Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2754 del 05/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2754 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SCARPA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 24207-2013 proposto da:
FANTINO

MARCO

FNTMRC46P10D969D, elettiva mente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio
dell’avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SERGIO GRANATA;
– ricorrente contro
DE MARTINI ISABELLA DMRSLL52H57D969J, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio
dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che lo rappresenta e
difende;
FANTINO CESARE

FNTCSR37C15D969Z, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo

4f)

Data pubblicazione: 05/02/2018

studio dell’avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato UBALDO FOPPIANO;
– controricorrenti nonchè
sul ricorso 24207-2013 proposto da:

domiciliata in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio
dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente incidentalecontro
FANTINO CESARE

FNTCSR37C15D969Z, elettiva mente

domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo
studio dell’avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato UBALDO FOPPIANO;
– controricorrente nonchè contro
FANTINO MARCO FNTMRC46P10D969D
– intimati nonchè
sul ricorso 24207-2013 proposto da:
FANTINO CESARE FNTCSR37C15D969Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo
studio dell’avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato UBALDO FOPPIANO;
– ricorrente incidentalecontro

Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-2-

DE MARTINI ISABELLA DMRSLL52H57D9693, elettivamente

DE MARTINI ISABELLA DMRSLL52H57D9693, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio
dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che lo rappresenta e
difende;
– con troricorrente –

FANTINO MARCO FNTMRC46P10D969D
– intimato –

avverso la sentenza n. 557/2013 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo dei ricorsi di Marco Fantino e di Cesaro Fantino,
assorbiti i restanti motivi, e per il rigetto del ricorso di Isabella
De Martini.
uditi gli Avvocati Corti, Freda, per delega dell’Avvocato Mele, e
D’Assio, per delega dell’Avvocato Alpa ;
FATTI DI CAUSA
Marco Fantino ha proposto ricorso articolato in tre motivi
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n.
557/2013, del 24 aprile 2013.
Isabella De Martini e Cesare Fantini resistono con distinti
controricorsi e propongono un ricorso incidentale ciascuno,
ovvero la prima un ricorso strutturato con unica censura, il
secondo un ricorso articolato in tre motivi.
Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 5 novembre
2001 di Teresa Belgrano (deceduta in corso di causa, madre di
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-3-

nonchè contro

Marco e Cesare Fantino), che aveva convenuto Isabella De
Martini per ottenerne la condanna al rimborso delle spese
ordinarie condominiali ed alla corresponsione di una indennità
di occupazione, dal 1 gennaio 1998 e fino alla conclusione del
giudizio, in relazione ad appartamento sito in Genova, via Torre

per quanto peraltro dedotto in lite dalla convenuta, erano stati
oggetto di complesse vicende traslative della proprietà e del
diritto di usufrutto, intervenute a far tempo dal 29 marzo 1996
tra Teresa Belgrano, Isabella De Martini e Marco Fantino, figlio
della Belgrano e dapprima convivente e poi marito della De
Martini. Tali vicende avevano visto inizialmente la De Martini
intestataria della piena proprietà di un mezzo e della nuda
proprietà della restante metà dei beni di via Torre dell’Amore
(gravati da usufrutto in favore di Marco Fantino), e poi la
Belgrano recuperarne la titolarità in forza di riacquisto fattone
con scrittura privata stipulata il 20 dicembre 1997 dal figlio
Marco quale procuratore generale della moglie Isabella De
Martini, nonché di donazione del diritto di usufrutto per atto del
22 dicembre 1997. In ogni modo, Isabella De Martini domandò
che l’indennità di occupazione venisse calcolata considerando
che l’appartamento era stato occupato da gennaio 1998 anche
dalla propria figlia Bianca Fantino, nipote della Belgrano,
nonché da Marco Fantino, altro figlio della Belgrano. Isabella
De Martini richiese altresì la condanna di Teresa Belgrano al
pagamento di un’indennità di occupazione dell’appartamento di
Lungoparco Gropallo, 4, Genova, ed anche a rimborsare le
spese sostenute per la manutenzione straordinaria
dell’immobile di via Torre dell’Amore 7/5.
Il Tribunale di Genova rese dapprima sentenza non definitiva in
data 9 febbraio 2004, condannando Isabella De Martini al
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017

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dell’Amore 7/5, con box e cantina pertinenziali. Tali immobili,

pagamento in favore di Teresa Belgrano della somma di C
19.112,18, maggiorata da interessi, per il rimborso delle spese
condominiali, oltre all’indennità di occupazione per la metà
dell’usufrutto dell’immobile di via Torre dell’Amore 7/5, e
condannando Teresa Belgrano a pagare ad Isabella De Martini

