Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27540 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 02/12/2020), n.27540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9862/2016 proposto da:

L.V., L.A., LO.AN.,

L.F., L.V., tutti in proprio e nella qualità di

eredi di P.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO BREGOLA;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO ESPOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 873/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/02/2016, R.G.N. 4294/2014.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

P.A. e L.V. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Condominio (OMISSIS) ed esponevano di aver lavorato entrambi alle sue dipendenze dal 1/1/1971 al 31/7/2010 svolgendo mansioni di portieri, ricevendo tuttavia un’unica retribuzione. Sulla scorta di tali premesse, P.A. chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di Euro 424.354,64 a titolo di spettanze retributive ordinarie, lavoro straordinario festivo e domenicale, ferie, 13, t.f.r. e risarcimento danni da omissione contributiva; L.V. instava per la condanna al pagamento della somma di Euro 618.888,63 a titolo di differenze retributive, 13, t.f.r. nonchè per la restituzione della somma di Euro 1.291,14 versata al momento dell’ingresso nell’alloggio condominiale.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, con sentenza del 4/4/2014 il giudice adito rigettava le domande. Avverso tale decisione interponevano gravame gli eredi della P. – medio tempore deceduta – e L.V. in proprio, oltre che quale erede della predetta, chiedendo l’accoglimento delle domande formulate in prime cure.

Il Condominio appellato resisteva al ricorso chiedendone la reiezione.

Con sentenza resa pubblica il 18/2/2016 la Corte distrettuale confermava la pronuncia di primo grado, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.

Nel pervenire a tale convincimento la Corte condivideva l’iter argomentativo seguito dal giudice di prima istanza il quale aveva rimarcato:

a) che la domanda tesa al riconoscimento di una duplice e contemporanea erogazione delle prestazioni lavorative, appariva in evidente contraddizione con alcuni dati acquisiti, quali la circostanza che la P. avesse proposto un precedente giudizio nei confronti del condominio, deducendo di aver svolto da sola attività di portierato;

b) che dal verbale di assemblea del condominio 15/11/91 era desumibile chiaramente la sussistenza di un rapporto di lavoro esclusivo della P. a decorrere dal 1/1/92;

c) che il medesimo L. aveva ammesso che dopo il suo pensionamento, la moglie era stata assunta in sua sostituzione.

Escludeva da ultimo, l’ammissibilità della richiesta di modificare la domanda limitando le richieste alla sola posizione della Panargllo, per l’evidente mutatio libelli introdotta mediante l’introduzione di tema d’indagine recante lo stigma della novità.

La cassazione di tale pronunzia è domandata dalle parti soccombenti, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., ai quali oppone difese con controricorso il condominio intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c., artt. 2730,2733 e 2702 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito nello scrutinare il materiale istruttorio acquisito, per avere tralasciato di considerare le dichiarazioni di natura confessoria contenute nella memoria di costituzione del Condominio, in ordine alla circostanza che il L. aveva lavorato presso il condominio anche dopo il “fittizio licenziamento”, continuando a percepire lo stipendio, con buste paga intestate alla moglie P.A. e “restando subordinato alle direttive del datore di lavoro”. I giudici del gravame avevano altresì violato il principio di non contestazione sancito dal novellato art. 115 c.p.c., posto che il Condominio appellato non aveva mai contestato la circostanza dello svolgimento della attività lavorativa da parte del L., non correttamente vagliando la produzione documentale versata in atti.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sempre censurandosi il governo del materiale istruttorio da parte dei giudici del gravame con riferimento alle dichiarazioni attribuite al L. in ordine alla assunzione della moglie da parte del Condominio.

3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, palesano profili di inammissibilità.

Una questione quale quella prospettata in questa sede, in particolare con il primo motivo, di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può, infatti, porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi Cass. 27/12/2016 n. 27000); ipotesi queste non riscontrabili nella fattispecie scrutinata.

Non può poi, tralasciarsi di considerare che secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oltre ad emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, non consentito in sede di legittimità (vedi Cass. 20/6/2006 n. 14267, cui adde, Cass. 30/11/2016 n. 24434, nonchè Cass. 27/7/2017 n. 18665). L’art. 116 c.p.c., comma 1, consacra poi il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis vedi Cass. 15/1/14 n. 687).

4. Nello specifico, non può sottacersi come il ricorso solleciti, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile nella presente sede, posto che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, vedi Cass. 7/12/2017 n. 29404, Cass. 13/3/2018 n. 6035).

Con riferimento al vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), va dunque rimarcato che lo stesso può rilevare solo nei limiti in cui l’apprezzamento delle prove – liberamente valutabili dal giudice di merito, costituendo giudizio di fatto – si sia tradotto in una pronuncia che sia sorretta da motivazione non rispondente al minimo costituzionale (cfr. Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053).

Orbene, deve rilevarsi che nella fattispecie delibata, la Corte di appello, con accertamento che investe pienamente la quaestio facti, ha dato conto delle fonti del proprio convincimento.

