Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27540 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27540 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 28140-2014 proposto da:
BLANDINO

MASSIMO,

BELLARETTI

ELDA,

considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato LUCA BRACHI come da procura a margine
dell’atto di citazione introduttivo del primo grado
del giudizio;
– ricorrenti contro

2017
1650

ASL N 10 DI FIRENZE

in persona del legale

rappresentante pro-tempore e Direttore Generale Dott.
PAOLO MORELLO MARCHESE, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio

Data pubblicazione: 21/11/2017

dell’avvocato ALESSIO LOTTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIETRO PECORINI giusta procura in calce
al controricorso;
ALLIANZ SPA già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ RAS ,
in persona dei procuratori dott. ANDREA CERRETTI e

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta
procura in calce al controricorso;
BELLARETTI LIVIA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

GIUSEPPE

AVEZZANA

51,

presso

lo

studio

dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI, rappresentato e
difeso dagli avvocati LEONARDO BONECHI, GABRIELLA
BALDI;
– controricorrenti nonchè contro

CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO CONGREGAZ. TERZ’ORDINE
FRANCESCANO SAN CARLO , SANDIFORD PAOLO NOTIF ANCHE ,
PECORINI PIETRO NOTIF ANCHE, BONECHI LEONARDO NOTIF
ANCHE, BALDI GABRIELLA NOTIF ANCHE;

intimati

Nonché da:
CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO CONGREGAZ. TERZ’ORDINE
FRANCESCANO SAN CARLO , in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, considerata domiciliata

2

dott.ssa ANNA GENOVESE, elettivamente domiciliata in

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
SILVANA LO PRESTI giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –

CONTI GABRIELLA quale erede di BELLARETTI LIVIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA
51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLA BALDI
unitamente all’avvocato LEONARDO BONECHI giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ RAS , ASL N 10 DI
FIRENZE , BLANDINO MASSIMO, BELLARETTI ELDA;

intimati

avverso la sentenza n. 939/2014 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 30/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
concluso

CARDINO

che

ha

l’inammissibilità

del

ricorso

ALBERTO

3

chiedendo

principale

e

contro

dell’incidentale,

In

subordine

il

rigetto

di

quest’ultimo;

4

R.G.N. 28140/14
Udienza del 19 luglio 2017

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 Elda Bellaretti e Massimo Blandino convennero dinanzi
al Tribunale di Firenze la Congregazione del Terz’Ordine Francescano
di San Carlo (d’ora innanzi, per brevità, “la Congregazione”),
esponendo che:

(-) Speranza Benini, a causa dell’età e delle sue condizioni di salute,
era ospitata nella casa di riposo “San Francesco”, gestita dalla
Congregazione convenuta;
(-) il 26 luglio 2001 Speranza Benini, che per le sue condizioni di
salute era costretta su una sedia a rotelle, venne sospinta per le scale
da un altro paziente, infermo di mente;
(-) in conseguenza della caduta, l’anziana donna il 3.8.2001 venne
a mancare.
Gli attori conclusero pertanto chiedendo la condanna dell’ente
convenuto al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in
conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. La Congregazione si costituì negando la propria responsabilità.
Nel giudizio intervenne volontariamente la società Ras S.p.A. (che in
seguito, per effetto di fusione, muterà la propria ragione sociale in
Allianz S.p.A.; d’ora innanzi, per brevità, “la Allianz”).

3. Nelle more di questo giudizio, con autonomo atto di citazione,
una seconda figlia di Speranza Benini, Livia Bellaretti (che verrà a
mancare nelle more del giudizio, e la cui posizione processuale sarà
coltivata dalla figlia, Gabriella Conti), convenne anch’essa dinanzi al
Tribunale di Firenze, sezione staccata di Pontassieve, la Congregazione,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per i fatti già
descritti.

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T

(-) erano, rispettivamente, figlia e nipote ex filio di Speranza Benini;

R.G.N. 28140/14
Udienza del 19 luglio 2017

Anche in questo giudizio la Congregazione si costituì negandola
propria responsabilità; in questo caso tuttavia chiamò in causa, al fine
di essere tenuta indenne, il proprio assicuratore della responsabilità
civile (come già detto, la Allianz, o/im RAS) e la ASL n. 10 di Firenze,
sul presupposto che fossero stati i dipendenti della ASL ad autorizzare

che, col proprio gesto insano, provocò la morte di Speranza Benini,
senza informare il personale della casa di cura della pericolosità di quel
paziente.

4. Le due cause vennero riunite e decise dal Tribunale di Firenze
con sentenza 4 settembre 2006 n. 3049, con cui il Tribunale rigettò la
domanda.

