Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27541 del 30/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23290/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour

presso la Cassazione rappresentata e difesa dall’Avvocato MICHELE

BRANDI BISOGNI, giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona

del Suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO MAGALDI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3148/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa e

depositata 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Lorenza Iannelli (delega Avvocato Valentino Fedeli),

per la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“Il Tribunale di Napoli ha confermato – seppur con diversa motivazione – la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da S.L. nei confronti della Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in relazione ad un sinistro stradale che l’attrice assumeva provocato da un veicolo non identificato.

Ricorre per cassazione la S., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, la Generali Italia s.p.a..

Col primo motivo (“Erronea valutazione delle risultanze processuali. Omessa e/o erronea applicazione dei principi della Suprema Corte”), la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, pur affermando che la presentazione di una denuncia o di una querela nei confronti dell’investitore non costituisce un obbligo per la vittima, abbia tuttavia attribuito rilievo decisivo alla circostanza che la S. non si fosse attivata per consentire l’identificazione dell’investitore, non precisando ai sanitari del Pronto Soccorso che l’incidente era stato provocato da veicolo non identificato e proponendo la querela a distanza di oltre un mese dal fatto; evidenzia che tale impostazione si pone in contrasto con consolidati orientamenti di legittimità che escludono qualunque automatismo fra la presentazione o meno della denuncia/querela e l’accoglimento o il rigetto della domanda.

Il motivo (che, pur essendo articolato sotto un’intitolazione alquanto generica, è sufficientemente specifico nell’individuare il vizio denunciato, col richiamo alle affermazioni compiute dal Tribunale e a principi – di segno opposto – contenuti in recenti sentenze di questa Corte in riferimento alla norma della L. n. 990 del 1969, art. 19, successivamente “trasferita” nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283) merita accoglimento.

E’ noto che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sè, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013, conforme a Cass. n. 18532/2007).

Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi continuità, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove -pur escludendo sia l’obbligo della vittima di compiere indagini volte all’identificazione dell’investitore sia il condizionamento dell’azione civile alla conclusione delle indagini penali – introduce il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa.

Va ribadito, al contrario, che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012) e che l’accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Cass. n. 23434/2014).

I restanti motivi rimangono assorbiti.

Si propone pertanto l’accoglimento del primo motivo – assorbiti i restanti due – con cassazione e rinvio al Tribunale di Napoli (in persona di altro magistrato), anche per le spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto accolto, per quanto di ragione, con cassazione e rinvio al Tribunale di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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