Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27542 del 10/12/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 27542 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
SENTENZA
sul ricorso 3458-2008 proposto da:
FAUSTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato
RAMADORI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ARRIGO DOMENICO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
PAROLA ANGELA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2714/2007 del TRIBUNALE di
BRESCIA, depositata il 14/08/2007, R.G.N. 10239/2004;
Data pubblicazione: 10/12/2013
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nel corso della procedura esecutiva immobiliare, in forza di titolo esecutivo costituto dalla ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ., di pagamento di somma
a titolo di ristoro del mancato godimento di un immobile – promossa da Angela
Parola in danno di Roberto Fausti, e nella quale procedura la stessa creditrice era
altro titolo esecutivo, costituito da sentenza di separazione giudiziale dei coniugi, il
debitore Fausti propose istanza di conversione del pignoramento immobiliare ex art.
495 cod. proc. civ.
Il giudice dell’esecuzione, in esito all’udienza, determinò (in euro 210.805,02)
l’importo da versare con ordinanza del 17 marzo 2004.
Con ricorso del 22 giugno 2004 il Fausti propose opposizione avverso la suddetta
ordinanza, contestando la quantificazione dei crediti. Il Tribunale di Brescia,
accogliendo l’eccezione del creditore esecutante, qualificò l’opposizione quale
opposizione agli atti esecutivi e la ritenne inammissibile perché tardiva (sentenza
del 14 agosto 2007, notificata in data 29 novembre/1 0 dicembre 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza, Fausti ricorre per cassazione con unico motivo.
La Parola, ritualmente intimata, non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha ritenuto inquadrabile l’opposizione come opposizione agli atti
esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ. A tal fine, ha rilevato che l’opposizione avverso
l’ordinanza, con la quale il giudice dell’esecuzione determina l’entità della somma da
versare in sostituzione delle cose pignorate, concerne solo la verifica che la
determinazione della somma in concreto sia conforme ai criteri di cui all’art. 495
cod. proc. civ. Ha aggiunto che l’ordinanza di conversione emessa dal giudice non
ha contenuto decisorio rispetto all’agire in executivis. Quindi, rilevato il mancato
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intervenuta per ottenere il soddisfacimento di un ulteriore credito vantato in forza di
rispetto del termine di cinque giorni, applicabile ratione temporis, ha dichiarato
inammissibile l’opposizione per tardività.
2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 495, 615 e 617
cod. proc. civ.
Si argomenta nel senso che oggetto dell’opposizione non è il mancato rispetto dei
soddisfacimento si procede in executivis, come determinato al momento della
conversione sulla base delle indicazioni provenienti dal creditore pignorante; con
conseguente contestazione del diritto della Parola di procedere ad esecuzione per
quella somma, essendo la stessa superiore a quanto dovuto, e conseguente
qualificazione della opposizione quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod.
proc. civ.
2.1. La censura è infondata sulla base della giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha già ritenuto che << Avverso l'ordinanza di determinazione della somma
dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 cod.
proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio
possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei
criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedimentali da
essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito
del creditore procedente e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei
creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita é richiesto, nella detta
sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito
dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di
conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito
dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto
esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla
base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio
4 criteri desumibili dall'art. 495 cod. proc. civ., ma il quantum del credito per il cui di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel
modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà
ininfluente al di fuori del processo esecutivo. Gli interessati potranno, comunque,
far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore
la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione; rimarrà, invece, preclusa la dall'opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione,
essendo le stesse ormai state definite nel processo esecutivo dall'opposizione agli
atti (e cioè dal suo giudicato) e la distribuzione riguarderà la somma acquisita per
effetto della conversione per come ormai determinata» (Cass. 28 settembre
2009, n. 20733).
Il Collegio, che condivide tale orientamento, intende darne continuità nella specie
ora in questione, dove il ricorrente sostiene, senza offrire nuovi e ulteriori
argomenti, che non sarebbe possibile far valere con opposizione agli atti esecutivi
contestazioni in ordine all'ammontare del credito. Soprattutto, trascura il ricorrente
che - come messo in evidenza nella decisione richiamata - tale accertamento resta
ininfluente al di fuori del processo esecutivo, valendo solo ai fini dell'ordinanza
determinativa della somma di conversione.
3. Il ricorso, pertanto, deve rigettarsi. Non avendo l'intimata svolto attività
difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese
processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013
Il consigliere estensore Il Preside
.,...,te possibilità di riproporre, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., le questioni decise