5. La sentenza venne appellata in via principale da Elda Bellaretti e
Massimo Blandino ed in via incidentale (con autonomo atto) da Livia
Bellaretti: tutti e tre questi appellanti insistettero nella richiesta di
affermazione della responsabilità della Congregazione.
La Congregazione e la Allianz formularono appello incidentale
condizionato, chiedendo che in caso di accoglimento della domanda
attorea la ASL fosse condannata a manlevare la Congregazione.
Con sentenza 30 maggio 2014 n. 939 la Corte d’appello di Firenze
accolse le domande degli attori.
Ritenne la Corte d’appello che l’omicida, al momento del fatto, era
incapace di intendere e di volere; che il personale della residenza
sanitaria aveva dunque l’obbligo di vigilarne la condotta; che esso era
di conseguenza gravato dalla presunzione di cui all’articolo 2047 c.c.;
che tale presunzione non fosse stata vinta.
Escluse, invece, qualsiasi responsabilità della ASL.

Pagina eì

t\AA.,

il ricovero nella casa di riposo “San Francesco” dell’infermo di mente

R.G.N. 28140/14
Udienza del 19 luglio 2017

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Elda
Bellaretti e Massimo Blandino, con ricorso fondato su un motivo.
La Congregazione ha resistito con controricorso e proposto ricorso
incidentale fondato su un motivo.
La Asl e la Allianz hanno resistito con controricorso.

ricorso incidentale.
La ASL e la Allianz hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo unico del ricorso principale.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la
violazione degli artt. 1219, 1224, 1282, 1284 c.c..
Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello ha violato i princìpi che
regolano la mora debendi nelle obbligazioni di valore, condannando il
debitore al pagamento degli interessi solo dalla data della sentenza.

1.2. La Congregazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per
tardività, assumendo che non sia stato rispettato dai ricorrenti il
termine di cui all’art. 325 c.p.c..
L’eccezione è infondata: la sentenza d’appello è stata infatti notificata
agli odierni ricorrenti con atto ad essi pervenuto il 22 luglio 2014; il
termine c.d. “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., pertanto, scadeva per essi
il 5 novembre 2014, mentre il ricorso è stato notificato ai sensi della I.
n. 53 del 1994 dal difensore munito di procura, e consegnato al servizio
postale il 31 ottobre 2014.

1.3. Il ricorso è tuttavia inammissibile per altra ragione, ovvero per
mancanza della procura, come rilevato anche dal Procuratore Generale.

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f

ri

Gabriella Conti ha depositato controricorso per resistere solo al

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Udienza del 19 luglio 2017

Nell’epigrafe del ricorso il difensore dei ricorrenti dichiara di avere
proposto il ricorso per cassazione sulla base della procura alle liti
conferitagli “in margine all’atto di citazione introduttivo” del giudizio di
primo grado, nella quale era incluso il potere di proporre impugnazione
“in ogni fase, stato e grado”.

cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via
preventiva, dal momento che il requisito della specialità della procura
implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di
legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata.
Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata
in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è
inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari
legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado.

(ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006).

2. Il ricorso incidentale.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Congregazione deduce
che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di
legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare,
la violazione dell’art. 2047 c.c..
Sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sussistente
la responsabilità della Congregazione: sia perché questa non era stata
informata della malattia mentale dell’omicida; sia perché non vi era
alcun obbligo giuridico di intercludere le scale per le quali venne
precipitata la vittima, che anzi dovevano essere lasciate libere in
quanto costituivano una via di fuga in caso di emergenza; sia perché il
gesto omicidario fu imprevedibile.

Pagina %

Tuttavia è sin troppo noto che la procura per proporre ricorso per

R.G.N. 28140/14
Udienza del 19 luglio 2017

2.2. Il ricorso incidentale va dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334,
comma secondo, c.p.c..
Come accennato, in grado di appello la Congregazione formulò
domanda di manleva nei confronti della ASL, per l’ipotesi di
accoglimento della domanda attorea.

Congregazione aveva dunque per presupposto l’accertamento della
responsabilità di quest’ultima verso i familiari di Speranza Benini.
Quale che fosse il modo in cui si volesse qualificare questo rapporto
processuale tra Congregazione e ASL (garanzia impropria; regresso ex
artt. 1299 e 2055 c.c.; absolutio ab observantia iudicii), un fatto è certo
che tra la domanda principale e quella di nnanleva esisteva un rapporto
di inscindibilità, essendo presupposto della seconda l’accoglimento
della prima (come stabilito, definitivamente, dalle Sezioni Unite di
questa Corte: Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015).
Da ciò discende che, in ossequio al principio di unitarietà del termine
dell’impugnazione, la notifica della sentenza eseguita a istanza di una
sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte
destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine
breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti
(tra le tante, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010).

2.3. Nel caso di specie risulta dagli atti che, ad istanza dell’avv. Pietro
Pecorini, difensore della ASL, la sentenza d’appello venne notificata
all’avv. Silvana Lo Presti, difensore della Congregazione, in data
21.7.2014.
Da questo momento, pertanto, cominciò a decorrere per la
Congregazione il termine ex art. 325 c.p.c. per proporre
tempestivamente ricorso per cassazione non solo nei confronti della
ASL, ma anche nei confronti dei danneggiati.

