Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27542 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16596/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA, 1120,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA IOSSA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE D’AGOSTINO, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

F.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1352/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il

09/05/2014 e depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Giuseppe D’Agostino, per la controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, nei confronti dei contribuenti M.R. e F.N., per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. stacc. di Taranto – n. 1352/28/14, depositata l’11 giugno 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento per Irpef relativa al 1987, in relazione ad un reddito da partecipazione ad una società di capitali, a carico dei contribuenti.

La CTR, in particolare, preso atto che l’avviso di accertamento notificato alla società di capitali CLEA srl, di cui erano unici soci i contribuenti, era stato definito con condono, ex L. n. 413 del 1991, riteneva corretta la rideterminazione dell’utile presuntivamente distribuito ai soci in misura del maggior imponibile dichiarato dalla società nella dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991.

La contribuente M.R., resiste con controricorso, mentre il F. non svolge, nel presente giudizio, attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, denunziando la violazione delle disposizioni della L. n. 413 del 1991, lamenta la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare la natura di società di capitali della società contribuente e, conseguentemente, l’impossibilità di estendere automaticamente al socio il condono effettuato dalla società.

La doglianza, così come formulata, appare inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

La CTR, infatti, nel determinare il reddito del contribuente ai fini Irpef in relazione al condono posto in essere dalla società, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha specificamente richiamato ed aderito al consolidato principio di questa Corte, secondo cui il condono effettuato dalla società (sia essa di persone che, come nel caso di specie, di capitali a ristretta base azionaria) non giova ai soci, i quali ove intendano avvalersi del relativo beneficio devono presentare autonoma istanza, e nei loro confronti l’amministrazione conserva il potere dovere di effettuare accertamenti(in particolare, per le società a ristretta base azionaria, cfr. Cass. 15141/2006).

Ha però ritenuto, nell’esercizio del potere di valutazione riservato al giudice di merito, tanto in materia di società di persone che di società di capitali a ristretta base azionaria, di dover determinare il reddito da partecipazione del socio in relazione all’imponibile definito dalla società, ritenendo che i dati utilizzati in sede di condono dall’ente collettivo fossero idonei a determinare in modo congruo il reddito dei soci.

E ciò, non già estendendo ai soci l’effetto preclusivo del condono, ma facendo piuttosto discendere dal reddito della società, ritenuto congruo, quello dei soci, con procedimento ordinario e quindi con salvezza di tutti i diritti dell’erario, ivi inclusi quelli relativi a sanzioni, interessi (in tal senso, Cass. 17731/2006).

Il ricorso va dunque respinto e l’Agenzia va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 5.600,00 Euro per compensi, 200,00 Euro per rimborso spese vive e rimborso, forfettario spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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