Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27540 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27540 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorsQ 14{36-2008 proposto da:
ROSSELLI DEL TURCO GIAMPAOLO RSSGPL59H24D612E nella
sua qualità di erede e quale procuratore degli eredi
della defunta Sig.ra ANTONELLA TADINI BUONINSEGNI
quali i Sigg.ri MARIA PREZIOSA ROSSELLI DEL TURCO,
FILIPPO ROSSELLI DEL TURCO, PIO AUGUSTO ROSSELLI DEL
2013
2079

TURCO e MARIA GIULIA ROSSELLI DEL TURCO, ROSSELLI DEL
TURCO MARIO RSSMRA62S07H24D612Y nella sua qualità di
erede della defunta Sig.ra ANTONELLA TADINI
BUONINSEGNI, domiciliati ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

1

rappresentati e

Data pubblicazione: 10/12/2013

difesi dagli avvocati GROSSI RICCARDO, NICOLODI
ALESSANDRO con studio in 50132 FIRENZE, VIA MASACCIO
210 giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

CFFRCR52E29D612D, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CAETANA 13-A, presso lo studio dell’avvocato
GRAZIANI UMBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato
CIUFFI CAROLINA;
– controricorrenti nonchè contro

PROLI CURZIO MARIA, CALANDRINI STEFANO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1735/2006 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 20/11/2006, R.G.N.
1823/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO NICOLODI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

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CIUFFI VALENTINA CFFVNT75H58L833E, CIUFFI RICCARDO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23 luglio 2004 il Tribunale di Firenze
decidendo su due opposizioni riunite promosse,
rispettivamente, con ricorso in data 19.01.2001 da Valentina
Ciuffi, Riccardo Ciuffi e da Maria Proli Curzio e con ricorso

ingiuntivo di pagamento della somma di £ 5.587.563 per spese
di manutenzione relative all’appartamento locato agli
opponenti dall’opposta-ingiungente Antonella Tadini
Buoninsegni – revocava il decreto opposto; condannava gli
opponenti al pagamento della minor somma di C 656,56 oltre
accessori; rigettava la domanda del Calandrini di manleva nei
confronti degli altri opponenti; condannava gli opponenti alle
spese del procedimento monitorio e compensava quelle
dell’opposizione.
Il Tribunale – considerato che il contratto di locazione
era stato stipulato ai sensi dell’art.11 co.2 legge n.
359/1992 – riteneva valida la clausola contrattuale che poneva
a carico dei conduttori

«l’ordinaria manutenzione, ivi

compresa quella inerente i servizi e le cose comuni, anche se
dipendente da vetustà o caso fortuito», ma escludeva che fosse
dovuta dagli opponenti la somma di £ 4.316.293, afferente al
rifacimento della facciata dello stabile condominiale, per la
considerazione che la relativa spesa, non poteva ritenersi
compresa nella ordinaria manutenzione.

atcuu(
3

in data 31.10.2001 da Stefano Calandrini avverso il decreto

La decisione era gravata da impugnazione in via principale,
da parte di Mario Rosselli Del Turco e di Giampaolo Rosselli
Del Turco, nella qualità di eredi dell’originaria opposta e
dal parte del secondo anche nella qualità di procuratore
speciale degli altri coeredi Maria Preziosa Rosselli Del

Turco, Maria Giulia Rosselli Del Turco, nonché in via
incidentale da parte di Valentina Ciuffi, Riccardo Ciuffi e da
Maria Proli Curzio. Rimaneva, invece, contumace Stefano
Calandrini.
Con sentenza in data 20.11.2006 la Corte di appello di
Firenze, decidendo sulle impugnazioni proposte in via
principale e incidentale, in parziale riforma, escludeva la
condanna degli opponenti alle spese del procedimento monitorio
e dichiarava compensate tra le parti le spese dei due gradi
del giudizio di opposizione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione Mario Rosselli Del Turco e Giampaolo Rosselli Del
Turco, nella indicata qualità, formulando quattro motivi,
illustrati anche da memoria.
Hanno resistito Valentina e Riccardo Ciuffi, depositando
controricorso; mentre non si sono costituti né Maria Proli
Curzio, né Stefano Calandrini.
Con ordinanza collegiale del 22.04/17.05.2003 è stata
rilevata la nullità della notificazione del ricorso al

