Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27543 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27543 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 7051-2008 proposto da:
FONDIARIA SAI S.P.A. 00818570012 (già SAI – SOCIETA’
ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A.)

in persona del

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,
presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA
2013
„2092

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

PRONTOCOLOR

DI

GIUSEPPE

PEZZANO

1

&

C.

S.N.C.

Data pubblicazione: 10/12/2013

00249320979 in persona del suo legale rappresentante
Sig. EMANUELE PEZZANO, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA

S.

PELLICO

24,

presso

lo

studio

dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PULITI

– controricorrente nonchè contro

MATI LEDA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 474/2007 del TRIBUNALE di
PRATO, depositata il 23/05/2007, R.G.N. 4994/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso e condanna non aggravata
alle spese;

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PAOLO ANTONIO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Leda Mati (con atto del giugno 2003) convenne dinanzi al Giudice di Pace la
società Prontocolor di Giuseppe Pezzano & C. snc, chiedendo il risarcimento dei
danni, anche da fermo tecnico, subiti dalla propria autovettura, la quale era stata
schizzata di vernice dagli operai della società mentre eseguivano lavori di

La società chiamò in giudizio la propria assicurazione per essere manlevata in
caso di condanna. L’assicurazione sostenne l’inoperatività della copertura
assicurativa.
Il giudice di pace accolse la domanda e condannò la Prontocolor al pagamento di
euro 330,00; respinse la domanda di manleva (sentenza del 10 giugno 2004).
Il Tribunale di Prato, accolse l’appello della Prontolor relativo alla copertura
assicurativa e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò
l’Assicurazione al pagamento in favore della Prontolor di quanto quest’ultima era
tenuta a pagare alla danneggiata (sentenza del 23 maggio 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza, l’Assicurazione propone ricorso con tre motivi.
Resiste con controricorso la Prontolor. La Mati, ritualmente intimata, non svolge
difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 113 e 339 cod. proc.
civ. e nullità della sentenza.
Si lamenta omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità, sollevata dalla
Assicurazione, rispetto all’appello proposto dalla società, sostenendo che se il
Tribunale avesse deciso sull’eccezione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile
l’appello, perché proposto avverso sentenza del giudice di pace secondo equità;
dovendosi individuare l’impugnazione sulla base della domanda attorea, non
essendosi il giudice di pace pronunciato espressamente sull’esistenza o meno di
3

verniciatura dei cancelli di un cortile dove l’autovettura era parcheggiata.

un contratto di massa, con conseguente ricorribilità in cassazione della sentenza
di primo grado. Deduce, comunque, la rilevabilità d’ufficio della inammissibilità
dell’appello, attinente ai presupposti dell’impugnazione.
1.1. Il motivo va rigettato. La sentenza del giudice di pace non era ricorribile in
cassazione, ma appellabile.

Pace è stata depositata il 10 giugno 2004. Di conseguenza, sono applicabili,

ratione temporis: – l’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato
dal d.l. n. 18 del 2003, convertito nella I. n. 63 del 2003, secondo il quale il
giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento
euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti di massa; l’art. 339 cod. proc. civ., prima della novella operata con il d.lgs. n. 40 del 2006,
che prevede l’inappellabilità per le sentenze del giudice di pace pronunciate
secondo equità e resta applicabile per le sentenze pubblicate entro la data di
entrata in vigore del d.lgs. di riforma.
2. Ai fini del rigetto del motivo, rileva la presenza nel processo della domanda
attorea di risarcimento del danno e della domanda di garanzia avanzata dalla
convenuta nei confronti dell’assicurazione, chiamata nel processo, con la quale
aveva stipulato un contratto di massa; con conseguente cumulo di domande
connesse, delle quali solo la prima, in ipotesi, potrebbe essere soggetta al
giudizio di equità, mentre la seconda è sicuramente soggetta alla regola di
giudizio secondo diritto.
2.1. La giurisprudenza di legittimità, ai fini della individuazione del mezzo di
impugnazione esperibile, ha affermato che «Ove si verifichi un cumulo di
domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione
che impone, per pregiudizialità, l’accertamento comune e la conseguente
decisione su uno stesso fatto per tutte le cause, essendo inammissibile che
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L’atto di citazione è successivo al 10 febbraio 2003; la sentenza del Giudice di

l’accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi per una
domanda in via equitativa e per l’altra secondo diritto, si deve ritenere, per
esigenze di coerenza, che la decisione su tutta la controversia debba avvenire
secondo diritto» (Cass. 7 febbraio 2008, n. 2999; Cass. 2 aprile 2009, n. 8020;
Cass. 13 settembre 2012, n. 15338, in riferimento a domanda riconvenzionale).

