Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27542 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 28/10/2019), n.27542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18307/2017 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv.

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n.

22/a, presso lo studio dell’avvocato Bussoletti Mario, rappresentato

e difeso dall’avvocato Abbadessa Pietro, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Centropadana Soc. Coop., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio n. 18,

presso lo studio dell’avvocato Gerosa Roberto, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Perrone Andrea, Perrone Benito,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1480/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/10/2019 dal Pres. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dal Fallimento di (OMISSIS) Srl avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato inammissibili, ai sensi della L. Fall., artt. 52 e 93, le domande proposte dal detto Fallimento nei confronti della Banca Centropadana di Credito Cooperativo soc.c.oop. a r.l. (d’ora in avanti, solo Banca) e del Fallimento di (OMISSIS) SpA in liquidazione, volte all’accertamento dell’inesistenza di un valido contratto di accollo tra (OMISSIS) srl in bonis ed il Fallimento di (OMISSIS) SpA, con la conseguente condanna della Banca accollataria alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di Euro 666.983,19, ricevuta in esecuzione del contratto, oltre interessi fino al saldo.

1.1. La Corte territoriale ha affermato che le domande proposte dall’appellante Fallimento di (OMISSIS) Srl, destinate a rimuovere, con efficacia di giudicato, nei confronti di tutte le parti (la Banca e l’altro Fallimento, quello di (OMISSIS) SpA), gli effetti estintivi e liberatori del debito della procedura verso la Banca, erano in realtà idonee a produrre, con la medesima efficacia di giudicato, la reviviscenza dell’obbligazione originaria in capo al Fallimento di (OMISSIS) SpA, in quanto conseguenza automatica dell’invalidità del contratto di accollo, secondo la previsione dell’art. 1276 c.c. che, in caso di accertata invalidità del contratto di accollo liberatorio prevede la reviviscenza dell’obbligazione originaria.

2. Contro tale decisione la Curatela di (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati anche con memoria.

3. Banca Centropadana di Credito Cooperativo soc.c.oop. a r.l. ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi cinque mezzi, tutti diretti al cuore della pronuncia impugnata, la Curatela lamenta molteplici errori commessi dalla Corte territoriale: a) l’aver ecceduto i limiti della domanda (art. 112 c.p.c.) per aver considerato l’accertamento sull’oggetto del contratto di accollo (id est: il debito accollato) come presupposto indefettibile per la pronuncia della domanda (art. 360 c.p.c., n. 3); b) l’aver violato (o falsamente applicato) l’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nel ritenere che, in difetto di accettazione (o per altro vizio del negozio di accollo), a seguito del giudizio proposto, si possa formare un giudicato implicito sull’esistenza del debito accollato, opponibile alla massa del Fallimento dell’accollato; c) l’aver ritenuto che, nel caso del venir meno del contratto di accollo, possa operare l’automatico accertamento della posta debitoria in capo al fallimento dell’accollato, con conseguente esonero dell’accollatario dal procedimento di verificazione dei crediti (violazione della L. Fall., artt. 93-101, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3); d) l’aver ritenuto che le domande, di cui al presente contenzioso, andavano assoggettate alla L. Fall., artt. 52 e 93 (art. 360 c.p.c., n. 3); e) l’aver ritenuto che era stato violato la L. Fall., art. 24 (art. 360 c.p.c., n. 3).

1.1.- Con i mezzi ulteriori la Curatela ha lamentato la violazione del principio di soccombenza, nel regolamento delle spese processuali (sesto) e nel raddoppio del contributo unificato (settimo motivo).

2. – La prima parte del ricorso si compone, nella sostanza, di unico mezzo di censura, per quanto suddiviso in cinque formali motivi, e ciò per la necessità di dare rilievo alla erronea affermazione secondo cui l’accertamento giudiziale del vizio che affliggeva il contratto di accollo (per il difetto dell’accettazione da parte del debitore originario, per la sua invalidità o la sua inefficacia) non avrebbe potuto avere valore di giudicato anche in ordine all’esistenza del debito accollato, che fosse opponibile alla massa del Fallimento (di (OMISSIS) SpA) e generatore di un automatico accertamento della posta debitoria, con violazione delle regole sull’accertamento del passivo in relazione agli adempimenti della detta procedura.