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L’affermazione di una ipotetica responsabilità della ASL verso la

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Tale termine è scaduto il 4.11.2014, mentre il ricorso incidentale è
stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data
23.12.2014, e dunque tardivamente.
Il ricorso incidentale tardivo, giusta la regola di cui all’art. 334 c.p.c.,
è ammissibile se l’impugnazione principale viene esaminata nel merito;

nostro caso, quella incidentale “perde ogni efficacia”, e si ha dunque
per non proposta.

3. Le spese.

3.1. Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla rifusione delle spese, va
preliminarmente rilevato che il ricorso principale, come già detto, è
stato proposto da un avvocato privo di procura speciale.
Quando il ricorso per cassazione sia stato proposto da un avvocato
privo di procura speciale, l’attività svolta non riverbera alcun effetto
sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è
pertanto è ammissibile e doverosa la condanna al pagamento delle
spese del giudizio (come ripetutamente affermato da questa Corte: ex
multis, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016; Sez.
L, Sentenza n. 11551 del 04/06/2015; si veda anche, per l’ipotesi di
inesistenza della procura, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10071 del
21/04/2017).
Ne consegue che non Elda Bellaretti e Massimo Blandino dovranno
sostenere le spese di soccombenza del presente giudizio di legittimità,
ma l’avv. Luca Brachi.

3.2. Nel merito, le spese del presente grado di giudizio vanno così
regolate:
(a) nei rapporti tra i ricorrenti principali e la Congregazione, seguono
la soccombenza; nulla rileva, a tal fine, che il ricorso incidentale della

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ma se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, come nel

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Udienza del 19 luglio 2017

Congregazione sia stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2,
c.p.c., né lo stesso può essere delibato ai fini della c.d. soccombenza
virtuale, in quanto nel caso di dichiarazione di inefficacia
dell’impugnazione incidentale, ex art. 334, comma 2, c.p.c., questa
non viene nemmeno presa in esame, ed è come se non fosse stata mai

Sentenza n. 4074 del 20/02/2014);
(b) Luca Brachi, quale falsus procurator dei ricorrenti principali, e la
Congregazione vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese
sostenute dalla ASL e dalla Allianz (con regresso, sotto il profilo interno
dell’obbligazione solidale, in quote virili di pari importo, e dunque
dividendo l’obbligazione per due); ciò sul presupposto che la
Congregazione è soccombente rispetto alla domanda di manleva
proposta nei confronti della ASL; mentre sia la Congregazione che gli
eredi Benini, notificando i rispettivi ricorsi per cassazione anche alla
ASL ed alla Allianz, hanno indotto queste ultime a svolgere le proprie
difese nella presente sede di legittimità;
(c) la Congregazione va condannata alla rifusione delle spese sostenute
da Gabriella Conti, rispetto alla quale è rimasta soccombente.

3.3. L’inammissibilità dell’impugnazione principale costituisce il
presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il
pagamento a carico del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
V’è solo da precisare che per “parte ricorrente principale”, per quanto
detto, deve intendersi l’avv. Luca Brachi.
Non è invece dovuto il pagamento del doppio contributo unificato dalla
Congregazione, giacché la sanzione del pagamento del doppio del

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proposta (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23469 del 04/11/2014; Sez. 3,

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Udienza del 19 luglio 2017

contributo unificato consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel
merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e
non alla dichiarazione di inefficacia ex art. 334 c.p.c., come già ritenuto
da questa Corte (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017).

espressamente dichiarando di ritenere speciale e valida una procura
alle liti che non è né speciale, né valida, possa costituire in teoria una
grave violazione del dovere di competenza, che è imposto ad ogni
avvocato dall’art. 14 del Codice Deontologico.
Ritiene, pertanto, questa Corte di essere tenuta a segnalare tale
circostanza al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Prato, giusta la
previsione dell’art. 11, comma 2, lettera (d), del Regolamento del C.N.F.
21.2.2014 n. 2, a norma del quale “l’autorità giudiziaria è tenuta a dare
immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente quando nei
confronti di un iscritto (…) vengono emessi provvedimenti che definiscono la
fase o il grado di giudizio”.

Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso principale;
(-) dichiara inefficace il ricorso incidentale;
(-) condanna Luca Brachi alla rifusione in favore della Congregazione
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella
somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna Luca Brachi e la Congregazione, in solido (con ripartizione
interna in quote pari), alla rifusione in favore della ASL 10 di Firenze
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella
somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

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3.4. Va, infine, rilevato che proporre un ricorso per cassazione

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Udienza del 19 luglio 2017

(-) condanna Luca Brachi e la Congregazione, in solido (con ripartizione
interna in quote pari), alla rifusione in favore della Allianz s.p.a. delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma
di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e
spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella
somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Luca

Brachi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione;
(-) manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 19 luglio 2017.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Pres;
rito)

(-) condanna la Congregazione alla rifusione in favore di Gabriella Conti

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