garanzia assicurativa avanzata dalla convenuta impongano l’accertamento, e la
conseguente decisione, su uno stesso fatto per entrambe, costituito dalla
responsabilità della società assicurata, atteso che il riconoscimento della
responsabilità di questa opera come pregiudiziale presupposto per l’esame della
domanda di garanzia proposta dall’assicurata nei confronti dell’assicurazione (Cfr.
Cass. 21 settembre 2007, n. 19525).
Stante la sicura soggezione della domanda di garanzia assicurativa alla regola di
decisione secondo diritto e la stretta connessione di tale domanda con quella
principale di risarcimento del danno, diventa irrilevante stabilire se quest’ultima
fosse o meno soggetta al giudizio di equità.
In conclusione il motivo è rigettato sulla base del seguente principio di
diritto:«Qualora, nel regime anteriore alla modifica dell’art. 339 cod.
proc. civ. disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006, vengano proposte dinanzi al
giudice di pace una domanda principale soggetta astrattamente per
valore a pronuncia secondo equità ed una domanda di garanzia
assicurativa, che involge rapporti giuridici relativi a contratti di massa e,
pertanto, soggetta a pronuncia secondo diritto, stante la connessione tra
le domande che impone, per pregiudizialità, l’accertamento comune e la
conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause – costituito
dalla responsabilità dell’assicurato -, la regola di decisione dell’intera
controversia deve identificarsi con quella di diritto, con la conseguenza
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2.2. Nella specie, è indubbio che la domanda principale di danni e la domanda di

che il mezzo di impugnazione esperibile è l’appello, restando irrilevante
se la domanda principale rientrasse o meno in concreto tra le domande
soggette per valore alla regola di decisione secondo equità».
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362
e 1917 cod. civ., oltre ad omessa motivazione.

obbligata a tenere indenne l’assicurato << per danni involontariamente cagionati a terzi.....in conseguenza di un fatto accidentale...>>.
Secondo la ricorrente, il giudice l’avrebbe erroneamente interpretata disattendendone il chiaro significato letterale – ritenendo esclusi dalla garanzia
assicurativa solo i fatti dolosi e fortuiti, e compresi nella garanzia i fatti
riconducibili a colpa dell’assicurato; mentre, avrebbe dovuto ritenere che la
copertura assicurativa avesse per oggetto solo fatti verificatesi nonostante il
rispetto di tutte le regole di diligenza da parte dell’assicurato e, quindi, senza
colpa.
3.2. Il motivo non ha pregio e va rigettato.
La sentenza impugnata è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità.
Si è in più occasioni affermato: che l’assicurazione della responsabilità civile non
può concernere fatti accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o forza maggiore, in
quanto da essi non sorge responsabilità; che l’esclusione dei fatti dolosi deriva
dalla stessa previsione normativa di cui all’art. 1917, primo comma, cod. civ.;
che l’assicurazione della responsabilità civile per la sua stessa natura riguarda i
fatti colposi; che solo clausole espressamente delimitative possono escludere
alcune forme di colpa, quali la colpa grave e gravissima; che resta escluso, in
mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa
non copra alcune forme di colpa; che la clausola di un contratto di assicurazione
che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è
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3.1. Secondo la clausola contenuta nella polizza assicurativa, l’assicurazione è

correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla
condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi (Cass. 28 febbraio 2008, n.
5273).
4. Con il terzo motivo, si deduce omessa pronuncia (art. 112) sulle eccezioni
sollevata in primo grado e reiterate in appello, relative: alla rinuncia della società

pregiudizio al diritto di surrogazione dell’assicuratore (art. 1916, terzo comma);
alla violazione da parte della Prontocolor dell’obbligo di salvataggio (art. 1914)
con conseguente decadenza dell’assicurata dalla indennità (art. 1915).
4.1. Il motivo è inammissibile.
La ricorrente assume di aver riproposto in appello le suddette questioni, ma non
riproduce, per la parte di interesse, l’atto, non consentendo alla Corte – in
violazione dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ. – di valutare se vi sia stata effettiva
riproposizione o implicita rinuncia ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.
Tanto rende irrilevante l’eccezione della società controricorrente, che allega
l’irrituale proposizione delle stesse questioni in primo grado, per essere state
proposte all’udienza di discussione ex art. 321 cod. proc. civ. e non all’udienza ex
320 cod. proc. civ.
5. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi. Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate, sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, a
favore della s.n.c. Prontolor.
Non avendo l’altra intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni
per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della
Prontocolor di Giuseppe Pezzano & C. snc, delle spese processuali del giudizio di
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assicurata alla azione di rivalsa nei confronti degli operai responsabili, arrecando

cassazione, che liquida in Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle
spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013

Il consigliere estensore

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