Lungoparco Gropallo, 4, Genova, rimettendo al prosieguo
istruttorio la determinazione di tali indennità. Costituitisi poi
Marco e Cesare Fantino in luogo della defunta Teresa Belgrano,
il Tribunale, con sentenza del 27 marzo 2009, riconosciuta
Isabella De Martini debitrice in favore dei fratelli Fantino della
somma di C 89.852,64 ciascuno, oltre rivalutazione, interessi e
interessi anatocistici, e ritenuti gli stessi Marco e Cesare
Fantino tenuti a pagare alla De Martini la somma di C
32.357,36 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi, operata
ancora la compensazione tra i reciproci crediti, condannò
Isabella De Martini a pagare gli importi residui. Proposti appelli
avverso le due sentenze di primo grado da Isabella De Martini,
Cesare e Marco Fantino, la Corte d’Appello di Genova accolse in
parte il solo gravame della prima, respingendo la domanda di
pagamento degli interessi anatocistici, e confermando per il
resto le pronunce del Tribunale; circa le spese processuali, la
Corte di Genova condannò la De Martini a rimborsare alle
controparti un quarto di esse in relazione ad entrambi i gradi di
giudizio, compensando la restante frazione.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IX primo motivo del ricorso di Marco Fantino denuncia la
“violazione/erronea applicazione” degli artt. 540, 581 e 582
c.c., per aver la Corte d’Appello di Genova affermato che non
spettasse a Teresa Belgrano il diritto di abitazione ex art. 540
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-5-

l’indennità di occupazione pari ad un terzo dell’appartamento di

c.c. in relazione all’immobile di Lungoparco Gropallo, 4,
Genova, quale coniuge erede di Giorgio Fantino, deceduto ab

intestato, trattandosi di disposizione applicabile nelle sole
successioni necessarie al fine di garantire il coniuge
pretermesso da disposizioni testamentarie lesive della

In subordine, quale secondo motivo del suo ricorso, Marco
Fantino denuncia la “violazione/erronea applicazione” degli
artt. 115 c.p.c., 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., nella parte in
cui i giudici di appello hanno ritenuto non fondate le sue
obiezioni circa l’inammissibilità e la novità delle contestazioni
mosse dalla De Martini con riguardo all’insussistenza del diritto
di abitazione spettante alla Belgrano.
Il terzo motivo del ricorso di Marco Fantino denuncia la
“violazione/erronea applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c.
quanto alla disposta parziale compensazione delle spese di lite.
1.1. Il primo motivo del ricorso incidentale di Cesare Fantino
denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 540,
581 e 582 c.c., nonché l’omessa, e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, per aver la Corte d’Appello di Genova affermato
che non spettasse a Teresa Belgrano il diritto di abitazione ex
art. 540 c.c. in relazione all’immobile di Lungoparco Gropallo,
4, Genova.
Il secondo motivo del ricorso incidentale di Cesare Fantino
denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700,
2730, 2736, 978 e 1026 c.c., nonché l’omessa, e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione, circa il
riconoscimento del diritto di abitazione di Teresa Belgrano
sull’appartamento di Lungoparco Gropallo, 4, contenuto nel
contratto di vendita di una quota del medesimo immobile
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-6-

legittima.

stipulato il 30 marzo 1998 tra Marco Fantino e Isabella De
Martini.
Il terzo motivo del ricorso incidentale di Cesare Fantino deduce
la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167, 112 e 88
c.p.c., nonché l’omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria

operata dalla De Martini del diritto di abitazione di Teresa
Belgrano sull’appartamento di Lungoparco Gropallo, 4.
II. Il primo motivo del ricorso principale dì Marco Fantino ed
primo motivo del ricorso incidentale di Cesare Fantino, che
possono essere esaminati congiuntamente perché del tutto
omologhi, sono fondati, e rimangono, nell’accoglimento di essi,
assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il
secondo motivo del ricorso incidentale.
Non sussistono riguardo a tali motivi le ragioni di
inammissibilità eccepite dalla controricorrente Isabella De
Martini, in quanto si tratta di censure per violazione e falsa
applicazione della legge, il cui contenuto si esaurisce nelle
critiche delle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza
gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni
normative richiamate e con l’interpretazione fornitane dalla
giurisprudenza, e non quindi fondate sulla errata o mancata
valutazione di atti o documenti dei quali sia indispensabile la
specifica indicazione in ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1,
n. 6, c.p.c.
La decisione della Corte d’Appello di Genova, avendo negato il
diritto di abitazione spettante a Teresa Belgrano
sull’appartamento di Lungoparco Gropallo, 4, di proprietà del
defunto marito Giorgio Fantino, dalla stessa rivendicato sul
presupposto che si trattasse di casa adibita a residenza
familiare, e dunque agli effetti dell’art. 540, comma 2, c.c., non
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-7-