4

Turco, Filippo Rosselli Del Turco, Pio Augusto Rosselli Del

Calandrini e disposta la rinnovazione.
Effettuato tale incombente, il ricorso è stato assegnato in
decisione all’udienza del 12 novembre 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso – avuto riguardo alla data della pronuncia

antecedente al 4 luglio 2009) – è soggetto, in forza del
combinato disposto di cui al d.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58,
alla disciplina di cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg.
come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione
o falsa applicazione dell’art. 31 legge 5 agosto 1978, n.457
(ora art.3 T.U, sull’edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del
2001) e della legge regione Toscana 21 maggio 1980 n.59 All.
lett. A in riguardo agli artt.1005, 1576, 1609, 1621 cod. civ.
(art. 360 n.3 cod. proc. civ.). Con il quesito di diritto ex
art. 366 bis cod. proc. civ. si chiede che la S.C. dica «se,
in relazione al contratto di locazione per cui è causa, sia
ravvisabile violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e, specificamente, dell’art. 31 L. 5 agosto 1978 n.457
e Legge Regione Toscana 21 maggio 1980 n.59, allegato lett.
A), nel ritenere che, ai fini della determinazione della
nozione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di
cui è casa, debba farsi riferimento esclusivamente alla

5

della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e

normativa civilistica in materia, di cui agli artt. 1005,
1576, 1609, 1621 c.c. e non invece anche della

normativa

generale dettata in materia dalla predetta Legge 457/78 e

L.R.T. 59/80».
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia

1621 cod. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.). Con il quesito
conclusivo si chiede che la S.C. dica

«se in relazione al

contratto di locazione di cui è causa, sia ravvisabile
violazione o falsa applicazione di norme di diritto e
specificamente, degli artt. 1005, 1576, 1609, 1621 c.c. nel
ritenere che i lavori di restauro delle facciate dello stabile
condominiale

de quo

non rientrino nella nozione di

manutenzione ordinaria, tenuto altresì conto che nella
fattispecie in esame i conduttori si erano assunti, per
contratto,

“l’ordinaria manutenzione, ivi compresa quella

inerente i servizi e le cose comuni, anche se dipendente da
vetustà o caso fortuito”».
2. I due motivi possono essere discussi unitariamente per
la loro connessione fattuale, logica e giuridica. In sostanza
quello che viene censurato nella decisione della Corte di
appello è l’aver inquadrato e qualificato la spesa di
rifacimento della facciata tra le spese straordinarie,
escludendo di conseguenza l’onere di partecipazione alla
stessa da parte dei conduttori, laddove a parere dei

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violazione o falsa applicazione degli artt.1005, 1576, 1609,

ricorrenti – detta spesa rientrerebbe nella manutenzione
ordinaria alla stregua della distinzione, dettata dalla
normativa urbanistica, tra
ordinaria e straordinaria,

interventi di manutenzione
e in considerazione del tenore

della clausola contrattuale che, in deroga all’art. 1576 cod.
l’ordinaria manutenzione,

sia dell’appartamento e dei servizi, sia delle parti comuni,
anche se dipendente da vetustà o caso fortuito.
2.1. I motivi all’esame non meritano accoglimento.
Pacifica – e, comunque, non più controvertibile, per il
giudicato interno sulla validità della clausola – la
derogabilità della normativa civilistica, quanto all’accollo
ai conduttori delle spese di ordinaria manutenzione, anche se
dipendenti da vetustà o fortuito, la

quaestio iuris

si

incentra sull’individuazione delle spese di manutenzione
straordinaria che la clausola in oggetto lascia a carico della
parte locatrice e, correlativamente, sulla sussunzione delle
spese di rifacimento della facciata nella relativa categoria.
La Corte territoriale, da un lato, ha escluso che la linea
di demarcazione tra manutenzione ordinaria e manutenzione
straordinaria potesse desumersi dalle disposizioni
urbanistiche richiamate da parte ricorrente, trattandosi di
normativa dettata per altre specifiche finalità (quelle della
libertà dell’intervento edilizio o della necessarietà del
permesso di costruire); dall’altro, ha ritenuto che il