2.1. – Si rende perciò necessaria una trattazione unitaria delle censure, ma non senza aver tenuto conto di una premessa in fatto, eplicitata nello stesso ricorso per cassazione, laddove si richiamano i due atti posti a base della vicenda oggetto di giudizio.

3. – Infatti, l’operazione economica oggetto del contenzioso tra le parti ha riguardato due atti: i) una comunicazione, datata 27 gennaio 2009, trasmessa da (OMISSIS) srl alla Banca, con la quale la prima dichiarava di accollarsi, con effetti liberatori per il Fallimento di (OMISSIS) SpA in liquidazione, “parte dei debiti che la società (OMISSIS) SpA (in liquidazione) in fallimento ha nei Vs confronti”, per un totale di Euro 666.983,19 (doc. n. 5 allegato a ricorso per cassazione); ii) una seconda comunicazione, datata 28 gennaio 2009, trasmessa dalla Banca a (OMISSIS) srl, con la quale la prima dichiarava di aderire al “precitato (preteso) accollo, che deve intendersi liberatorio nei confronti del Fallimento di (OMISSIS) SpA in liquidazione” (doc. n. 6 allegato a ricorso per cassazione).

4. – Orbene, la Corte territoriale, non ha minimamente dubitato della natura di quei due atti, aderendo alla qualificazione di parte attrice e cioè alla individuazione di tali atti come costituenti indice di un accollo piuttosto che in un contratto di espromissione.

4.1. – Tale ricostruzione, però, nella parte in cui trascura di rilevare la mancata adesione al patto del debitore “accollato” e in quella che non si avvede della stessa frammentazione delle due sole dichiarazioni unilaterali raccolte, non si mostra osservante del principio di diritto posto da questa stessa Corte (Sez. L, Sentenza n. 2932 del 2004) e secondo cui l’espromissione è il contratto fra creditore e il terzo, che assume spontaneamente l’obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l’intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall’assunzione dell’obbligazione altrui mediante un’attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l’assoluta estraneità dell’obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l’obbligato.

4.2. – E ignora, altresì, il principio (Sez. 1, Sentenza n. 24891 del 2009) secondo cui il patto con cui un soggetto s’impegna ad estinguere un debito altrui è qualificabile non già come fideiussione, ma come espromissione, avendo ad oggetto un’obbligazione preesistente, e perfezionandosi nei confronti del creditore al momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione.

5. – Ne deriva che i due atti unilaterali (sopra riportati) come raccolti e posti alla base dell’odierno ricorso, impongono a questa Corte – nel decidere sui primi cinque motivi del ricorso, più direttamente coinvolti nel thema decidendum – di qualificare il rapporto intercorso tra due delle tre parti in questione come una espromissione, escludendo quella data dai giudici di merito (in termini di accollo) con tutte le ricadute conseguenti, anche sulle questioni attinenti alla res iudicanda, alla sua efficacia e agli effetti sull’accertamento dello stato passivo del Fallimento del terzo espromesso ((OMISSIS) SpA).

5.1, – Infatti, l’esatta qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sostanziali attinenti al rapporto o processuali attinenti all’azione ed all’eccezione, può essere operata, anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione, nell’esercizio dell’istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente prospettate nella pregressa fase di merito dalla parte interessata (Sez. 2, Sentenza n. 14865 del 2000; Sez. 1, Sentenza n. 9143 del 2007).

6. – Decidendo sul ricorso ed in applicazione dei richiamati principi di diritto, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questa fase di legittimità, davanti alla Corte d’appello di Milano, ma in diversa composizione.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo grado di giudizio, avanti alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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