Come fatto cenno nello storico di lite, ha condiviso l’iter motivazionale seguito dal giudice di prima istanza il quale aveva puntualmente osservato che le molteplici circostanze acclarate all’esito della espletata attività istruttoria (quali i dati documentali che attestavano la sussistenza di un rapporto esclusivo con la P. dal 1992, le deduzioni della medesima ricorrente rese in precedente giudizio circa lo svolgimento in autonomia delle prestazioni lavorative, le richieste di pagamento lavoro straordinario formulate in relazione ad uno solo dei ricorrenti stessi…), considerate globalmente, si palesavano incompatibili con l’impostazione attorea dello svolgimento in via continuativa, per il considerevole lasso temporale indicato in ricorso, della attività di portierato, da parte di entrambi i ricorrenti.

La quaestio facti rilevante in causa è stata, quindi, trattata in conformità ai criteri valutativi di riferimento, ed è insuscettibile di vaglio nella presente sede, perchè congrua e rispondente al minimo costituzionale secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. cit. n. 8053/2014) pur pervenendo il giudice del gravame a conclusioni opposte a quelle indicate da parte ricorrente.

5. Il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 414 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per insufficienza, insussistenza, apparenza della motivazione.

Si critica altresì la statuizione con cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile, perchè integrante una mutatio libelli, la domanda proposta in via subordinata nelle note depositate in primo grado, con la quale era stato richiesto “che la causa proseguisse per l’accertamento della domanda della sola Sig.ra P. o, ancora più in subordine, per quella del Sig. L.V.”, nel caso di mancato accoglimento della prospettazione della duplicità del rapporto di lavoro.

6. Il motivo non è fondato.

Ed invero, per costante giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (vedi Cass. 3/11/2016 n. 22232).

Neanche appare, poi, configurabile un vizio del processo che si sostanzi nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale prescritta dal legislatore con l’art. 132 c.p.c., n. 4, giacchè in materia di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (vedi Cass. 18/9/2009 n. 20112).

Questa enunciazione corrisponde a consolidato principio espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione, di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie” (Cass. cit. n. 20112/2009, Cass. 16/5/1992n. 5888).

Ipotesi questa che, per le considerazioni innanzi esposte, non è riscontrabile nella fattispecie delibata.

7. Nè condivisibile è il profilo di doglianza attinente alla statuizione di inammissibilità della domanda, formulata dai giudici del gravame con riferimento alla pretesa azionata da parte appellante, in via di subordine, con riferimento alla sola posizione di P.A..

Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale sono in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mutamento della causa petendi determina una mutatio libelli quando la diversa causa petendi, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettati in precedenza, comporti l’immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia,1 tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (vedi Cass. 3/9/2007 n. 18513, Cass. 12/12/2018 n. 32146).

Integrando un mutamento degli elementi costitutivi della domanda, congruamente la Corte di merito ha reputato inammissibile la richiesta formulata dagli appellanti in sede di note autorizzate, di modificare la domanda limitando le pretese in relazione alla sola posizione della P..

La prospettazione di una attività lavorativa svolta dalla stessa in via esclusiva – invece che secondo modalità contestuali rispetto a quella espletata dal coniuge – non integrava una mera riduzione della domanda “secondo il principio che il più contiene il meno” così come dedotto da parte ricorrente (v. pag. 21), avendo piuttosto introdotto nel processo, attraverso la palese modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.

E’ bene rammentare che nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio – e a maggior ragione quella del giudizio d’appello – risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano (cfr. Cass. 29/7/2014 n. 17176).

In tale prospettiva, ai sensi dell’art. 420 c.p.c., non è consentito di proporre domande nuove per “causa petendi” o “petitum”, neppure con il consenso della controparte esplicito, mediante l’espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito, (vedi Cass. 8/3/2019 n. 6728). Nello specifico, il giudice di prima istanza ha orientato il proprio convincimento nel senso descritto, e la Corte distrettuale ha confermato tale statuizione con argomentazioni congrue e conformi a diritto, per quanto sinora detto, che si sottraggono alle critiche formulate.

8. Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 412 e 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che il giudice del gravame non abbia fatto leva sui principi secondo i quali nel rito del lavoro la ricerca della verità materiale costituisce una caratteristica precipua, sicchè il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti.

9. Il motivo va disatteso.

Ed invero, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, ai quali va data continuità, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi, di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. 10/9/2019 n. 22628).

I ricorrenti, con la formulata doglianza, non si sono attenuti ai summenzionati principi, omettendo di chiarire quali fossero i fatti o gli strumenti probatori in relazione ai quali la Corte di merito avrebbe potuto esplicare i propri poteri istruttori ex affido, nè di averli espressamente sollecitati nel corso del giudizio di merito, onde, anche sotto tale profilo il ricorso non si palesa meritevole di accoglimento.

10. Conclusivamente, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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