Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27544 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27544 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 7634-2008 proposto da:
NARDO

MARIA

NRDMRA29B52B202V,

MINEO

ARCANGELO

MNIRNG21S19C353Y, domiciliati ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato CIRALDO ENRICO
con studio in 95128 CATANIA, VIALE LIBERTA’ 235 giusta
2013

delega in atti;

4

– ricorrenti –

2056

contro

PINZONE PIETRO, FARO GIACOMO, GRASSIA MARIA, MINISSALE
CONCETTA;

1

Data pubblicazione: 10/12/2013

- intimati

avverso la sentenza n. 122/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 03/02/2007, R.G.N. 381/2002
e 1145/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ENRICO CIRALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Arcangelo Mineo e Maria Nardo propongono ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania
che ha rigettato l’appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale
di Catania non definitiva n. 1540/01 e, in parziale riforma della sentenza
definitiva, ha condannato gli odierni ricorrenti alla rifusione delle spese di
primo grado in favore di Giacomo Faro e Maria Grassia.
Pietro Pinzone, Concetta Minissale, Giacomo Faro e Maria Grassia

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di
legge, si dolgono del fatto che il giudice di appello abbia affermato che
l’appello avverso la sentenza non definitiva non era rivolto nei confronti
dei coniugi Faro/Grassia e formulano, in conclusione, il seguente quesito
di diritto

ex art 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie

trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 3/2/07: «(…) la
riserva rituale di appello e il tempestivo appello avverso la sentenza non
definitiva impedisce il passaggio in giudicato della sentenza stessa atteso
che, nel caso di specie, è stata chiesta la condanna solidale di tutte le
parti convenute al risarcimento dei danni causati all’immobile degli
attori».
1.1.- Il mezzo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di
diritto, che appare generico e comunque non coerente con il motivo,
oltreché incomprensibile. rit
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti, sotto i profili ella violazione
di legge e del vizio di motivazione, si dolgono del fatto che la Corte di
Appello, pur avendo ritenuto formato il giudicato interno sulla sentenza
non definitiva, abbia poi modificato la sentenza stessa quanto alle spese.
2.1.- Il secondo motivo è infondato. La definitività è infatti riferita
non alla sentenza, ma alla questione della responsabilità dei convenuti
Faro e Grassia ed il regolamento delle spese è stato modificato in
accoglimento dell’appello incidentale degli stessi Faro e Grassia.
3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del
vizio di motivazione, i ricorrenti deducono che l’attività di spianamento e
scavo deve ritenersi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., e che il
giudice di primo grado non poteva delegare al CTU, come ha fatto,
3

non si sono costituiti.

l’accertamento del grado di responsabilità degli attori (2/3) e dei
convenuti (1/3) nella causazione dei danni.
3.1.- Sotto il primo profilo il mezzo è inammissibile, in quanto i
ricorrenti, i quali assumono di avere proposto in appello la questione della
pericolosità dell’attività di spianamento – di cui non vi è traccia in
sentenza – non deducono anche di averla proposta in primo grado, ai fini
della sua ammissibilità.

contiene in realtà una censura alla sentenza di primo, e non di secondo,
grado.
4.- Il ricorso va dunque rigettato.
Non vi è luogo al regolamento delle spese, non avendo gli intimati
svolto attività difensiva.

PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 13 novembre 2013.

3.2.- Il mezzo è inammissibile anche sotto il secondo profilo, che

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