motivazione, quanto alla tardiva contestazione processuale

si

è

uniformata

all’orientamento

di

questa

Corte,

autorevolmente espresso da Cass. Sez. U, 27/02/2013, n.
4847.
Com’è noto, l’ordinanza Cass., Sez. 2, 04/05/2012, n. 6774,
aveva rimesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374,

particolare importanza, oggetto di contrasto nella
giurisprudenza, proprio sul punto della spettanza al coniuge
superstite, in caso di successione legittima, dei diritti di
abitazione e di uso e, nell’ipotesi affermativa, della necessità di
aggiungere, o meno, tali diritti alla quota intestata prevista
dagli artt. 581 e 582 c.c. I dubbi serbati al riguardo dal Codice
Civile non erano stati, infatti, dissipati da Corte Cost. 5 maggio
1988, n. 527, la quale pure aveva dichiarato la manifesta
infondatezza, in riferimento agli art. 3 e 29 Cost., della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 c.c., proprio
nella parte in cui esso non attribuirebbe al coniuge, chiamato
all’eredità in concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla
casa familiare e di uso sui mobili che la corredano. Si erano
così registrati, nella giurisprudenza della S.C., due contrastanti
approcci interpretativi al tema: l’uno, espresso da Cass. Sez. 2,
13/03/1999, n. 2263, secondo cui doveva ritenersi conforme
ad “opinione incontroversa” che il precetto di cui all’art. 540,
comma 2, c.c., dettato in tema di successione necessaria, si
applichi anche alla successione legittima; l’altro, emergente da
Cass. Sez. 2, 06/04/2000, n. 4329, che ravvisava l’esigenza di
tener distinte le ipotesi della successione necessaria e della
successione legittima e negava che dall’art. 584, comma 1, c.c.
fosse consentito inferire che nella successione legittima al
coniuge “vero” spettino anche i diritti di abitazione e di uso.

Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-8-

comma 2, c.c., ravvisando una questione di massima di

Cass. Sez. U, 27/02/2013, n. 4847, risolvendo detto contrasto,
ha così riconosciuto che i diritti di abitazione sull’appartamento
e di uso sui mobili che lo corredano, attribuiti da tale norma,
spettano al coniuge superstite anche ove si apra una
successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli

argomentando dalla “ratio” dei diritti contemplati dall’art. 540,
comma 2, c.c, riconducibile alla “volontà del legislatore di cui
alla legge 19 maggio 1975, n. 151, di dare tutela, sul piano
patrimoniale e sul piano etico e sentimentale, al coniuge
superstite, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo
alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della
persona; tale finalità, allora, rileva in favore del coniuge
superstite sia nella successione necessaria che in quella
legittima, cosicché i diritti di abitazione e di uso devono trovare
applicazione anche in quest’ultima”. D’altra parte, anche dal
punto di vista testuale, l’art. 540, comma 2, c.c. prevede la
riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge “anche quando
concorra con altri chiamati”, ipotesi che (come osservato
pressoché unanimemente anche in dottrina) ricorre
tipicamente proprio nella successione legittima, oltre che della
successione testamentaria; ciò conferma che l’attribuzione dei
diritti previsti dall’ art. 540, comma 2, c.c opera anche al di
fuori dell’ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla
tutela dei legittimari, e spiega pure il mancato richiamo ad essi
da parte degli artt. 581 e 582 c.c.
La domanda Isabella De Martini, volta a conseguire la
condanna di Teresa Belgrano al risarcimento dei danni (in
sentenza qualificato come “Indennità di occupazione”) per
l’occupazione senza titolo dell’appartamento di Lungoparco
Gropallo, 4, da parte della vedova di Giorgio Fantino, va
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-9-

artt. 581 e 582 c.c. Ciò le Sezioni Unite hanno affermato

dunque rivalutata verificando se alla stessa spettassero in
concreto le facoltà di godimento e di disponibilità del bene
insite nel diritto di abitazione dell’immobile agli effetti dell’art.
540, comma 2, c.c., in quanto diritto da tale norma attribuito
al coniuge superstite anche ove si apra una successione

II.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale di Cesare Fantino
(che poi ribadisce quanto sostenuto del secondo motivo del
ricorso di Marco Fantino, proposto però solo subordinatamente
al mancato accoglimento del primo) è infondato, non avendo
alcun rilievo l’assunta tardiva specifica contestazione difensiva
ad opera di Isabella De Martini del diritto di abitazione di
Teresa Belgrano sull’appartamento di Lungoparco Gropallo, 4.
La deduzione della sussistenza, o meno, sull’immobile del
diritto di abitazione stabilito in favore del coniuge superstite
dall’art. 540, comma 2, c.c. costituisce, infatti, eccezione in
senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello,
indipendentemente dalla specifica e tempestiva allegazione
della parte interessata, purché i fatti risultino documentati “ex

