Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27542 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5527/2015 proposto da:

AMBIENTHESIS S.P.A., quale Società incorporante di ECOITALIA S.R.L.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio

dell’avvocato DARIO PICONE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUCIANO RACCHI;

– ricorrente –

contro

ADECCO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ROMEI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA MASSIMO FAILLA;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 248/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/08/2014 r.g.n. 268/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sent. n. 248/2014, depositata il 21 agosto 2014, la Corte di appello di Cagliari, accolto il gravame dell’I.N.P.S., in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, ha annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti di Ecoitalia S.r.l. (poi Ambienthesis S.p.A.), condannando la società al pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive di cui alla cartella medesima, detratti peraltro i contributi già versati da Adecco Italia S.p.A. in relazione ai rapporti di alcuni lavoratori impiegati nel corso dell’anno 2002 nelle forme previste dalla L. 24 giugno 1997, n. 196;

– che la Corte ha rilevato che i predetti lavoratori avevano prestato la propria attività in mancanza del documento di valutazione dei rischi e che ciò aveva determinato, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 4, lett. e), la illiceità della fornitura di lavoro temporaneo;

– che era conseguentemente fondata la pretesa creditoria dell’Istituto, poichè i lavoratori avviati da Adecco Italia S.p.A. dovevano considerarsi alle dipendenze dirette dell’impresa utilizzatrice, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1 e della L. 23 ottobre 1960, n. 1369;

– che il pagamento dei contributi previdenziali effettuato a suo tempo da Adecco Italia aveva liberato l’impresa utilizzatrice dall’adempimento della stessa obbligazione, ma solo fino alla concorrenza delle somme effettivamente versate e non anche per gli eventuali contributi eccedenti, per le somme aggiuntive e per gli interessi, al cui pagamento l’utilizzatrice era comunque tenuta in proprio;

– che, stante la soccombenza, l’appellata doveva essere condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, sia in favore dell’I.N.P.S., sia di Adecco Italia S.p.A.;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ambienthesis S.p.A. con tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, l’Istituto previdenziale e Adecco Italia;

– che quest’ultima e la società ricorrente hanno depositato memoria illustrativa;

rilevato:

che con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il fatto consistente nell’effettivo mancato versamento, da parte di Adecco, di una parte dei contributi dovuti e relative somme aggiuntive, conseguentemente errando nell’applicare la normativa in materia di regime sanzionatorio (L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a)), di cui – in difetto di una omissione contributiva mai di fatto verificatasi non ricorrevano i presupposti;

– che con il secondo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., censura la sentenza impugnata per averla condannata al pagamento delle spese processuali a favore dell’I.N.P.S., nonostante che essa, per l’inesistenza di ulteriori debiti contributivi, non potesse essere ritenuta soccombente nei confronti di tale parte;

– che con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324,91 e 112 c.p.c., la ricorrente si duole della condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Adecco Italia S.p.A. con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, non avendo Adecco proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva disposto la compensazione delle spese fra le due società, con conseguente passaggio in giudicato di tale capo della sentenza di primo grado, e non avendo la ricorrente riproposto in grado di appello la domanda subordinata di manleva formulata contro Adecco, domanda ritenuta dal primo giudice assorbita dall’accoglimento del ricorso di Ecoitalia S.r.l. contro l’I.N.P.S.;

osservato:

che il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, devono essere disattesi;

– che invero la società ricorrente, denunciando l’omesso esame del fatto costituito dalla inesistenza di contributi ulteriori rispetto a quelli versati dall’impresa fornitrice, svolge una censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, senza, tuttavia, assolvere gli oneri specifici di deduzione richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054/2014 e con le numerose successive che ad esse si sono conformate, in particolare non chiarendo se, come e quando le parti avessero rappresentato tale fatto alla Corte di merito e quale ne fosse la decisività, anche alla luce del rilievo che l’obbligazione contributiva non ha necessariamente per oggetto la stessa prestazione, anche con riguardo ai medesimi lavoratori e allo stesso periodo di tempo, ma dipende da elementi di calcolo variabili, quali l’aliquota contributiva e l’imponibile, legati anche alla classificazione previdenziale del datore di lavoro;

– che, d’altra parte, non può ritenersi che la Corte di appello abbia acquisito al giudizio la “regolarità” del versamento contributivo effettuato da Adecco, come sembra indicare la ricorrente con il richiamo alla p. 9, ultimo rigo, della sentenza impugnata, posto che in tale passaggio motivazionale il giudice di secondo grado non esprime la conclusione di un proprio accertamento, ma si limita a riportare il rilievo formulato da Ambienthesis nella propria memoria di resistenza in appello; nè può considerarsi ammissibile la censura, secondo la quale il fatto omesso (e cioè l’inesistenza di contributi ulteriori effettivamente dovuti rispetto a quelli versati da Adecco, con le relative somme aggiuntive) non avrebbe formato oggetto di contestazione alcuna da parte dell’I.N.P.S. nel giudizio di primo grado, non essendo stati riprodotti, e neppure specificamente indicati, in violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti difensivi o le sedi processuali, in cui tale non contestazione, chiaramente distinta dalla non contestazione del pagamento effettuato dalla fornitrice, sarebbe configurabile;

– che, avendo la Corte territoriale ritenuto, in accoglimento della domanda dell’Istituto, che il pagamento effettuato da Adecco Italia potesse risultare liberatorio per l’impresa utilizzatrice esclusivamente fino a concorrenza delle somme effettivamente versate, ma non anche per gli eventuali contributi eccedenti, per le somme aggiuntive e gli interessi, è da ritenersi del tutto corretta la statuizione di condanna alle spese di lite a favore dell’appellante I.N.P.S., in quanto fondata sul principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.);

– che deve invece essere accolto il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello posto a fondamento della statuizione di condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Adecco Italia considerazioni relative alla infondatezza della domanda di manleva formulata nei confronti di questa società nel giudizio di primo grado, senza, tuttavia, valutare che avverso la decisione, con la quale il Tribunale aveva compensato per intero le spese tra Ambienthesis e Adecco, non risultava interposto alcun gravame e, pur dando atto della mancata riproposizione in appello della domanda di manleva, senza valutare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 346 c.p.c., che l’odierna ricorrente era stata vittoriosa all’esito del giudizio di primo grado per essere stata accolta la sua opposizione;

ritenuto:

conclusivamente che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza n. 248/2014 della Corte di appello di Cagliari deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procederà, alla stregua dei rilievi sopra svolti, a nuovo esame del regolamento delle spese di giudizio tra Ambienthesis S.p.A. e Adecco Italia S.p.A..

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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