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civ., poneva a carico dei locatari

significato della clausola contrattuale e dello specifico
richiamo in esso contenuto alla manutenzione ordinaria,
dovesse individuarsi, attingendo alla normativa civilistica
(artt.1005, 1576, 1609, 1621 cod. civ.), alla cui stregua la
distinzione fra riparazioni ordinarie e riparazioni

criterio della prevedibilità e della normalità in relazione al
godimento della cosa locata e dell’entità della spesa.
2.2. Orbene – quanto al primo profilo – si osserva che il
carattere di “norma generale” dell’art. 31 legge n. 457 del
1978 (contenente per l’appunto «norme generali per il recupero
del patrimonio edilizio e urbanistico esistente»),

cui fa

riferimento parte ricorrente, non autorizza l’automatica
sovrapposizione delle definizioni, ivi contenute, di
«interventi» di ordinaria e straordinaria manutenzione con le
nozioni di ordinaria e straordinaria manutenzione rilevanti
nell’ambito dei rapporti tra privati.
D’altra

parte

l’integrazione,

postulata

dalla

giurisprudenza richiamata in ricorso, tra la normativa
edilizia e le disposizioni (ormai abrogate) in materia di
“equo canone” – era coerente con la peculiarità dei criteri di
determinazione del canone legale, ai cui effetti appariva
necessario privilegiare l’aspetto edilizio ed era, comunque,
solo tendenziale, restando, tra l’altro, fermo che la
categoria delle «riparazioni straordinarie»,

8

di cui all’art.

straordinarie può essere effettuata con riferimento al

23 L. n. 392 del 1978, non recepiva la tradizionale
distinzione

tra

opere

di

ordinaria

e

straordinaria

manutenzione, rientrando in essa anche le opere di
manutenzione di notevole entità, comunque dirette ad evitare
il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura

Cass. 9 ottobre 1996, n. 8814).
2.3. L’esigenza dell’elaborazione di autonome categorie
concettuali, con specifico riferimento al tema che ci occupa
della ripartizione delle spese di manutenzione tra il locatore
e il conduttore, appare, del resto, evidente ove si consideri
che il sistema codicistico fa riferimento al concetto
quantitativo della tenuità della spesa e a quello della
riferibilità causale della stessa spesa dall’uso normale del
bene per gravare il conduttore, esclusivamente, delle spese di
“piccola manutenzione”, alla stregua di una valutazione
d’insieme della modesta entità del loro valore economico,
della destinazione dell’immobile e dei corrispondenti obblighi
di custodia del locatario, degli usi locali (cfr. Cass 6
maggio 1978, n.2181), lasciando a carico al locatore tutte le
altre spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,
quale modalità di adempimento della fondamentale obbligazione
di mantenere la cosa in buono stato e in modo da servire
all’uso cui è destinata (artt.1575 n. 2, 1576, 1577, 1609 cod.
civ.); mentre il sistema introdotto dalla legge n. 392 del

9

particolarmente onerosa dell’intervento manutentivo (cfr.

1978 ha previsto che siano a carico del conduttore,
di oneri accessori

sub specie

(ex art. 9, tuttora in vigore, nonostante

l’abrogazione del regime del canone legale), alcune spese di
carattere continuativo o periodico, correlate a servizi di cui
«relative al servizio

di pulizia» e «alla fornitura di altri servizi comuni» –

che,

in quanto necessarie a mantenere in buone condizioni di uso le
cose comuni, sono ascrivibili all’ordinaria manutenzione delle
parti comuni, nonché le spese relative

«al funzionamento e

all’ordinaria manutenzione dell’ascensore».
2.4. Merita, altresì, puntualizzare che il richiamo alla
normativa in tema di usufrutto e, segnatamente, alla nozione
di riparazioni straordinarie,

di cui all’art. 1005 cod. civ.

(secondo cui «riparazioni straordinarie sono quelle necessarie
ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la
sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per
una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini,
acquedotti, muri di sostegno o di cinta»)

non è, di per sé

risolutivo ai fini che ci occupano; e ciò sia perché per
riparazione si

intende l’opera che rimedia ad un’alterazione

già verificatasi nello stato della cosa a differenza della
manutenzione,

che propriamente si riferisce all’opera che

previene l’alterazione (laddove l’espressa previsione, nella
clausola che qui rileva, della

«manutenzione ordinaria

anche se dipendente da vetustà o caso fortuito»,

10

finisce per

usufruisce il conduttore – quali quelle

assimilare l’uno e l’altro concetto, accordando rilievo,
piuttosto, che alla maggiore o minore attualità del danno da
riparare, alla essenza dell’opera e al suo carattere
ordinario),

