Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27544 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso,

dall’Avvocatura Comunale, con gli Avv.ti VENEZIAN Giuseppe, Nicoletta

Ongaro, Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, MM. Morino e Giulio

Gidoni, nonchè dall’Avv. Nicolò Paoletti, nello studio del quale

ultimo, in Roma, Via B. Tortolini, 34, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

C.A., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/22/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia – Sezione n. 22, in data 15/11/2007, depositata

il 14 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25429/2008 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 42/22/2007, pronunziata dalla CTR di Venezia Sezione n. 22 il 15.11.2007 e DEPOSITATA il 14 dicembre 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di diniego rimborso, relativo ad ICI degli anni dal 1993 al 2004, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13.

2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La questione posta dal ricorso, va esaminata e decisa in coerenza al disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 e tenendo conto, sia del principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualità d’imposta versate e non dovute, entro il termine triennale previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13 (abrogato per effetto dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 164 e 165, ma applicabile ratione temporis nel caso di specie), il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale (Cass. n. 11094/2008; n. 13069/2006), sia pure dell’altro, per cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa a fabbricato iscritto in catasto nel gruppo D con attribuzione di rendita, qualora il contribuente denunci l’intervento di variazioni permanenti influenti sull’ammontare della rendita, alla successiva attribuzione della nuova rendita deve riconoscersi valore non costitutivo, bensì ricognitivo-dichiarativo, con efficacia retroattiva, con conseguente diritto del contribuente al rimborso di quanto provvisoriamente versato in eccedenza, a nulla rilevando che tale versamento sia stato eseguito sulla base del valore contabile, anzichè, come prescritto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4, con riferimento alla rendita di fabbricati similari (Cass. 5109/2005).

4 – Ciò posto, la decisione impugnata sembra in linea con i richiamati principi, avendo affermato che nel caso – in cui la contribuente aveva chiesto ed ottenuto la rideterminazione della rendita – alla stessa spettava il rimborso di quanto nelle more versato in eccedenza rispetto al dovuto, e la relativa richiesta andava avanzata entro il termine, decorrente dalla data in cui risulta accertato il diritto alla restituzione, del triennio previsto dall’art. 13 citato.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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