actis” (Cass. Sez. U, 03/06/2015, n. 11377; Cass. Sez. U,
07/05/2013, n. 10531).
III. L’unico motivo del ricorso incidentale di Isabella De Martini
deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1445 e
1014, n. 2, c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Genova
affermato che Teresa Belgrano fosse rimasta usufruttuaria del
50% dell’immobile di via Torre dell’Amore 7/5 a far tempo dal
22 dicembre 1997, allorché il figlio Marco Fantino le donò tale
diritto, senza che l’usufrutto potesse dirsi estinto ai sensi
dell’art. 1014 n. 2, c.c., quale conseguenza della scrittura
privata del 20 dicembre 1997, allorché Marco Fantino, agendo
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-10-

legittima.

come procuratore generale della De Martini, aveva ritrasferito
alla madre intestataria la piena proprietà di un mezzo e la nuda
proprietà della restante metà di quello stesso immobile. Per la
Corte di Genova, poiché la scrittura del 20 dicembre 1997 è
stata annullata per il conflitto di interessi in cui versava Marco

passata in giudicato, l’effetto retroattivo dell’annullamento
dichiarato ha altresì escluso che, in seguito alla donazione
dell’usufrutto del 22 dicembre 1997, Teresa Belgrano avesse
riunito nella sua persona la proprietà e l’usufrutto del bene. Al
riguardo, la ricorrente incidentale Isabella De Martini contesta
che l’estinzione dell’usufrutto fu effetto della donazione del 22
dicembre 1997 e non della compravendita del 20 dicembre
1997 poi annullata, sicché la sentenza n. 2242/2003 non può
aver travolto anche gli effetti del primo atto.
111.1.11 motivo è infondato perché la Corte d’Appello di Genova
ha deciso la questione facendo corretta applicazione
dell’interpretazione di questa Corte in punto di retroattività
degli effetti della sentenza di annullamento (cfr. Cass. Sez. 2,
11/02/1998, n. 1395; Cass. Sez. L, 15/06/1995, n. 6756;
Cass. Sez. 3, 28/10/1969, n. 3556; Cass. Sez. 1, 04/06/1968,
n. 1681; Cass. Sez. 2, 27/01/1967, n. 236).
La sentenza che accoglie l’azione di annullamento di un
contratto di vendita immobiliare, nella specie posto in essere
da un procuratore generale con potere di disposizione in
conflitto d’interessi con il rappresentato, ha natura costitutiva e
valore retroattivo, nel senso che il negozio si ha come se ab
initio non fosse mai stato posto in essere, onde non può essere
produttivo di alcun effetto e si ha per ripristinata la situazione
di fatto e di diritto anteriore al contratto annullato. Ne
consegue che l’efficacia retroattiva dell’annullamento del
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-11-

Fantino, con sentenza n. 2242/2003 del Tribunale di Genova

contratto di vendita della nuda proprietà di una quota del bene
fa venir altresì meno la conseguenza dell’estinzione
dell’usufrutto su di essa gravante per la riunione dell’usufrutto
e della proprietà nella stessa persona (art. 1014, n. 2, c.c.)
verificatasi in epoca successiva al negozio annullato, ciò non

annullamento della vendita della nuda proprietà della quota al
successivo contratto traslativo del diritto di usufrutto, né una
reviviscenza del diritto di usufrutto, quanto la negazione
dell’effetto della consolidazione, ai sensi dell’art. 1014, n. 2,
c.c., comunque discendente dal negozio annullato.
IV. Vengono quindi accolti il primo motivo del ricorso di Marco
Fantino ed il primo motivo del ricorso incidentale di Cesare
Fantino, rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo del
ricorso principale di Marco Fantino ed il secondo motivo del
ricorso incidentale di Cesare Fantino, vengono rigettati il terzo
motivo del ricorso incidentale di Cesare Fantino ed il ricorso
incidentale di Isabella De Martini. La sentenza impugnata deve
essere quindi cassata, nei limiti delle censure accolte, con
rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di
Genova, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di
cassazione. Il giudice di rinvio deciderà uniformandosi ai
richiamati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte della ricorrente incidentale Isabella De Martini,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Ric. 2013 n. 24207 sez. 52 – ud. 26-10-2017
-12-

comportando un’estensione dell’efficacia della pronuncia di

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di Marco
Fantino ed il primo motivo del ricorso incidentale di Cesare
Fantino, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo del
ricorso principale di Marco Fantino ed il secondo motivo del
ricorso incidentale di Cesare Fantino, rigetta il terzo motivo del

Isabella De Martini, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova anche
per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente incidentale di Isabella De
Martini, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre
2017.
Il Consigliere estensore
Dott 4ntonio(Sarpa

ricorso incidentale di Cesare Fantino ed il ricorso incidentale di

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