sia perché l’elencazione contenuta nella norma

cit. sebbene di carattere generale, non ha carattere

n.1881).
Soprattutto l’inserimento della nozione dettata dall’art.
1005 cod. civ. nella trama del rapporto locatizio va attuato
nella considerazione dell’equilibrio sinallagmatico sotteso a
detto rapporto e dei principi specificamente dettati in
materia, in relazione al quale beneficiario ultimo dei
miglioramenti apportati all’immobile condotto in locazione
mediante spese di manutenzione straordinaria, rimane
esclusivamente il locatore (cfr. artt. 1576, 1609 e 1621 cod.
civ.).
2.5. Ciò precisato, ritiene il Collegio che i giudici di
appello – assumendo, quali utili parametri di riferimento, la
norma di cui all’art. 1005 cod. civ. e le ulteriori
disposizioni in materia di locazione sopra cit. – abbiano
individuato, sulla base di un corretto approccio ermeneutico
(«nella logica ricostruzione della comune intenzione delle
parti e anche al fine dell’equo contemperamento degli
interessi contrapposti»),

nei suoi tratti salienti la

manutenzione ordinaria qualificandola come

11

«quella diretta ad

tassativo, ma solo esemplificativo (così Cass. 3 aprile 1979,

eliminare guasti della cosa o che comunque abbia carattere di
periodica ricorrenza e di prevedibilità, essendo connotata
inoltre da

una

sostanziale modicità della

spesa»

e

inquadrando, invece, nell’ambito della manutenzione
straordinaria «quelle riparazioni non prevedibili e di costo

rapporto locatizio» ovvero anche quelle «di una certa urgenza
e di una certa entità necessarie al fine di conservare o di
restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza»

(così al

f1.7 della sentenza impugnata).
Di conseguenza la spesa di rifacimento delle facciate
condominiali, per la sua importanza, nonché per la “natura
episodica” nell’arco di una gestione condominiale pluriennale,
è stata qualificata come

spesa di manutenzione straordinaria

(altra cosa è, evidentemente, se ai fini urbanistici dovesse
considerarsi intervento di manutenzione ordinaria), escludendo
perciò che fosse compresa tra quelle contrattualmente a carico
dei conduttori.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la
Corte di appello ha fatto corretta applicazione della
normativa di riferimento, utilizzando esattamente i parametri
valutativi individuati nella normativa civilistica, per
qualificare come manutenzione straordinaria facente carico al
locatore i lavori di rifacimento delle facciate condominiali,
attesa la

«complessità e radicalità dell’intervento»

12

operato

non modico, eccezionali nell’ambito dell’ordinaria durata del

nella specie (cfr. fl. 7 della sentenza impugnata).
2.6.

Si

rammenta,

alla

stregua

di

consolidata

giurisprudenza, che la qualificazione delle opere di ordinaria
manutenzione o di manutenzione straordinaria, e l’attribuzione
dei lavori all’una o all’altra categoria, spettano al giudice

apprezzamento si sottrae a censura in sede di legittimità, se
sia sorretto da esatti criteri nomativi e sia adeguatamente
motivato (cfr. Cass. 20 marzo 2003, n. 4064; Cass. 4 gennaio
1969, n. 10).
Nella decisione impugnata

la distinzione tra le spese di

manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria risulta
correttamente affidata ai profili della normalità e/o
prevedibilità dell’intervento e dell’entità materiale della
spesa, con il necessario adeguamento della nozione civilistica

di

riparazioni straordinarie di cui all’art. 1005 cod. civ.

allo statuto del rapporto di locazione, quale consacrato,
nella specie, nell’accordo in deroga. Invero

per spese

straordinarie, facenti carico al locatore, devono intendersi
le opere che non si rendono prevedibilmente o normalmente
necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa
nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio e che
presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo
della locazione; rientrando nella categoria anche le opere di
manutenzione di notevole entità, finalizzate non già alla mera

13

di merito, involgendo indagini di fatto, e il relativo

conservazione del bene, ma ad evitarne il degrado edilizio e
caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa
dell’intervento manutentivo.

L’applicazione di siffatti principi al caso specifico
involge valutazioni di stretto merito,

che non sono

dell’inammissibilità della censura motivazionale di cui si
dirà di seguito.
In definitiva entrambi i motivi all’esame vanno rigettati.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cod.
proc. civ.) per non avere la Corte di appello esaminato le
singole voci di spesa.
3.1. Il motivo non è corredato dalla «chiara indicazione»
richiesta dalla seconda parte dell’art. 366

bis

cod. proc.

civ. in relazione al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod.
proc. civ., la quale deve consistere in una parte del motivo
che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente
destinata, che, seppure libera da qualsiasi rigidità formale,
si concretizzi in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso – in relazione al quale la motivazione si assuma
omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali
la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 25 febbraio 2009 n.

