Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27542 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata nei relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

M.D.C., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 84 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 05, in data 08/11/2006 depositata il 16 febbraio

2007.

Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre

2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 10140/2008 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 84, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 05, l’08.11.2006 e DEPOSITATA il 16 febbraio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia Entrate, ritenendo insussistenti i presupposti giustificativi della pretesa impositiva.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento, con il quale il competente Ufficio di Genova, rettificava la dichiarazione dell’anno 1993, ai fini IRPEF ed ILOR, si articola in due mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 516 del 1982, art. 12 e art. 654 c.p.p., nonchè, sotto un duplice profilo, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano risolversi sulla base di principi affermati in pregresse pronunce della Corte di legittimità:

A – è stato, infatti, affermato che “Proposta domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna al pagamento degli emolumenti caratteristici di tale tipo di rapporto, deve dichiararsi inammissibile, per il principio di immodificabilità della domanda introduttiva, la domanda di compensi propri di un rapporto di lavoro autonomo, non sussistendo un problema di qualificazione giuridica della domanda” (Cass. 26194/2005).

B – per consolidato orientamento giurisprudenziale deve, altresì, ritenersi che “L’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e1 censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire” (Cass. n. 21208/2005, n. 2916/2004, n. 218/2004).

C – Ancora, si è affermato che “In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. n. 2707/2004, n. 8975/2005, n. 21658/2005).

D – Infine, è stato, pure, precisato che “Un’affermazione contenuta ad abundantiam nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto d’interesse” (Cass. n. 21388/2005, n. 2087/2002).

5 – Il primo ed il secondo mezzo, in applicazione del trascritto principio di cui alla lett. B), appaiono infondati, tenuto conto che la decisione impugnata non contiene alcuna affermazione di principio contraria alle norme indicate e che la relativa motivazione sul piano giuridico e logico-formale appare corretta.

Il terzo ed il sesto mezzo, esaminati alla stregua del principio anzi riportato sotto la lett. D), sembrano da rigettare e, comunque, resterebbero assorbiti, in esito alle ragioni di rigetto degli altri mezzi.

Il quarto ed il quinto mezzo, in base al principio riportato sotto la lett. A) sembrano, del pari, infondati, tenuto conto che l’originaria pretesa impositiva era basata sulle esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che solo in appello, in via subordinata e per il caso di riconoscimento della natura autonoma del rapporto in questione, risulta introdotta la domanda relativa all’omesso versamento delle ritenute d’acconto, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25.

6 – Conclusivamente, si ritiene sussistano i presupposti per la definizione del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Consigliere Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione e non inducendo a diverso opinamento le considerazioni svolte dalla ricorrente con la memoria da ultimo depositata, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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