Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27540 del 28/10/2019
Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27540
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19866/2015 proposto da:
T.S., in proprio ed in qualità di titolare della impresa
individuale “(OMISSIS)”, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Giuseppe Palumbo n. 26, presso lo studio dell’avvocato Gaeta Pietro,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS);
– intimato –
contro
P.R., D.G., F.S.,
C.U., M.M., Cu.An., D.L.V.,
elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Vitelleschi n. 26, presso
lo studio dell’avvocato Spadaro Salvatore, rappresentati e difesi
dall’avvocato Ragozini Francescopaolo, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 144/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/09/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto da T.S. avverso la sentenza del 29/01/2105 con cui il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS), impresa individuale cancellata dal registro delle imprese in data 02/09/2014, in accoglimento del ricorso presentato da sette ex dipendenti;
– avverso detta decisione il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui gli originari ricorrenti hanno resistito con controricorso;
– successivamente, il difensore dei controricorrenti ha depositato atto di transazione stipulato tra le parti in data 13/09/2017, a seguito della chiusura del fallimento per concordato fallimentare, recante l’impegno del T. a rinunciare al ricorso per cassazione;
– in data 11/09/2019 sono intervenuti l’atto di rinuncia del ricorrente, con compensazione delle spese di lite, e l’atto di accettazione del difensore dei controricorrenti, munito di procura speciale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio a spese compensate, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
– non va invece disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè, trattandosi di meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, esso non è applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (ex multis Cass. nn. 13636/15, 3542/2017, 15996/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019