14

sindacabili in questa sede, anche in considerazione

4556).Tale requisito non può, dunque, ritenersi rispettato
quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo
– all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anziché
su indicazione della parte ricorrente consenta di
comprendere il contenuto ed il significato delle censure

Il motivo è, dunque, inammissibile.
4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione o
falsa applicazione degli artt. 91, 92, 97, 112, 329 e 343 cod.
proc. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.) riguardo
all’integrale compensazione delle spese anche del primo grado
ovvero della fase monitoria a favore dell’appellato contumace
Stefano Calandrini. Con il quesito conclusivo si chiede che
questa S.C. dichiari «se in relazione al suddetto capo della
impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze n.1735/06
che ha compensato integralmente a favore del contumace in
appello anche le spese del giudizio di primo grado, sia
ravvisabile violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e, specificamente, degli artt. 91,92, 97, 112, 329 e
343 c.p.c. nel ritenere che qualora la parte parzialmente
soccombente in primo grado, rimanendo contumace in appello,
non abbia proposto alcuna impugnazione della sentenza di primo
grado, che la condannava al pagamento parziale delle spese di
lite, il Giudice di appello possa disporre la compensazione
delle dette spese di primo grado, riformando sul punto la

15

(Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

sentenza di primo grado in senso peggiorativo per
l’appellante».
4.1. Il motivo muove dal presupposto, che la posizione del
Calandrini sia stata riformata in senso migliorativo, con
riguardo vuoi alla regolazione delle spese del primo grado

nonostante il predetto Calandrini non avesse proposto appello
incidentale, come avevano fatto gli altri originari opponenti
e, anzi, fosse rimasto contumace nel secondo grado del
giudizio.
4.2. Il motivo va rigettato.
Prima di ogni altra considerazione si rileva che la non
perspicua elaborazione del quesito (nel quale manca il preciso
riferimento alle spese del monitorio, che è invece riportato
nella rubrica e di cui si discorre nel corpo del motivo) è
sintomatica di un equivoco di fondo della censura, che
sostanzialmente assimila le spese del monitorio a quelle del
primo grado.
Soprattutto occorre osservare che la premessa su cui si
fonda il motivo trova sicura smentita nel tenore della
decisione impugnata.
Invero la Corte territoriale – precisato che

«quanto alle

spese di lite, il primo giudice considerava che essendovi un
credito residuo degli opponenti questi ultimi dovevano essere

condannati a rifondere la parte opposta le spese del

16

dell’opposizione, vuoi anche alle spese del monitorio,

procedimento monitorio e che andavano invece integralmente le
spese del giudizio di opposizione»

(fl. 4 della sentenza

impugnata) – non ha affatto modificato

in parte qua

la

posizione del Calandrini, tantomeno in senso migliorativo,
«le spese dell’opposizione

anche per lui possono restare compensate»

(fl. 9 della

sentenza impugnata) e avendo escluso la condanna alle spese
del procedimento monitorio con riguardo ai soli appellanti
incidentali. Tanto emerge chiaramente dalla motivazione della
decisione impugnata, laddove la posizione del Calandrini è
nettamente distinta da quella degli altri originari
opponenti/appellanti incidentale ed esaminata da ultimo
(successivamente all’accoglimento del motivo di appello
incidentale concernente il capo relativo alle spese della fase
monitoria) al solo fine di ribadire la compensazione delle
spese dell’opposizione già effettuata in primo grado; e non è
affatto smentito dal tenore del dispositivo nel punto in cui
si

«esclude la condanna degli opponenti alle spese del

procedimento monitorio», atteso che la locuzione “opponenti” per la stretta connessione letterale e logica con il
precedente inciso

(«…pronunciando in parziale riforma della

sentenza del Tribunale di Firenze in data 12/5-23/7/2004,
appellata

in via incidentale da Ciuffi Valentina, Ciuffi

Riccardo e Curzio Maria Proli») intendersi

riferita

ai

soli

deve inequivocamente
(opponenti)

appellanti

essendosi limitata a rilevare che

incidentali.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le

spese

del

giudizio di

legittimità

seguono

la

soccombenza, con la conseguenza che parte ricorrente è tenuta
al relativo rimborso di tali spese, liquidate come in

del 2012 in favore dei resistenti Valentina Ciuffi e Riccardo
Ciuffi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
favore dei resistenti in C 1.500,00 (di cui E 200,00 per
compensi) oltre accessori come per legge.
Roma 12 novembre 2013
‘ TENSORE

IL PRESIDENTE

dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140

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