilizzabilità della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, e, per l’effetto, ha ritenuto “priva di pregio l’eccezione, svolta da parte reclamante, relativa all’asserita inapplicabilità della moratoria di cui si tratta in caso di mancata sospensione delle procedure in corso come, invece, previsto nella fattispecie del concordato in continuità” (così evidentemente giudicando applicabile al caso di specie la moratoria annuale di cui alla predetta norma); ii) ha altresì precisato che, pure volendosi accedere alla tesi del L. circa l’inapplicabilità della menzionata moratoria, comunque il piano da quest’ultimo presentato, la cui durata era stabilita in circa dodici anni, non rispondeva al principio generale, ricavato dal concordato preventivo, della sua ragionevole durata, stimata in massimo cinque anni.

2. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, e art. 186-bis L. Fall.”. Si chiede che l’adita Corte dichiari che il giudice di merito ha errato nell’applicazione, al caso di specie, delle norme di cui alla L. n. 3 del 2012 laddove ha ritenuto utilizzabile la moratoria di un anno prevista dal comma 4 del suddetto testo normativo. Si assume, in particolare, che, ove nel piano del consumatore la moratoria annuale costituisca un limite invalicabile, una siffatta interpretazione comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra imprenditori in crisi e/o sovraindebitati e consumatori;

II) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione della L. n. 3 del 2012, artt. 7,8 e 12-bis”. Si chiede che l’adita Corte dichiari che il giudice a quo ha errato nell’applicazione, al caso di specie, delle norme predette laddove ha ritenuto utilizzabile il limite quinquennale quale durata massima del piano del consumatore. Si rappresenta che non sussistono nella citata legge richiami, seppure impliciti, all’applicabilità, anche al suddetto piano, del principio, di derivazione giurisprudenziale, di un limite di durata massima quinquennale, generalmente applicato, per prassi, nel concordato preventivo. Ove si opinasse diversamente, infatti, si verificherebbe, nella maggior parte dei casi, un pregiudizio economico in capo al debitore, il quale perderebbe ogni tipo di interesse e di vantaggio alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

3. Va innanzitutto disattesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., sollevata dalla controricorrente sul duplice presupposto che il provvedimento oggi impugnato sia privo dei caratteri della definitività e decisorietà.

3.1. In proposito, è sufficiente richiamare (così disattendendosi anche la richiesta del sostituto procuratore generale di fissazione della pubblica udienza in relazione (anche) a questo specifico aspetto) il più recente, e qui condiviso, orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, come integrata dalla L. n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività – siccome non altrimenti impugnabile – e di quello della decisorietà – desunto da ipotesi di giudicato rebus sic stantibus (cfr. Cass. n. 17834 del 2019; Cass. n. 4451 del 2018. In senso sostanzialmente conforme si veda anche Cass. n. 10095 del 2019) – a fronte del carattere contenzioso del procedimento (cfr., seppure in relazione ad altro istituto, Cass., S.U., n. 27073 del 2016).

3.2. A tanto va solo aggiunto che nessun pregio hanno le argomentazioni contenute nella memoria ex art. 380-bis.1 dell’Istituto controricorrente circa l’ivi asserita impossibilità per questa Corte di riqualificare, se del caso, l’odierno ricorso, ove ipoteticamente inteso come ordinario, in rimedio proposto ex art. 111 Cost.: da un lato, infatti, il D.Lgs. n. 40 del 2006, con l’inserimento dell’art. 360 c.p.c., comma 4, ha ampliato i motivi di impugnazione del ricorso straordinario per cassazione, ricomprendendovi tutti quelli previsti dallo stesso art. 360, comma 1; dall’altro, nessun dubbio può sorgere quanto alla tempestività dell’odierno ricorso, anche ove qualificato come ex art. 111 Cost., essendo lo stesso stato proposto (il 21 giugno 2017) avverso un provvedimento, datato 10 aprile 2017, di cui non vi è prova di notificazione ad istanza di parte, ma di mera sua comunicazione di cancelleria (avvenuta il 28 aprile 2017), ed avendo questa Corte già chiarito che “il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell’art. 111 Cost. (v. oggi art. 360 c.p.c., u.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all’interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell’art. 327 c.p.c.. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione dell’art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), convertito dalla L. n. 114 del 2014” (cfr. Cass. n. 16938 del 2019).

4. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che il provvedimento qui impugnato si fonda, evidentemente, su una duplice ratio decidendi. Esso, infatti, come si è già anticipato, ha ritenuto “dirimente” la questione relativa alla durata del piano proposto dal L., posto che, dopo aver disatteso l’assunto del reclamante secondo cui la struttura del piano proposto doveva essere accostata a quella del concordato “in garanzia”, piuttosto che a quella del concordato “in continuità” con conseguente inutilizzabilità della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, (così evidentemente giudicando applicabile al caso di specie la moratoria annuale di cui alla predetta norma), ha altresì precisato che, pur volendosi accedere alla tesi dell’odierno ricorrente circa l’inapplicabilità della menzionata moratoria, comunque il piano da lui presentato, la cui durata era stabilita in circa dodici anni, non rispondeva ai principi generali, ricavati dal concordato preventivo, della ragionevole durata, stimata in massimo cinque anni.

4.1. Ne consegue, dunque, che ove una di tali rationes decidendi si riveli impugnata in modo inadeguato, oppure infondatamente, troverà applicazione il principio secondo cui, se la corrispondente motivazione della decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la statuizione adottata sul punto, l’omessa o infondata impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della decisione medesima (cfr., ex multis, Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

5. Venendo, dunque, allo scrutinio dei formulati motivi di ricorso, va subito dichiarata la inammissibilità delle censure motivazionali in essi eventualmente rinvenibili, essendo stato invocato anche il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, atteso che quest’ultima disposizione (nella formulazione scaturita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis risultando impugnato un provvedimento decisorio reso il 10 aprile 2017), prevede, esclusivamente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (con i corrispondenti e puntuali oneri di allegazione stabiliti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui rimasti totalmente inadempiuti) e non anche la pretesa insufficienza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

6. Quanto, poi, alle doglianze di violazione di legge, quella di cui al primo motivo è fondata alla stregua delle argomentazioni tutte – da intendersi qui ribadite, perchè affatto condivise dal Collegio – poste alla base del principio più recente di questa Corte per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (cfr. Cass. sent. n. 17834 del 2019). Si è, invero, significativamente precisato, in quella sede, che la diversa conclusione non può “trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore… non prevede la possibilità del voto, atteso che l’asimmetria (rispetto all’accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge. Ndr) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell’ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore”.

6.1. La contraria conclusione, sul punto, del tribunale veneto deve, dunque, essere riformata.

7. Fondata è anche la doglianza di violazione di legge di cui al secondo motivo.

7.1. Giova premettere che, quanto al termine di durata ragionevole del piano del consumatore, – che il tribunale suddetto ha evidentemente ritenuto di dover contenere entro i limiti ritraibili dalla legge Pinto – la giurisprudenza di legittimità non fornisce precisi dati numerici, ma è diffusa l’opinione, tra i giudici di merito, che la fase esecutiva di un concordato liquidatorio debba concludersi in un arco temporale non superiore al triennio mentre un concordato in continuità aziendale debba esaurirsi nell’ambito del quinquennio.

7.1.1. A tale soluzione si perviene in base alla considerazione che la normativa sulla responsabilità risarcitoria dello Stato per l’irragionevole durata del procedimento (cd. legge Pinto) prevede come termine ragionevole per l’esecuzione singolare quello dei tre anni e come termine ragionevole per la procedura fallimentare quello dei sei anni, tenendo, però, conto, quanto a quest’ultima tipologia, che la scienza aziendalistica ritiene sufficientemente attendibile un piano se formulato in vista di un orizzonte temporale non superiore a tre/cinque anni, così che un’attestazione di fattibilità di un piano di durata superiore non sarebbe idonea a supportare una domanda di concordato.

7.2. E’ noto, poi, che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè – malgrado la nuova configurazione dell’istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) – indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d’impresa, salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 67, comma 5, e art. 75, comma 3, peraltro non ancora vigente).

7.3. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria.

7.3.1. Questa giurisprudenza, pertanto, onde evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l’intero sistema economico, ha introdotto, a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa (ossia la qualificazione del ricorrente come consumatore; la “meritevolezza” del debitore ad accedere alla procedura; la necessità – a parere di quella stessa giurisprudenza – di rispettare la cd. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari, con riferimento alla quale, però, può rimandarsi a quanto si è detto in accoglimento del primo motivo dell’odierno ricorso), anche il limite implicito della durata massima del piano, ed alcuni corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni (infatti, secondo la Suprema Corte, la procedura fallimentare, per rispettare i dettami della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, ed i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non dovrebbe superare i cinque anni nel caso di media complessità ed i sette anni in caso di notevole complessità. Cfr. Cass. n. 8468 del 2012 e Cass. n. 23982 del 2017. Inoltre, Cass., SU, n. 1521 del 2013, pronunciandosi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, ha affermato che tale giudizio debba essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano).

7.3.2. Fermo quanto precede, rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all’incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall’art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

7.3.2.1. Se, pertanto, la ratio dell’applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perchè non possa derogarsi a tale limite, concedendo l’omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

7.3.2.2. Depone in questo senso, del resto, l’ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell’ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine. Questa Corte, invero, ha precisato che “in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ai sensi della L. 29 marzo 2001, n. 89, con riferimento alla protrazione nel tempo dell’attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, poichè, chiudendosi questo con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, ed essendo i liquidatori non organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, detta attività non rientra nell’organizzazione del servizio pubblico della giustizia” (cfr. Cass. n. 7021 del 2012).

7.3.2.3. Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

7.3.2.4. Non può sottacersi, peraltro, che il legislatore prevede – con riguardo ai crediti fiscali – la possibilità di una moratoria molto più lunga dei termini di cui alla cd. legge Pinto.

7.3.2.5. L’adozione di un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l’effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Nè va dimenticato, poi, che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all’interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell’usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla L. n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”).

7.4. Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio.

7.4.1. Invero, la sottolineatura dell’esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi valevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perchè la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l’omologazione (ed altrettanto è a dirsi per il concordato preventivo – aprendosi, successivamente, la sua fase esecutiva – così potendo ragionevolmente escludersi l’applicabilità di quel termine anche in relazione a quest’ultima procedura concorsuale), sia perchè è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo.

7.4.2. E’ indubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie dodici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo, ed anche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l’esdebitazione.

7.4.3. Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono, cioè, decisive, perchè il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori, cui va data, in tal caso, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (argomentando da Cass. n. 17834 del 2019). Sono, difatti, i creditori a dover valutare se, in simili ipotesi, un piano del tipo di quello indicato dal L., implicante pagamenti dilazionati, sia, o meno, conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

7.5. Quel che è certo, è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informatori della materia, che un piano del genere di quello indicato non sia, di per sè, omologabile.

8. – In conclusione, l’ordinanza del Tribunale di Rovigo va cassata ed il procedimento rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi alla stregua dei suesposti principi, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Rovigo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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